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sarà alimentato dalla corrente continua ornita dalla stazione centrale di via Bologna e con la differenza di potenziale massima di 520 volts.

Pei cavi alimentatori (Feeders) si adotteranno condotture sotterranee e così pure per l'allacciamento dei binari formanti condotture di ritorno alla stazione generatrice.

Per ciò che riguarda l'impianto delle condutture elettriche in generale, saranno osservate le prescrizioni della legge 7 giu gno 1894, n. 232, e del relativo regolamento 25 ottobre 1895, n. 642, oltre quelle specifiche che potranno essere stabilite dal prefetto di Torino.

I supporti dei conduttori aerei dovranno essere solidi e stabiliti in modo da resistere agli sforzi dovuti alla pressione del vento, ai cambiamenti di direzione della linea ed alle distanze ineguali dei supporti medesimi.

I conduttori ed i fili di sospensione saranno solidamente attaccati ad isolatori fissi sui supporti.

Onde evitare notevoli effetti di elettrolisi nelle condutture di gas e di acqua potabile, sarà il conduttore di ritorno quello che sarà messo in comunicazione col polo negativo della generatrice.

Per assicurare poi la continuità delle rotaie quali conduttori di ritorno, esse saranno collegate fra loro elettricamente, saranno cioè collegate agli estremi con uno o due cordoni di rame di sezione proporzionata alla intensità della corrente, cui deve dare passaggio.

È fatto obbligo alla società concessionaria di constatare durante l'esercizio delle tramvie la differenza di potenziale esistente fra i due punti di ritorno non isolati, il più lontano ed il più prossimo alla stazione generatrice.

Qualora questa differenza di potenziale sia riconosciuta pre

giudizievole la società dovrà prendere provvedimenti per ridurla, collocando dei conduttori speciali colleganti direttamente un dato tratto di binario colla generatrice.

Nella disposizione dei Feeders, nelle loro giunzioni la società concessionaria dovrà prendere tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica per evitare qualunque influenza nocevole sulle altre condutture elettriche esistenti.

Art. 3.

Le rotaie saranno del tipo Phoenix a doppio fungo, tipo 14 del peso di kg. 42. 300.

Nei tratti di strada lastricati ed anche solo muniti di guide di pietra le rotaie saranno poste sopra dadi di legno debitamente inchiodati sulle traversine pure di legno delle dimensioni di metri 1.90 x 0. 10 x 0.18 poste alla distanza di m. 1.00 da asse ad asse.

Nei tratti selciati oppure a macadam le rotaie poseranno direttamente sopra una fondazione di ghiaia, mista a sabbia, diligentemente distesa e battuta dello spessore di 15 centimetri e della larghezza di 30 centimetri.

Per rendere solidali le due rotaie dello stesso binario queste si uniranno fra loro ad intervalli di metri 1.80 mei rettifili e di metri 1.64 nelle curve e vicino ai giunti delle rotaie, con sbarre dette di sbarramento a teste filettate a vite munite di dado e controdado da fissare in appositi fori praticati nel gambo delle rotaie.

Le rotaie saranno poste a perfetto livello del piano stradale e l'interbinario dovrà essere disposto secondo la sagoma trasversale della strada, in modo che non risulti, dopo la posa della linea, il più piccolo risalto od avvallamento in corrispondenza delle rotaie.

Art. 4.

Lo scartamento del binario è quello normale, cioè di metri 1 445 fra i bordi interni del fungo portante. Per la larghezza dell' interbinario, poichè si tratta di una tramvia urbana, si ammetterà l'eccezione prevista dal 2° comma dello art. 15 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, e sarà in via normale non minore di metri 1. 10 nei rettifili, ciò che corrisponde allo interasse di metri 2.545, e nei tratti in curva questa distanza sarà aumentata in proporzione della

curvatura.

Il raggio minimo delle curve è fissato in metri 16.

