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STATUTO ORGANICO DEL LEGATO CABRIA

Art. 1.

Il legato di lire trentamila fatto dal causidico Giovanni Cabria con suo testamento segreto 4 dicembre 1882 ed aperto e pubblicato il 21 gennaio 1887, è eretto in ente morale ed amministrato dal municipio, quando sarà cessato l'usufrutto che sulla detta somma spetta alla sorella del testatore.

Art. 2.

Sulla rendita netta del legato stesso sono formati due sussidi da concedersi a due giovani del circondario di Casale, deficienti di mezzi di fortuna, i quali presentino serie disposizioni allo studio della pittura, o della scultura e frequentino o intendano di frequentare un istituto o un'accademia di belle arti.

Art. 3.

Il sussidio una volta concesso sarà continuativo fino al compimento degli studi dal sussidiato intrapresi.

Art. 4.

I sussidi saranno pagati a bimestri posticipati dal tesoriere comunale sempre quando gl' investiti provino alla giunta municipale di avere frequentato regolarmente il corso degli studi cui appartengono.

Art. 5.

La giunta municipale nel mese di settembre d'ogni anno in cui si verifichi disponibilità di sussidio, pubblica l'avviso di concorso con invito agli aspiranti di presentare entro 30

giorni dalla pubblicazione del medesimo la loro domanda in carta da bollo competente, corredata dai certificati di moralità, di nascita e di domicilio nel circondario di Casale Monferrato e dai documenti atti a porre in chiaro la condizione economica propria, quella del padre e della madre.

Art. 6.

La giunta municipale esamina le domande, le classifica e dà il suo parere sulla condizione 'economica degli aspiranti e delle loro famiglie in rapporto anche agli studi cui intendono dedicarsi, o siansi già dedicati. Il consiglio comunale, visto il lavoro di classificazione e le informazioni della giunta comunale, in seduta segreta procede mediante votazione segreta alla assegnazione dei sussidi.

Art. 7.

Nel proporre i candidati, sarà tenuto conto di quelli che abbiano i seguenti requisiti:

a) Appartengano a famiglie di ristretti mezzi di fortuna nel circondario di Casale;

b) Abbiano dato saggio negli studi di ingegno svegliato, e ciò verrà stabilito colla presentazione del certificato di promozione dal corso di studi anteriore a quello a cui il candidato aspirerà, ed a parità di certificato, anche da quelli degli anni precedenti. Tale saggio potrà anche essere desunto da prove equipollenti.

Art. 8.

Tra più concorrenti aventi i requisiti suddetti, e che si trovino in identiche condizioni economiche, sarà preferito quegli che sarà ritenuto di merito maggiore, ed a parità di me

rito, quegli che verserà in condizioni economiche più ristrette degli altri.

A parità di condizione sarà titolo prevalente la priorità d'iscrizione nei corsi dell'istituto od accademia.

Art. 9.

I giovani che godono questi sussidi dovranno giustificare alla fine dell'anno scolastico di avere lodevolmente superato gli esami salvo ne siano stati impediti da giusta causa.

Art. 10.

Perderà il posto ottenuto colui che non frequentasse regolarmente il corso degli studi intrapresi, salvo il caso di impedimento per causa legittima, o venisse espulso dall'istituto o dall'accademia per ragioni contemplate nei relativi regolamenti.

Art. 11.

Qualora nessuno concorresse munito dei necessari requisiti per godere questi sussidi, il reddito relativo nel frattempo, cioè durante d'epoca in cui nessuno gode del 'sussidio stesso, sarà corrisposto all'opera pia della provvidenza di questa città, senza che ciò le dia diritto d'invocare la prescrizione quailunque tempo decorresse, senza dhe vi siano concorrenti meritevoli dell'indicato sussidio, tale essendo la volontà dette-statore.

10- Parte supplemenitore, 1904.

Visto, d' ordine di S. M.:
Il ministro delia pubblica istruzione

ORLANDO.

CIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 aprile 1904, n. 85)

Con cui i patrimoni delle quattro confraternite di San Girolamo, del SS. Sacramento, del S. Rosario e del Suffragio sono trasformati allo scopo di cui all'art. 55, lettera e, della legge 17 luglio 1890 e contemporaneamente concentrati nella congregazione di carità di Cantalupo Sabino, rimanendo conservate le spese per gli oneri di culto. — Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato GIOLITTI Visto RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 15.

CIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 13 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 aprile 1904, n. 85)

Col quale è data facoltà al comune di Barge di applicare nel quadriennio 1904-907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 120 (centoventi). Firmato VITTORIO EMANUELE - Controfirmato L LUZZATTI Visto RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1901.

Reg. 16. Atti del Governo a f. 16.

CV.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 aprile 1904, n. 85)

Col quale il comune di Padova è autorizzato ad esigere, alla immissione delle bevande alcooliche nella linea daziaria, una sovratassa addizionale che superi il cinquanta per cento del dazio governativo. -Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato L. LUZZATTI - Visto RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1904.

Reg. 16. Atti del Governo a f. 21.

CVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 aprile 1904, n. 85)

Col quale è respinta la domanda inoltrata dal comune di Castiglion Fiorentino per essere autorizzato ad applicare, con decorrenza dal 1904, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento). Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato L. LUZZATTI Visto RON

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CHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addi 8 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 22.

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