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REGOLAMENTO

per la riscossione della tassa sul commercio girovago e temporaneo nel distretto camerale di Macerata.

Art. 1.

Chiunque intenda aprire un negozio temporaneo di bazar o di stralcio, od esercitare il traffico ambulante con banco fisso o mobile nella città e provincia di Macerata deve farne denuncia alla Camera di commercio o al sindaco del comune per gli effetti della tassa speciale di cui alla tariffa annessa al regio decreto di approvazione del presente regolamento.

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A tale obbligo, per lo stesso effetto, saranno sottoposti tutti coloro che venderanno merci nelle sale degli alberghi od in case private, dopo avere annunziato con manifesti od inviti o qualsiasi altra forma di pubblicità la loro presenza nel comune.

Art. 2.

Il sindaco ed il presidente della Camera di commercio per il comune di Macerata, ed i sindaci per tutti gli altri comuni della provincia invigileranno per l'accertamento degli esercizi non denunziati.

Art. 3.

I proprietari conduttori ed esercenti di negozio e banchi temporanei saranno immediatamente diffidati dal presidente Parte supplementare, 1904.

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della Camera o dal sindaco a versare al rispettivo esattore comunale, nel giorno successivo a quello dell'intimazione, la tassa dovuta, sotto comminatoria dell'esecuzione fiscale privilegiata, ai termini delle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 4.

Gli avvisi di pagamento saranno stesi sopra moduli forniti dalla Camera, e di ognuno e di ognuno di essi si darà immediatamente notizia all'esattore comunale ed alla Camera di commercio.

Art. 5.

Gli esattori si presteranno alla esazione appena scorso il termine assegnato, e verseranno l'ammontare delle tasse poste a loro debito, dedotto il corrispettivo ad essi competente, al cassiere della Caméra di commercio, nel tempo e nei modi con cui si effettua il versamento della tassa ordinaria.

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Art. 6.

Ai cursori, messi, guardie comunali ed ai reali carabinieri spetteranno, per ogni denuncia di esercizi temporanei sconosciuti alla Camera di commercio ed ai sindaci, due decimi della tassa riscossa, da corrispondersi sopra mandato del presidente della Camera.

Art. 7.

In caso di controversia o di opposizione all'applicazione della tassa, l'esercente potrà ricorrere alla Camera di com

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mercio nel termine di tre giorni, con atto in bollo competente, corredato della prova dell'eseguito pagamento del'a

tassa.

Contro le deliberazioni della camera, l'esercente potrà appellarsi al rispettivo tribunale civile, in sede commerciale, il cui giudizio sarà inappellabile, ai termini dello art. 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Visto, d'ordine di S. M.:

il ministro d'agricoltura, industria e commercio

RAVA.

CCCXVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 11 LUGLIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 agosto 1904, г. 196)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Cassine. Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmati

GIOLITTI RAVA Visto RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addi 12 agosto 1904.

Reg. 18. Atti del Governo a f. 18.

CCCXVII.

REGIO DECRETO che modifica le sezioni elettorali dei probiviri in Ravenna per le industrie dei laterizi e affini.

28 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 agosto 1904, n. 193)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179; Veduto il regio decreto del 23 maggio 1901. n. CLIX (parte supplementare), che istituisce un collegio di probiviri la industria dei laterizi ed affini con sede in Ravenna e giurisdizione su tutto il territorio della provincia stessa;

per

Ritenuta la opportunità di modificare le sezioni elettorali stabilite dal regio decreto del 30 gennaio 1902, n. XXXIX (parte supplementare);

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

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