Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Art. 15.

Dieci giorni dopo la data del reale decreto di autorizzazione la società presenterà una copia completa del progetto al regio ispettore capo del circolo di Roma.

Durante i lavori trasmetterà a quello stesso circolo e, di volta in volta, tutti i tipi di esecuzione ed in tempo utile per le operazioni che potessero essere del caso da parte dell'ufficio medesimo.

Art. 16.

Entro un mese dalla data del reale decreto di autorizzazione, la società presenterà alla regia prefettura competente pel relativo esame, ed approvazione, sentito il regio ispettore capo del circolo di Roma, il progetto di regolamento di cui all'art. 11 contenente le norme di servizio per il personale e per il pubblico, la composizione dei treni, il numero dei passeggieri che possono prender posto nei vari reparti delle vetture motrici e rimorchiate. La società presenterà nello stesso tempo le sue proposte d'orario.

Art. 17.

Insieme al progetto di regolamento di servizio la società presenterà l'elenco del personale che intende sottoporre agli esami di guidatori delle vetture motrici allegando per ognuno i documenti richiesti dalle disposizioni in vigore.

Art. 18.

La società resta obbligata all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 561 del 27 dicembre 1896 sulle tramvie e nel regolamento 17 giugno 1900, n. 306, per l'applicazione della legge di cui sopra per quanto non sia dalle medesime derogato con le particolari disposizioni del presente atto, nonchè alla osservanza delle disposizioni che potessero successivamente emanarsi in materia.

Firmato: CELESTINO GREA, nella qualità di rappresentante.

Autorizzazione di firma.

Regnando S. M. VITTORIO EMANUELE III, per grazia di Dio e volontà della Nazione, Re d'Italia.

L'anno millenovecentotre (1903) ed il giorno cinque (5) del mese di dicembre in una sala della regia prefettura di Roma.

Si certifica da me sottoscritto dott. Francesco Torroni, segretario di prefettura delegato a ricevere gli atti che interessano le pubbliche amministrazioni, che il sig. Grea Celestino del fu Luigi, legale rappresentante della Società anonima dei tramvay e ferrovie economiche (sezione di Roma), a me cognito, ha firmato il suesteso atto di obbligaizone alla mia presenza ed a quella dei signori Parisi Alfredo fu Giuseppe ed Ottaviani Antonio del fu Benedetto, testi idonei, cogniti ed adibiti per l'atto presente.

Firmato: ALFREDO PARISI, teste.
OTTAVIANI ANTONIO, id.

Firmato: FRANCESCO TORRONI
Segretario delegato ai contratti.

X.

REGIO DECRETO, ROMA, 14 GENNAIO 1904

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 febbraio 1904, n. 29)

Col quale è respinta la domanda inoltrata dal comune di Modigliana per essere autorizzato ad applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300. Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato

L. LUZZATTI. Visto RONCHETTI.

[ocr errors]

Registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 14.

XI.

REGIO DECRETO che autorizza la biblioteca universitaria di Genova ad accettare l'eredità Sertorio.

10 gennaio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 febbraio 1904, n. 31

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto che con testamento segreto 29 marzo 1891, depositato negli atti del notaio Pozzoli avv. Antonio di Pieve di Teco (Provincia di Porto Maurizio) il 9 ottobre 1895, l'architetto Giacomo Sertorio, morto in Pieve di Teco il 6 marzo 1903, istituiva erede universale la biblioteca universitaria di Genova;

Considerato che la biblioteca dell'università di Genova è connessa all'università medesima e sono entrambe istituti dallo Stato alla diretta dipendenza del Ministero della pubblica istruzione;

Che quindi l'eredità debba intendersi devoluta al Ministero della pubblica istruzione alle condizioni e con la destinazione

indicata dal testatore, cioè ad esclusivo vantaggio della predetta biblioteca;

Vista la domanda del bibliotecario per essere autorizzato ad accettare, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, l'eredità della quale fu fatto regolare inventario, con atto a rogito Pozzoli in data 20, 21, 22, 23 e 24 aprile 1903;

Visto il rapporto del regio prefetto della provincia di Porto Maurizio ;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero della pubblica istruzione, e per esso il bibliotecario della biblioteca universitaria di Genova, è autorizzato ad accettare l'eredità lasciata per testamento segreto del 29 marzo 1891 dal defunto architetto Giacomo Sertorio, con l'obbligo di destinare il patrimonio ereditario ad esclusivo vantaggio della biblioteca medesima, secondo la volontà espressa dal testatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 1° febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 23. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

« AnteriorContinuar »