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STATUTO

pel collegio-convitto di Celana

Art. 1.

Il già seminario di Celana fondato nel 1576 da S. Carlo Borromeo, e tramutato in istituto laicale dal governo della repubblica cisalpina e dai governi successivi, è un ente morale autonomo, sotta la vigilanza e tutela delle autorità scolastiche e del Ministero della pubblica istuuzione.

Esso assume il titolo di collegio-convitto di Celana.

Art. 2.

Il collegio-convitto di Celana ha l'obbligo di provvedere all'istruzione secondaria classica in favore degli abitanti della Valle di S. Martino, a norma dell'art. 244 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Esso mantiene anche, se ed in quanto i suoi mezzi glielo consentono, scuole elementari e scuole tecniche.

Il ginnasio e liceo, e possibilmente anche le scuole tecniche, devono essere ordinati secondo le norme in vigore per gli analoghi stabilimenti governativi d'istruzione secondaria, in modo da poter essere pareggiati a questi per tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

Il collegio-convitto di Celana si mantiene:

a) con le rendite del suo patrimonio e dei lasciti fatti a favore del collegio stesso;

b) con le rette dei convittori che non godono posto gratuito; c) con le tasse scolastiche;

d) con le altre entrate eventuali.

Art. 4.

Nell'istituto sono ammessi convittori ed alunni esterni. Qualora il numero degli alunni e dei convittori eccedesse la capienza dell'istituto, dovranno essere ammessi di preferenza i fanciulli appartenenti ai comuni della Valle di San Martino.

Art. 5.

I posti gratuiti già esistenti e quelli che potessero istituirsi con i mezzi del collegio saranno conferiti esclusivamente a favore degli abitanti della Valle di S. Martino, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

Art. 6.

Il collegio-convitto di Celana è governato da un consiglio amministrativo composto:

a) di un rappresentante del Governo nominato dal ministro della pubblica istruzione;

b) di un rappresentante della provincia, eletto dal consiglio provinciale;

c) di due membri eletti dai sindaci dei tredici comuni della Valle di S. Martino riuniti in adunanza generale a Caprino;

d) di un membro nominato dal vescovo di Bergamo. Tutti i consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il membro di nomina governativa assumerà la presidenza del consiglio amministrativo.

Art. 7.

Il consiglio amministrativo si raduna in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria ogni volta che il presidente lo convochi o due dei consiglieri ne facciano domanda.

Le deliberazioni non sono valide se non sono prese con l'intervento di almeno tre dei consiglieri.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 8.

Il consiglio provvede all'amministrazione del patrimonio dell'istituto ed alla compilazione dei bilanci e conti consuntivi, che dovranno essere annualmente esaminati dal consiglio provinciale scolastico con i documenti giustificativi.

Sono pure soggette all'approvazione del consiglio provinciale scolastico tutte le deliberazioni che importano alienazione o diminuzione del patrimonio del collegio, ovvero che ordinano spese non autorizzate nel bilancio od eccedenti le

somme stanziate.

Art. 9.

Spetta inoltre al consiglio amministrativo nominare tutto il personale così del convitto come delle scuole annesse.

La nomina del rettore, degli insegnanti e degli istitutori non è valida se non sia approvata dal consiglio provinciale scolastico.

Art. 10.

Con speciale regolamento che dovrà essere compilato dall'amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento e sottoposto all'approvazione del consiglio provinciale scolastico e del Ministero, saranno stabilite le norme per il funzionamento del collegio, in esecuzione del presente statuto.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro della pubblica istruzione

ORLANDO.

CCXXIII.

REGIO DECRETO che approva il regolamento del lascita Sensales in Pisa.

8 maggio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 giugno 1904, n. 141)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

BE D'ITALIA

Veduto il testamento del defunto senatore Giuseppe Sen-. sales, che dispone un lascito a favore del comune di Piša per la istituzione di una borsa di studio universitaria;

Veduto lo schema di regolamento compilato dal consiglio comunale di Pisa per il conferimento della detta borsa; Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento del lascito Sensales in Pisa, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 7 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 6. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

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