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N. 3.

REGIO DECRETO che modifica l'art. 2, lett. b, del regolamento

27 febbraio 1890, n. 6792, riguardante l'ammissione nel Ministero degli affari esteri e nelle carriere dipendenti.

5 gennaio 1893.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 gennaio 1893, n. 16)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con Nostro decreto 27 febbraio 1890, n. 6792;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2, lettera b, del regolamento approvato col Nostro decreto suddetto, è modificato come segue:

b) l'età non minore degli anni 18 e non maggiore dei 30; Saranno tuttavia ammessi, fino al limite massimo di 35 anni, quei candidati che abbiano già prestato servizio effettivo, civile o militare, per un periodo corrispondente all'eccedenza della loro età sopra il limite normale dei 30 anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1893.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1893.
Reg. 189. Atti del Governo a f. 270. GAFFINO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli BONACCI

B. BRIN.

N. 4.

REGIO DECRETO portante la sostituzione dell'art. 3, del regio decreto 26 luglio 1883, n. 1526 (serie 3a), col quale fu istituita in Roma una galleria nazionale di arte moderna.

5 gennaio 1893.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 gennaio 1893, n. 16)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 26 luglio 1883, n. 1526 (serie 3"), che istituisce in Roma una galleria nazionale di arte moderna;

Considerato che le disposizioni date dall'art. 3 del decreto suddetto non corrispondono al fine della istituzione della galleria che è quello di raccogliere indistintamente le opere de' migliori artisti del secolo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

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Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 3 del Nostro decreto 26 luglio 1883, n. 1526 (serie 3), è sostituito il seguente:

Le opere da comperarsi alla galleria nazionale d'arte moderna non dovranno essere state eseguite anteriormente al XIX secolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1893.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti, addi 16 gennaio 1893.
Reg. 189. Atti del Governo a f. 272. GAFFINO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli BONACCI.

F. MARTINI.

N. 5.

REGIO DECRETO che aggiunge al ruolo organico del personale addetto al servizio geodinamico un posto di custode per l'osservatorio geofisico di Pavia.

5 gennaio 1893.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 gennaio 1893, n. 20)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto del 24 luglio 1885, n. 3286 (serie 3a);
Vista la legge 18 dicembre 1892, n. 713;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al ruolo organico del personale addetto al servizio geodinamico, approvato con Nostro decreto del 24 luglio 1885, n. 3286 (serie 3a), è aggiunto, dal 1° gennaio 1893, un posto di custode per l'osservatorio geofisico di Pavia, con l'annuo stipendio di lire 800.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1893.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 19 gennaio 1893.
Reg. 189. Atti del Governo a f. 283. GAFFINO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli BONACCI.

P. LACAVA.

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REGIO DECRETO che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 1a prelevazione nella somma di lire 7,000 a favore dell'amministrazione del fondo per il culto.

12 gennaio 1893.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 gennaio 1893, n. 20)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico di legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Nostro decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3a);

Visto l'art. 1o della legge 14 agosto 1879, n. 5035;

Visto che nel bilancio di previsione della spesa dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1892-93 è inscritto al capitolo n. 40 un fondo di riserva per le spese impreviste di lire 30,000 interamente disponibili;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. n. 40 del bilancio di previsione della spesa dell'am

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