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quegli che verserà in condizioni economiche più ristrette degli altri.

A parità di condizioni sarà titolo prevalente la priorità di iscrizione nei corsi della accademia o del conservatorio.

9.

I giovani che godono questo sussidio dovranno giustificare alla fine dell'anno scolastico di avere lodevolmente superato gli esami, salvo ne siano stati impediti da giusta causa.

10.

Perderà il posto ottenuto colui che non frequentasse regolarmente il corso degli studi intrapresi, salvo il caso di impedimento per causa legittima o venisse espulso dall'accademia o dal conservatorio per ragioni contemplate nei rispettivi regolamenti.

11.

Le somme rimaste disponibili sul reddito del presente legató andranno a costituire un fondo per nuovi sussidi o per aumentare quelli già assegnati.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

CCV.

REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie alimentari e affini in Brescia.

15 maggio 1903.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 giugno 1904, n. 136)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 31 maggio 1903, n. 296, che istituisce un collegio di probiviri per le industrie alimentari e affini con sede in Brescia, e giurisdizione su tutto il territorio della provincia stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie alimentari e affini istituito in Brescia, sono stabilite se

condo il prospetto che segue: sei per gli industriali e quattro per gli operai.

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Brescia

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Chiari.

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Salò.

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Brescia, Rezzato, Lonato, Ospitaletto, Iseo,
Bagnolo Mella, Montichiari, Bovegno,
Gardone Val Trompia.

Pisogne, Breno, Edolo.

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Chiari, Adro, Orzinuovi, Rovato.

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Sald, Preseglie, Vestone, Bagolino, Gargnano,
Verolanuova, Leno

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Brescia, Rezzato, Lonato, Ospitaletto, Iseo,
Bagnolo Mella, Montichiari, Bovegno,
Gardone Val Trompia, Breno, Pisogne,
Edolo .

Chiari, Adro, Orzinuovi, Rovato

Salò, Gargnano, Preseglie, Vestone, Bago-
lino.

Verolanuova . Verolanuova, Leno

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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15. maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 182. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

CCVI.

REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria dei trasporti in Brescia.

15 maggio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 giugno 1904, n. 136)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto dell'11 giugno 1903, n. CCXCVII (parte supplementare), che istituisce in Brescia un collegio di probiviri per l'industria dei trasporti (escluso il personale della società delle strade ferrate) con giurisdizione su tutto il territorio della provincia omonima;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie dei trasporti istituito in Brescia, sono stabilite secondo

il prospetto che segue: quattro per gli industriali e tre per gli operai.

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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 183. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

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