CCCLXXVIII. REGIO DECRETO che sostituisce lo statuto della fondazione Tortora in Napoli. 2 settembre 1904. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regao il 12 ottobre 1904, n. 238) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Veduto il Nostro decreto in data 10 novembre 1897, numero CCCLIV, col quale fu approvato lo statuto organico della fondazione istituita dal dott. Luigi Tortora; Veduta la proposta fatta dal pio monte della Misericordia in Napoli, amministratore della fondazione predetta per modificare, in armonia con la volontà del fondatore lo statuto medesimo; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Sentito il consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Allo statuto per la fondazione Tortora approvato col decreto 10 novembre 1897, è sostituito quello annesso al presente decreto che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1904. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 5 ottobre 1904. ORLANDO. STATUTO della fondazione di studio Tortora Art. 1. Il legato fatto dal dott. Luigi Tortora con testamento del 16 maggio 1744, richiamato alla vera e primitiva sua natura col regio decreto 9 dicembre 1865, è destinato ad inviare e mantenere per un biennio un giovane medico-chirurgo a Parigi, o in altra città d'Europa, sede di più celebrata università, a perfezionarsi nella propria professione. Art. 2. La scelta del giovane chirurgo sarà fatta per via di concorso, da bandirsi ogni triennio, per avere così il modo di espletare il concorso nell'anno d'intervallo fra un biennio e l'altro di godimento della piazza e quello di accantonare le somme necessarie al pagamento degli assegni nelle proporzioni appresso indicate. ΠΟΙ 0. Art. 3. Per essere ammesso al concorso l'aspirante dovrà com provare: a) di avere meno di ventiquattro anni di età e di non avere oltrepassato il 35° anno dalla data dell'avviso che bandisce i conerso; b) di essere nato nella città di Napoli o nelle provincie napoletane o siciliane; น יוי. c) di avere compiuti gli studi teoretici e pratici e di essere laureato in medicina e chirurgia da non più di quattro anni, potendo concorrere entro il quinto anno solo gli assistenti delle cliniche quando si trovino nel limite dell'età surriferita. Sono esclusi dal concorso i forestieri quand'anche avessero ottenuta la naturalizzazione. Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante dovrà indicare in qual ramo di chirurgia intende perfezionarsi e quale città d'Europa presceglie per i suoi studi, dichiarandone la ragione e dimostrando di conoscere a sufficienza la lingua che ivi si parla. .. Art. 4. Le iscrizioni al concorso si ricevono alla segreteria della regia università di Napoli. Art. 5. Il concorso si farà nell'università medesima. Sarà pubblico e saranno annunziati nel Giornale Ufficiale il giorno e l'ora in cui il concorso avrà luogo. Art. 6. Saranno giudici del concorso cinque professori della facoltà medico-chirurgica della università di Napoli scelti dal rettore della università stessa, udita la facoltà. Art. 7. Il concorso consisterà nella presentazione di una dissertazione sopra un soggetto appartenente al ramo chirurgico, ed in un esame orale. |