Fra due curve consecutive in senso contrario si dovrà intercalare un tratto rettilineo di lunghezza non minore di metri 4.00.

Art. 5.

Quanto alla larghezza della zona da lasciarsi libera pel correggio ordinario ed alla distanza della linea di massima sporgenza delle vetture dagli ostacoli fissi esistenti lungo le strade percorse, poichè si tratta di linea nell'interno dell'abitato si ammetteranno le eccezioni prescritte negli alinea 3 e 4 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica.

Si prescrive però in modo assoluto che non sia mai minore di un metro di distanza fra la fronte della rotaia esterna e le pareti delle case, parapetti e costruzioni murarie.

Art. 6.

Le vetture automotrici corrisponderanno al tipo unito al progetto accompagnante la domanda in data 28 gennaio 1897, presentata dalla Società anonima elettricità Alta Italia e per

il primo gruppo di linee ad essa concesse con la sola variante che saranno tolte le casse degli accumulatori ed i sedili saranno alquanto più bassi.

Saranno cioè a due assi con l'interasse di metri 1.48, lunghezza della cassa metri 4. 20, larghezza metri 2. 10.

Esse saranno munite di due motori gemelli della forza di circa 20 HP ciascuno, con regolatore, scaricafulmini e con due freni, di cui l'uno meccanico a leva agente sui cerchioni delle ruote, l'altro elettrico agente in due modi distinti, cioè con chiusura del motore in circuito su se stesso e coll'inserzione di resistenza l'uno e con inserzione di corrente sull'indotto onde tendere ad invertire il movimento l'altro.

Questi freni saranno comandati facilmente dalle due piattaforme delle vetture automotrici. Le vetture rimorchiate devono essere provviste di freno continuo.

Quando la società concessionaria intendesse di introdurre modificazioni alle vetture, od adottare un tipo nuovo, dovrà presentare proposta alla regia prefettura di Torino, corredata dei necessari tipi e di una relazione giustificativa per la debita approvazione del Ministero a sensi dell'art. 21 di detto regolamento.

Tutte le vetture tanto nuove come cuelle modificate non potranno essere messe in circolazione se non dopo essere state esaminate e collaudate dal regio ispettore capo delle ferrovie del circolo di Torino.

Art. 7.

Ciascuna vettura automotrice sarà affidata ad un conduttore meccanico che prenderà posto sulla piattaforma anteriore e da un fattorino o bigliettario.

Il personale dei conduttori dovrà riportare la speciale autorizzazione del regio ispettore capo delle ferrovie del circolo

ferroviario di Torino, il quale non la rilascierà se non dopo essersi accertato della sufficiente capacità dei conduttori in base ai documenti comprovanti la loro idoneità alle funzioni di conduttore, e qualora lo reputi necessario, in seguito ad esame, cui l'aspirante dovrà essere sottoposto, secondo le norme stabilite.

Art. 8.

Prima dell'apertura della linea o tronchi di linea all'esercizio si dovrà presentare all'approvazione del prefetto il regolamento per l'esercizio contenente le norme di servizio tanto per il personale quanto per quelle applicabili al pubblico.

Art. 9.

La società dovrà pure trasmettere all'ufficio del regio ispettorato delle strade ferrate, circolo di Torino, una copia del progetto approvato per la linea indicata nel presente disciplinare.

Art. 10.

La società stessa dovrà riportare da parte dell'autorità comunale la preventiva licenza di mettere mano ai lavori approvati. Essa dovrà provvedere per l'occorrente sistemazione delle strade occupate in quei modi che saranno state preventivamente concordati coll'amministrazione comunale di Torino, pur prendendo i necessari accordi colle altre società tramviarie della città per ciò che riflette l'impianto dei binari ed attraversamenti che interessano le società medesime.

Le relative convenzioni da stipularsi colle dette società tramviarie dovranno essere sottoposte all'approvazione del regio ispettorato generale delle strade ferrate.

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