XCIII. REGIO DECRETO, ROMA, 10 MARZO 1904 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 marzo 1904, n. 76) Con cui la confraternita dell'Immacolata di Filline frazione del comune di Alliste è stata concentrata nella congregazione di carità del luogo, e ne è trasformato il patrimonio per somministrazioni di medicina'i, sussidi, elemosine e baliatico per i poveri della frazione Filline. Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato GIOLITTI Visto RONCHETTI. Registrato alla Corte dei conti addi 25 marzo 1904. XCIV. REGIO DECRETO, ROMA, 10 MARZO 1904 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 marzo 1904, n. 76) Con il quale si erigono in enti morali e si concentrano nella congregazione di carità di Cremona i due legati disposti dal fu signor Giuseppe Mambretti, l'uno di lire ventimila a favore degli artieri poveri di Cremona, e l'altro di lire ottomila per soccorrere quaranta famiglie povere della parrocchia di Sant'Agostino in detta città, riservando all'erede, ove ne faccia richiesta, il diritto di erogare le rendite di quest'ultimo lascito. - Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato GIOLITTI Visto RONCHETTI. Registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1904. XCV. REGIO DECRETO, ROMA, 17 GENNAIO 1904 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 aprile 1904, n. 80) Col quale è approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Padova, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle sedute dei giorni 7 febbraio e 2 dicembre 1902 e 12 dicembre 1903, in sostituzione di quello approvato con regio decreto 13 settembre 1893, n. CCCLXXVIII. Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato L. LuzZATTI Visto RONChetti. Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1904. Reg. 5. Atti del Governo a f. 183. XCVI. REGIO DECRETO, ROMA, 10 MARZO 1904 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 aprile 1904, n. 80) Col quale è data facoltà al comune di Brescia di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 600 (seicento). Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato L. LUZZATTI 9 Visto RONCHETTI. Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1904. Reg. 15. Atti del Governo a f. 179. Parte supplementare, 1904. XCVII. REGIO DECRETO, ROMA, 10 MARZO 1904. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 aprile 1904, n. 80) Col quale è respinta la domanda inoltrata dal comune di Lucignano per essere autorizzato ad applicare nell'anno 1904 e nei successivi la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato L. LUZZATTI Visto RONCHETTI. - Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo (1904) '. Reg. 15. Atti del Governo, a £. 180 XCVIII. REGIO DECRETO, ROMA, 10 MARZO 1904 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 aprile 1904, n. 80) Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Macerata deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 30 dicembre 1902 e 24 novembre 1903, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 17 settembre 1887, n. MMDCCI (serie 3a). Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato L. Luz Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1904. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 aprile 1904, n. 79) Che pone in liquidazione la cassa di risparmio di FossomFirmato VITTORIO EMANUELE brone. Controfir Registrato alla Corte dei conti addi 31 marzo 1904. Reg. 16. Atti del Governo a f. 4. C. REGIO DECRETO che autorizza la regia università di Modena ad accettare la donazione fatta dalle signore Aristea Ravà ed Emma Cardoso per la istituzione del « Premio Carlo A. Conigliani», lo erige in ente morale e ne approva lo statuto. 31 gennaio 1904. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 aprile 1904, n. 82) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Veduto l'atto del 12 maggio 1903, a rogito Manfredini, col quale le signore Aristea Ravà ed Emma Cardoso donavano alla regia università di Modena una cartella del debito pubblico di lire diecimila nel fine di istituire col reddito di tale somma un premio annuo perpetuo da intitolarsi < Premio Carlo A. Conigliani e da conferirsi ad un laureato in legge di quella università con le norme indicate nell'atto di donazione ed accettate dal consiglio accademico; Veduta la domanda colla quale il rettore della regia università di Modena in rappresentanza dell'università medesima chiede di essere autorizzato ad accettare la detta donazione; Veduta la legge 9 giugno 1850, n. 1037; Sentito il consiglio di Stato; |