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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di Osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 57. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

CXXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 aprile 1904, D. 95)

Con cui il monte frumentario di Rotella (Campobasso) viene trasformato in cassa di prestanze agrarie, questa è concentrata nella congregazione di carità e ne è approvato lo statuto. Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmati GIOLITTI Visto RONCHETTI.

RAVA

Registrato alla Corte dei conti addì 16 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 60.

CXXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 aprile 1904, n. 95)

Con cui il monte frumentario di Calvello (Potenza) viene trasformato in cassa di prestanze agrarie, questa è concentrata nella locale congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico. Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmati GIOLITTI RAVA Visto RON

CHETTI.

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Registrato alla Corte dei conti addi 16 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 58.

CXXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 aprile 1904, n. 95)

Con cui le rendite delle seguenti undici confraternite di Poggio Fidoni sono parzialmente trasformate per la somma rispettivamente indicata per gli scopi di cui alle lettere a, b, e dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890 e concentrate nella congregazione di carità di Poggio Fidoni :

1° Nella frazione del capoluogo le tre confraternite SS. Rosario, SS. Sacramento e di San Sebastiano si trasformano e si concentrano complessivamente lire 112 di rendita.

2o Nella frazione Cerchiaria le tre confraternite SS. Sacramento, SS. Rosario e S. Andrea e Reliquie si trasformano e si concentrano complessivamente lire 209.30 di rendita.

3o Nella frazione di Poggio Perugino le cinque confraternite SS. Rosario, SS. Sacramento, Beata Vergine, San Salvatore e San Paolo si trasformano e si concentrano complessivamente lire 57.50 di rendita. Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato GIOLITTI Visto RON

CHETTI.

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Registrato alla Corte dei conti addì 16 aprile 1904.

Reg. 16. Atti del Governo a f. 59.

CXXXIII.

REGIO DECRETO col quale i due manicomi di S. Servolo e S. Clemente in Venezia sono fusi in un'unica istituzione di pubblica beneficenza e ne approva lo statuto.

24 marzo 1904.

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(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 aprile 1904, n. 98)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE A
RE D'ITALIA"

Vedute le deliberazioni del regio commissario presso i manicomi di S. Servolo e S. Clemente in Venezia relative alla fusione dei due manicomi in un'unica istituzione pubblica di beneficenza sotto il titolo di Manicomio di S. Servolo e di S. Clemente in Venezia > e allo statuto organico del nuovo enter

Vedute le deliberazioni dei consigli provinciali e delle giunte provinciali amministrative di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza;

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Visti gli atti-fra cui i memoriali d'opposizione presentati; Considerato che non può contestarsi alle amministrazioni..... delle opere pie provinciali o intraprovinciali il diritto d'iniziare delle riforme delle medesime e dei loro statuti organici, dovendosi di fronte all'interpretazione logica dell'art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, riconoscere in ordine a tale materia a tutte le amministrazioni delle opere pie uguaglianza di condizione giuridica e di diritti;

M

Che neppure potrebbe riguardo a quel diritto d'iniziativa. farsi distinzione fra amministrazione ordinaria e straordinaria per dedurne l'incompetenza del regio commissario a proporre le riforme di cui trattasi, poichè una simile distinzione non trova fondamento nella legge;

Che d'altronde ogni quistione in proposito risulterebbe anche superflua di fronte alla procedura d'ufficio seguita dal Ministero, come ha riconosciuto il consiglio di Stato ;.

Che regolare appare tale procedura, risultando dagli atti essersi eseguite tutte le formalità prescritte dalla legge anche oltre la lettura della medesima;

Che la fusione di due o più istituzioni pubbliche di beneficenza è provvedimento ammesso dalla legge e dalla giurisprudenza e la proposta relativa apparisce nel caso concreto pienamente giustificata;

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Che essa non pregiudica menomamente la quistione dei diritti di comproprietà accampati dalle provincie venete sui beni dei due manicomi, limitando i suoi effetti a quella sola parte del patrimonio che sarà riconosciuta a questi ultimi e potendo, anzi, facilitare la procedura giudiziaria che intendessero iniziare le provincie; del resto, a salvaguardare gli eventuali diritti delle provincie, è stata eliminata dal nuovo statuto organico ogni disposizione che potesse costituire un'affermazione contraria ai medesimi;

Che non appare opportuno modificare per ora la tabella dei posti assegnati dagli statuti vigenti alle otto provincie interessate per la cura dei loro ammalati poveri;

Che è legale l'ineleggibilità dei consiglieri provinciali a membri del consiglio d'amministrazione sancita dal nuovo statuto, perchè l'enumerazione delle incompatibilità, fatta dagli articoli 11 e 14 della legge 17 luglio 1890, non è tas

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