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costituita qualunque sia il numero dei presenti e potrà deliberare legalmente su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione.

Le schede per le elezioni inviate per la prima convocazione sono valide anche per la seconda.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta: nel caso di parità di voti la proposta s'intende respinta. Trattandosi di pers ne, o quando dieci soci almeno lo richiedono, si procede a scrutinio segreto.

Gli ammir ist atori non possono der voto all'approvazione dei bilanci e n lle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

La presidenza delle assemblee è affidata al presidente del consiglio d'anninistrazione.

In assenza del presidente ue fa le veci il vice presidente. Gli enti morali che diano un contributo annuale superiore a lire 200, potranno delegare un loro rappresentante per ogni 200 hire di contributo annuale.

Art. 11.

Il consiglio d'amministrazione è composto di un presidente, di un vice presidente, di 7 consiglieri, di un segretario e di un cassiere. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Sarà in facoltà dell'assemblea di modificare i contributi di cui all'art. 5.

Il consiglio d'amministrazione sarà convocato almeno due volte l'anno. Qualora la prima adunanza riesca nulla per mancanza del numero legale, è valida la seconda adunanza convocata all'indomani, qualunque sia il numero degli in

tervenuti.

La presidenza compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Coll'autorizzazione del consiglio d'amministrazione essa provvede all'esecuzione degli atti indicati all'art. 3.

Art. 12.

Il consiglio esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che per il presente statuto non siano tassativamente riservati all'assemblea.

La firma sociale per gli impegni e le spese spetta al presidente, al vice presidente, in unione ad altro membro del consiglio da questo delegato.

Art. 13.

I sindaci sono tre, eletti ogni biennio dall'assemblea, come è detto all'art. 9. Le loro funzioni sono gratuite.

Art. 14.

Il comitato dei probiviri è costituito da tre membri, soci o non soci, nominati dall'assemblea i quali durano in ufficio due anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.

Art. 15.

La società farà gli atti necessari per essere riconosciuta come ente morale. Essa accetterà senz'altro le modificazioni al presente statuto che a tal'uopo fossero prescritte dall'autorità superiore.

Trascorsi quattro anni dalla sua fondazione. lo scioglimento della società e le modificazioni dello statuto oc ale potranno soltanto deliberarsi da speciali assemblee in prima convoca

zione quando intervenga la metà dei soci, in seconda convocazione quando intervenga un quinto dei soci o vi aderiscono per iscritto.

Nel caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale sarà devoluto ad associazioni analoghe paesane od a scopi di beneficenza e previdenza per il paese dei bagai di Montecatini.

Visto, d'ordine di §. M.:

Il ministre d'agricoltura, industria é commerele

RAVA.

LXVIII.

REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri istituito in Bologna per la industria edilizia e affini.

11 febbraio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1904, n. 68)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

EE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n, 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la sua esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 27 aprile 1894, numero 179;

Veduto il regio decreto del 21 maggio 1902, n. CL (parte supplementare), che istituisce in Bologna un collegio di probiviri per l'industria edilizia e affini, con giurisdizione su tutto il territorio della provincia stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l' industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probi-viri istituito nella provincia di Bologna, per l'industria edilizia e aftini, con giurisdizione nella provincia stessa, sono stabilite secondo il prospetto che segue: 7 per gli industriali e 18 per gli operai.

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