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Art. 9.

Il mantenimento della scuola è a carico esclusivo degli istituti riuniti di educazione professionale femminile (2° gruppo delle opere pie di Napoli), a norma dell'art. 4 del regolamento organico degli istituti di ricovero e di educazione femminile della città di Napoli, approvato coi regi decreti del 18 giugno 1898, n. CCIII, e del 14 luglio 1898, n. CCV. Il bilancio e l'amministrazione della scuola faranno parte del bilancio e dell'amministrazione del 2o gruppo delle opere pie, regolati dal detto regolamento organico, dalla legge del 17 luglio 1890, dal regolamento 5 febbraio 1891, dal regolamento interno del 20 gruppo, e dalle disposizioni, regolatrici, stabilite per l'amministrazione delle opere pie.

- Art. 10.

Il consiglio di amministrazione della scuola sarà quello del 2° gruppo delle opere pie, stabilito dalle sopradette leggi e regolamenti, e sarà regolato dalle norme ivi sancite.

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Art. 11.

Le nomine degli insegnanti proposte dal consiglio di amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, saranno sotto¡poste all'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 12.

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È istituito un consiglio amministrativo interno della scuola per l'acquisto e,la, manutenzione del materiale, scolastico e del materiale dei laboratorî; per la dispensa dalla tassa scolastica per le alunne esterne che ne facciano domanda documentata, per la sorveglianza del personale inserviente addetto alla scuola, e farà le sue proposte al consiglio d'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie.

Questo consiglio amministrativo della scuola sarà composto:

a) dal presidente del consiglio d'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, o da un suo delegato, che lo pre

siede;

b) dalla direttrice della scuola, che avrà la vice-presidenza di questo consiglio amministrativo interno;

c) dalla soprastante ai laboratorî;

d) da due insegnanti della scuola, nominati dal consigħo di amministrazione del 2o gruppo delle opere 'pie su proposta della direttrice, e che dureranno in ufficio un anno, potendo però essere riconfermati.

La soprastante ai laboratorî sarà la segretaria del consi›› `glio11amministrativo interno della scuola e redigerà i verbali 'delle sedute.

Art. 13.

Il presidente del consiglio di amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, o un suo delegato, unitamente alla direzione, avrà la sorveglianza del corpo insegnante e dell'esatta osservanza dei programmi didattici.

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Agli esami di diploma assisterà un regio commissario all'uopo nominato dal Ministero di agricoltura, industria e com

mercio.

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Il predetto Ministero avrà inoltre il diritto di fare eseguire ispezioni, durante l'anno scolastico alla scuola ed ai laboratori.

Art. 15.

Le diarie spettanti, per legge, al commissario regio, delegato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio ad

assistere agli esami di diploma, saranno a carico dell'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie.

Art. 16.

Il consiglio d'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie compilerà ogni anno una relazione sull'andamento della scuola e la trasmetterà al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 17.

Gli attestati di promozione e quelli di diploma saranno rilasciati dalle rispettive commissioni esaminatrici e saranno firmati dal presidente della commissione esaminatrice, dalla direttrice della scuola, dal presidente del consiglio d'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, e quelli di licenza anche dal regio commissario delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 18.

Con apposito regolamento, da sottoporsi all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sarà provveduto a quanto non è previsto nel presente statuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti đi Osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 47. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

CXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 31 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 aprile 1904, n. 93)

Col quale è data facoltà al comune di Tramutola di applicare nel triennio 1904-906 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato L. LUZZATTI — Visto RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 aprile 1904
Reg. 16. Atti del Governo a f. 52.

CXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 31 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 aprile 1904, n. 93)

Col quale è data facoltà al comune di Trapani di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1,600 (milleseicento). Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato L. LUZZATTI

Visto RON

CHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 aprila 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 53.

CXXIX.

REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-riri in Brescia per l'industria della concia delle pelli ed affini.

31 marzo 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 aprile 1904, n. 94)

VITTORIO EMANUELE III

?PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 15 febbraio 1903, n. LXV (parte supplementare), che istituisce un collegio di probi-viri per l'industria della concia delle pelli e affini, con sede in Brescia; Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio ́;

Abbiamo decretato e decretiamo:

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Articolo unico.

...Le sezioni elettorali del collegio di probi-viri istituito nella provincia di Brescia per l'industria della concia delle "pelli e affini con giurisdizione sui comuni di Brescia, Bagolino, Carcina, Chiari,, Collebeato, Concesio, Darfo, Desenzano sul Lago, Iseo, Palazzolo sull'Oglio, Pisogne, Róvato, Salò Tremosine e Vione sono stabilite secondo il prospetto che segue; tre per gli industriali e quattro per gli operai:

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