Art. 1. Sono abrogate le sezioni elettorali del collegio di probiviri istituito in Ravenna per la industria dei laterizi e affini stabilité con reyiò decreto del 30 genuaio 1903, n. XXXIX (parte supplementare). Art. 2. Le sezioni elettorali del collegio stesso sono stabilite se condo il prospetto che segue : tre per gli industriali e tre per gli operai: 1 Faenza | Castel Bolognesc: Ordiniaino che il presente decreio, muito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta utficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque sputti di osservarlo o di farlo osservare. Dató a Roma; addi 28 lugliú 1904. VITTORIO EMANUELE Registrate alla Corte dei conti uddi 13 settembre 1904. Reg. 18. Atti del Governo a f. 18. Pa INI. CCCXVIII. Regio DECRETO che autorizza la società anonima delle tramvie napolitane ad applicare la trazione elettrica al tronco di tramvia Croce del Lagno-Portici--Torre del Greco. 11 luglio 1904. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 agosto 1904, n. 197) VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche; Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306; Visti i regi decreti 23 agosto 1900 e 21 maggio 1903, coi quali fu autorizzato l'esercizio a trazione elettrica sui due primi tronchi Napoli (S. Ferdinando)-Barriera dei Granili-Croce del Lagno della linea Napoli-Torre del Greco; Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici e il comitato superiore delle strade ferrate; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo : Articolo unico. La società anonima delle tramvie napolitane è autorizzata ad applicare la trazione elettrica al tronco di tramvia Croce del Lagno-Portici-Torre del Greco, che forma il completamento della linea Napoli-Torre del Greco, già esercitata a cavalli, in base al progetto 25 febbraio 1904, visto d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, e per l'esercizio di esso dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del regolamento 17 giuguo 1900, n. 306, predetti, nonchè le condizioni contenute nel disciplinare firmato ed accettato dal rappresentante della società concessionaria. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta u ficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1904. VITTORIO EMANUELE Rogistrato alla Corte dei conti addi 16 agosto 1904. Reg. 18. Atti del Governo a f. 26. Pacini. TEDESCO. |