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Art. 9.

I soci sono attivi e contribuenti.

I primi sono quelli che fanno parte effettiva della banda quali musicanti; i secondi quelli che s'inscriveranno per contribuire con oblazioni alla buona riuscita ed al progresso della stessa.

Art. 10.

L'assemblea dei soci sarà di regola convocata due volte

l'anno.

Potrà inoltre riunirsi straordinariamente per deliberazione del consiglio direttivo o dietro domanda dei soci in numero non minore del terzo dei componenti l'associazione.

Art. 11.

Nelle sedute ordinarie l'assemblea delibererà sul conto consuntivo dell'anno precedente, formerà il bilancio preventivo per l'anno successivo, prendendo per base il progetto presentato dal consiglio direttivo, e procederà, quando occorra, alla rinnovazione delle cariche.

Tanto nelle sedute ordinarie che nelle tornate straordinarie l'assemblea discuterà sulle proposte tutte che fossero presentate dal consiglio direttivo o da alcuno dei soci, purchè in via normale sieno state prodotte al consiglio, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Art. 12.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide coll'intervento di un terzo dei soci.

In seconda convocazione son valide con qualunque numero d'intervenuti, purchè non minore di sei non facenti parte del consiglio.

I soci assenti potranno farsi rappresentare mediante delega da essi sottoscritta.

Art. 13.

Tutela.

La società o per meglio dire l'istituto di istruzione musicale dovrà essere sotto la tutela dell'onorevole consiglio comunale di Galzignano, al quale dovranno essere presentati per l'approvazione i conti consuntivi, i bilanci di previsione e tutte le deliberazioni che implicano spesa superiore a lire 200 non prevista in bilancio od impegnino la società per un tempo maggiore di due anni.

Art. 14.

Sarà in facoltà del predetto consiglio comunale, per ragioni da esso ritenute necessarie e motivate, di rifiutare la approvazione o di apportare modificazioni ai deliberati della società, la quale potrà ricorrere contro tali decisioni all'illustrissimo signor prefetto della provincia.

Art. 15.

Il consiglio direttivo si riunirà di regola ogni due mesi dietro invito del presidente fatto ricapitare ai membri almeno cinque giorni prima coll'elenco degli oggetti da trattarsi.

Nei casi d'urgenza, si possono ridurre i cinque giorni ad uno, ed il consiglio può prendere sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'assemblea, salvo ottenerne ratifica.

Art. 16.

Doveri dei soci.

È dovere del socio contribuente:

1° Dichiarare per quante azioni mensili da centesimi 25 intende di sottoscriversi.

2o Pagare mensilmente l'importo delle azioni sottoscritte. 3o Di intervenire o farsi rappresentare alle adunanze. È lasciata facoltà a quei soci contribuenti, che lo credessero, di sottoscriversi per una data somma annua, pagando pure annualmente.

Art. 17.

Cessano di far parte della società, per deliberazione del consiglio direttivo, i soci contribuenti che, malgrado due eccitamenti, non adempissero l'obbligo di pagare di mese in mese, o di anno in anno la somma sottoscritta.

Art. 18.

I soci attivi, cioè i musicanti, dovranno pagare la tariffa che sarà approvata dal consiglio direttivo per quel dato tempo che si renderà necessaria.

Art. 19.

Corpo di banda.

Il corpo di banda avrà un maestro, il quale dai soci musicanti dovrà essere considerato come superiore.

Il maestro dovrà:

1o Impartire le lezioni agli allievi nei giorni ed ore stabilite dal consiglio;

2o Dirigere le prove ed i servizî di banda, e sarà, interamente responsabile della esecuzione musicale, della disciplina, della tenuta e del contegno dei musicanti;

3o Tenere nota giornaliera delle mancanze e dei ritardi dei bandisti e riferirne al consiglio direttivo per l'applicazione delle relative ammende e punizioni;

4° Comunicare alla presidenza in tempo utile i programmi dei concerti;

5° Approntare ogni anno per la banda non meno di otto pezzi di musica nuovi scelti d'accordo colla presidenza.

Art. 20.

Tutti i componenti la banda dovranno intervenire all'istruzione, alle prove, ai servizî.

In questi ultimi dovranno indossare l'uniforme.

In nessuna altra occasione, sia isolati che in corpo, potranno portare l'uniforme stessa.

Art. 21.

Ogni musicante avrà in consegna l'istrumento che dovrà adoperare, e sarà tenuto responsabile della buona conserva zione dello stesso e degli eventuali guasti causati da incuria.

Le riparazioni tutte saranno fatte eseguire dalla presidenza in seguito a rapporto del maestro, ed il segretario curerà di addebitare ai soci l'importo di quelle di cui sopra.

Nessun musicante potrà asportare dalla sala di musica l'istrumento senza averne ottenuta l'autorizzazione dal maestro che dovrà esser data per solo fine di studio.

Art. 22.

Il presidente può ordinare servizî straordinarî privati o di società.

per conto di

Le retribuzioni per questi servizî andranno divise tra i musicanti ad eccezione del decimo, che dovrà esser versato nella cassa sociale.

Art. 23.

I componenti il corpo di banda non possono assumere alcun impegno colle imprese di balli, spettacoli pubblici, teatri, ecc., nè con chicchesia; e non possono in via assoluta far parte di altra banda musicale o costituirsi in piccole società per

suonare.

Art. 24.

Trascorsi i quindici minuti dall'ora fissata per l'istruzione, prove o servizio, i musicanti, che non si trovassero presenti, incorreranno nelle multe stabilite dal presente.

Art. 25.

Durante il servizio è vietata ai musicanti di far qualsiasi osservazione.

Ogni eventuale reclamo non potrà essere fatto che al maestro, terminato il servizio.

Contro le decisioni del maestro, il musicante potrà reclamare al presidente il quale giudicherà inappellabilmente, sentito nei casi gravi il consiglio.

Art. 26.

Nelle prove e in particolar modo nei servizî pubblici, tutti i musicanti dovranno tenere un contegno decoroso ed incen

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