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Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il rettore della regia università di Modena in rappresentanza di questa è autorizzato ad accettare la donazione della cartella di rendita di lire diecimila, fatta dalle signore Aristea Ravà ed Emma Cardoso, per la costituzinne del « Premio Carlo A. Conigliani il quale è eretto in ente morale e sarà amministrato dall'università di Modena.

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Art. 2.

È approvato lo statuto organico per l'amministrazione del predetto ente morale annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 1° aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 7. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

STATUTO

per la fondazione del premio « Prof. Carlo A. Conigliani >

Art. 1.

È istituito presso la regia università di Modena, con la donazione di lire 10,000 (diecimila), fatta il giorno 12 mag. gir 1903, rogito Manfredini, dalle signore Aristea Ravà fu Moisè vedova del signor Giusto Conigliani e Cardoso Emma di Giuseppe, vedova del prof. cav. avv. Carlo A. Conigliani, un premio annuo perpetuo corrispondente all'interesse della somma sopraindicata a favore di un giovane laureato in giurisprudenza.

Art. 2.

Tale istituzione da erigersi in ente morale con le formalità prescritte dalle leggi, avrà sede in Modena presso la regia università e sarà intitolata : « Premio Carlo A. Conigliani ».

Art. 3.

Il fondo assegnato a questo ente morale è costituito da una cartella del debito pubblico della rendita di lire 500 (5 per cento) già consegnata al rettore della regia università di Modena e intestata alla università stessa.

Art. 4.

Il premio sarà conferito per concorso alla migliore memoria di scienza delle finanze o economia politica.

Art. 5.

Il concorso verrà indetto dal rettore della università ogni anno nel mese di giugno, mediante avviso da pubblicarsi anche nei giornali quotidiani cittadini, e potranno concorrervi i laureati in giurisprudenza da non oltre tre anni nella regia università di Modena, i quali abbiano almeno per un intiero biennio consecutivo frequentato come studenti la stessa università, e rimarrà aperto fino a tutto il successivo mese di novembre.

Art. 6.

Il tema sarà di libera scelta del concorrente e saranno ammessi uno o più lavori o memorie anche manoscritti, ma inediti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta di tre professori della università di Modena, e cioè dei professori di scienza delle finanze, di economia politica e di statistica.

Art. 8.

Nel caso che nella stessa persona fossero cumulati gli insegnamenti delle predette discipline, la commissione esaminatrice verrà integrata dalla facoltà giuridica di detta università.

Art. 9.

Nel caso di mancanza di concorrenti e nel caso in cui nessuno dei lavori presentati fosse ritenuto degno del premio. il premio stesso sarà capitalizzato e i relativi interessi andranno in aumento dei premi futuri.

Art. 10.

Il pagamento della somma costituente il premio sarà fatto nel mese di luglio dell'anno successivo a quello in cui il concorso fu bandito.

Art. 11.

Qualora il concorrente vincitore venisse a morte prima di aver esatto il premio, il premio stesso sarà devoluto ai suoi eredı.

Art. 12.

Il giudizio della commissione esaminatrice dovrà essere pub blicato entro sei mesi dalla data della scadenza del concorso, e comunicato alla famiglia Conigliani, alla quale verrà, a cura del concorrente vincitore, consegnata copia del lavoro premiato.

Art. 13.

Chi ha vinto un concorso non sarà ammesso ai concorsi successivi.

Art. 14.

Se in avvenire si ravviserà conveniente di modificare le date di apertura o di chiusura del concorso o della pubblicazione del giudizio della commissione esaminatrice, ciò potrà essere fatto dal consiglio accademico dell'università. Nessun'altra modificazione però potrà mai essere apportata al presente

statuto.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione

ORLANDO

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