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b) deliberare entro il mese di maggio sul conto finanziario reso dal tesoriere, sul conto consuntivo, e riferire sul risultato morale della propria gestione relativa all'esercizio precedente;

c) provvedere all'amministrazione dei beni ed alla erogazione delle rendite e delle entrate della pia opera;

d) determinare i contratti da stipularsi e le relative condizioni, salva l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, quando è dalla legge richiesta;

e) curare la trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti di acquisto e la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche;

f) adottare le deliberazioni per stare in giudizio;

g) ordinare, quando ne ravvisi l'opportunità, straordinarie verifiche di cassa;

h) formare i regolamenti di amministrazione e di servizio interno, da approvarsi dall'autorità tutoria, e compilare lo speciale regolamento pel personale stipendiato, ove sia necessario, da sottoporre parimenti all'approvazione tutoria, ai sensi dell'art. 31 della legge;

?) nominare e revocare gl'impiegati e salariati;

k) deliberare sul conferimento del servizio di tesoreria e di cassa, salva l'approvazione tutoria;

1) deliberare sulla modificazione degli statuti e regolamenti;

m) deliberare infine su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio e l'uso delle rendite e delle entrate, salva l'approvazione e l'autorizzazione superiore quando

occorrano.

Il presidente deve :

Art. 14.

a) presiedere e dirigere le adunanze della commissione; b) dirigere e sottoscrivere la corrispondenza ufficiale, e firmare i mandati di pagamento, i quali non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere, se non sono muniti altresì della firma di un altro amministratore designato dalla commissione;

c) procedere alle ordinarie verifiche di cassa;

d) vigilare sul regolare andamento dei due manicomi; e) promuovere il deposito delle somme eccedenti i bisogni ordinarii ed il ritiro delle somme stesse;

f) rappresentare in giudizio la pia opera e provvedere alla stipulazione dei contratti a licitazione o privata trattativa deliberati dalla commissione ;

g) prendere in caso d'urgenza le misure conservatorie reclamate dal bisogno ed informarne tosto la commissione.

Art. 15.

Ogni deliberazione, provvedimento, contratto, ed in genere ogni atto che emani dall'istituzione dovrà, oltre la firma del presidente, avere altresì la firma del segretario.

Art. 16.

Ai due istituti manicomiali è preposto un direttore medico, ed a ciascuno di essi un vice direttore medico.

Il direttore ha piena autorità sul servizio interno sanitario e l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, ed è responsabile dell'andamento dei due manicomii nei limiti delle sue attribuzioni.

Dal direttore dipende immediatamente il personale sanitario, di assistenza e di custodia degli infermi. Egli può nei cəsi d'urgenza assumere provvisoriamente in servizio gli infermieri e le infermiere, e sospenderli dall'ufficio, salvo le definitive deliberazioni della commissione amministrativa.

Il direttore interviene con voce consultiva alle adunanze della commissione in cui debbansi trattare materie tecnicosanitarie.

Art. 17.

Nei regolamenti per l'esecuzione del presente statuto, saranno stabilite le norme relative al servizio sanitario, amministrativo ed economico dell'istituzione e sarà stabilita la pianta organica di tutto il personale.

Art. 18.

Per le adunanze della commissione, le convocazioni, le deliberazioni, i verbali delle sedute ed ogni altro, per cui non sia espressamente disposto nel presente statuto, si osserveranno le norme prescritte dalla legge 17 luglio 1890, numero 6972, e dai relativi regolamenti approvati con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Allegato A.

TABELLA

indicante il numero massimo dei posti che le provincie venete
possono ritenere a propria disposizione.

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