REGIO DECRETO che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 13a prelevazione nella somma di lire 30,000 a favore del Ministero del tesoro. 5 gennaio 1893. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 gennaio 1893, n. 9) UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016; Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 617,460, rimane disponibile la somma di lire 382,540; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, interim delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93, è autorizzata una 13a prelevazione nella somma di lire trentamila (L. 30,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 148 ter e colla denominazione: « Spese per la commissione d'ispezione straordinaria sugli istituti di emissione (regio decreto 30 dicembre 1892) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1893. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi 9 gennaio 1893. B. GRIMALDI. REGIO DECRETO che abroga l'altro del 15 dicembre 1892, numero 774, col quale fu chiamato in vigore per l'anno 1893 il regolamento per il servizio ad economia del pane, viveri e foraggi per i corpi del regio esercito per il servizio dei foraggi nel territorio della divisione di Catan 8 gennaio 1893. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 gennaio 1893, n. 15) UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Visto il regio decreto 15 dicembre 1892, col quale fu richiamato in vigore durante l'anno 1893, per il servizio del foraggio nel territorio della divisione di Catanzaro, il regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del regio esercito, durante l'anno 1890, approvato con regio decreto 19 dicembre 1889; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il regio decreto 15 dicembre 1892, col quale fu chiamato in vigore durante l'anno 1893, per il servizio del foraggio nel territorio della divisione di Catanzaro, il regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del regió esercito, durante l'anno 1890, approvato con regio decreto 19 dicembre 1889, è abrogato. : Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 gennaio 1893. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi 16 gennaio 1893. L. PELLOUX. |