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STATUTO

del Consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia elettrica Mestre San Giuliano in provincia di Venezia

Art. 1.

In virtù delle deliberazioni 6 novembre 1903 del consiglio provinciale di Venezia e 30 ottobre detto anno di quello comunale di Mestre è costituito un consorzio tra la provincia di Venezia ed il comune di Mestre a sensi dell'art. 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica ed allo scopo di accordare il consenso prescritto. dall'art. 13 del relativo regolamento 17 giugno 1900, n. 396, alla sostituzione, nella tramvia Mestre-S. Giuliano, della trazione animale in elettrica e di esercitare collettivamente tutti i diritti e facoltà derivanti dagli originali contratti di concessione e dalla legge e regolamento sopracitati.

Art. 2.

Il consorzio costituito a sensi dell'art. 2 del succennato regolamento e nei modi indicati dalla legge 29 giugno 1873, n. 1475, si intitolerà « Consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia elettrica Mestre-S. Giuliano ».

Art. 3.

Gli atti di concessione 18 luglio 1891 rogiti Chiodo repertoriale n. 3171 e 1° ottobre 1892 repertoriale n. 133, registrati in Venezia il primo addì 7 agosto 1891 atti pri

vati n. 292 pagate lire 901.20 ed il secondo il 18 ottobre 1892 atti privati n. 2494 pagate lire 2. 40, restano fermi in ogni loro parte, ad eccezione soltanto delle prescrizioni non applicabili al nuovo sistema di trazione, intendendo sostituito il consorzio agli enti concedenti per tutto quanto riguarda la loro regolare e completa esecuzione e dovendosi quindi ritenere ad ogni effetto di legge e di diritto le concessioni medesime come stipulate fra la società concessionaria ed il consorzio stesso.

Art. 4.

La provincia di Venezia forma parte del consorzio a mezzo di quattro rappresentanti ed il comune di Mestre a mezzo di un rappresentante, e ciò a sensi dell'art. 2 del regolamento sopraccennato, essendo l'estesa dei troachi interni dell'abitato di circa un quinto di quella totale delle strade su cui è stabilita la tramvia.

Art. 5.

I prefati rappresentanti durano in carica cinque anni e sono surrogati come è stabilito nelle suaccennate deliberazioni consigliari, colle norme cioè della legge comunale e provinciale per la surrogazione dei deputati e degli assessori.

Art. 6.

La sede del consorzio è stabilita in Venezia presso la deputazione provinciale.

Art. 7.

Il consorzio s'inten lerà continuativo fino alla scadenza del termine della concessione.

Art. 8

Tutti i cinque rappresentanti che costituiscono l'assemblea generale costituiscono pure il comitato permanente indicato dall'art. 8 della citata legge del 1873.

Art. 9.

Le attribuzioni dell'assemblea sono quelle che costituiscono lo scopo per cui fu costituito il consorzio e cioè:

a) concedere le aree delle strade e piazze che venissero chieste dalla società della tramvia per la suaccennata innovazione della trazione o per altre evenienze;

b) deliberare i corrispondenti capitolati d'oneri;

c) dar voto sugli orari; sul numero delle corse e sul regolamento di servizio;

d) prescrivere il limite massimo delle tariffe;

e) stabilire le prescrizioni relative alla comodità ed al decoro del materiale mobile;

f) vigilare col mezzo degli uffici tecnici provinciale e comunale all'esatta osservanza per parte della società ai patti e condizioni impostele cogli atti di concessione;

g) determinare ed esigere il deposito a garanzia degli obblighi assunti dalla concessionaria società, prescritto dall'art. 40 della legge sovramenzionata;

h) determinare la misura del contributo da imporsi alla società in favore di uno o dell'altro degli enti consorziati ed eventualmente di ambedue;

i) valersi delle altre facoltà riservate ed attribuite dalle più volte citata legge e relativo regolamento in materia agli enti proprietari del suolo stradale.

Art. 10.

L'assemblea s'intenderà in numero legale quando sieno presenti almeno tre rappresentanti.

Le deliberazioni saranno prese a voti palesi ed a maggio ranza e saranno sottoposte all'approvazione a sensi di legge come quelle degli enti morali di cui il consorzio è una emanazione.

Gli atti da stipularsi verranno registrati a Venezia nel repertorio della deputazione provinciale.

Art. 11.

L'assemblea consorziale nomina nel suo seno un presidente, la durata in carica del quale sarà di cinque anni e potrà venire rieletto.

Le funzioni di presidente come quelle di semplice rappresentante sono gratuite.

Art. 12.

Il presidente rappresenta il consorzio a tutti gli effetti civili ed amministrativi, convoca e presiede l'assemblea, cura la stipulazione e firma gli atti di contratto o di concessione e tutti quelli che si riferiscono all'esecuzione dei deliberati dell'assemblea.

Art. 13.

L'assemblea verrà convocata dal presidente, tutte le volte che lo crederà conveniente nell'interesse del consorz", mediante avviso diramato a ciascun membro.

Art. 14.

Alle spese eventuali d'amministrazione del consorzio provvederanno gli enti consorziati in proporzione della lunghezza dei rispettivi tratti stradali concessi ad uso tramvia.

Art. 15.

Per tutto ciò che non sia contemplato nel presente statuto verranno applicate le disposizioni generali vigenti in materia od affini.

Art. 16.

Avendo già gli enti consorziati proceduto alla nomina dei loro rappresentanti, i quali alla loro volta hanno già nominato il presidente, restano confermate tali nomine a sensi e per gli effetti del presente statuto.

Venezia, li 26 novembre 1903.

Il Presidente

BERNA.

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