де duale le dichiarazioni o le nomine che fossero fatte per una parte soltanto dell'acquisto o del contratto, o che non fossero perfettamente conformi alla precedente riserva, ovvero venissero fatte in favore di un collicitante; o infine quando con l'atto che contiene la dichiarazione si proceda a divisioni o assegnamenti parziali, o si venga altrimenti a distruggere la società o comunione d'interessi solidalmente prestabilita nella riserva. Art. 44. Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 43. Negli atti di liberazione andrà soggetto a tassa proporD zionale il totale delle somme per le quali il debitore ri mane liberato. 70 to де te Alla sorte principale dovranno aggiungersi gli interessi dei quali l'atto faccia specificata liberazione. In tutti i casi nei quali esista un patto relativo agli interessi, ma non si esprima il loro ammontare, e manchino le tracce per liquidarli, si presumeranno pendenti quelli decorsi dalla data dell'atto, e mai al di là di cinque annate. Nei casi di concordato dipendente da fallimento, la tassa di quietanza si percepirà sulla somma pagata per effetto del concordato medesimo. Nelle compensazioni del rispettivo debito, fra due persone debitrici l'una dell'altra, la tassa proporzionale si ap plicherà sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto. Nelle quietanze rilasciate a coloro che pagano debiti, o procedono ad affrancazione, riscatto o risoluzione di rendite, censi od annualità per terze persone, sarà dovuta la tassa stabilita per le cessioni di detti titoli, ognorachè il pagamento produca surrogazione a tenore dell'art. 1252 del codice civile, n. 1, e dell'art. 1253, nn. 1 e 4. Art. 45. Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 44. Le transazioni stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite, qualora siano semplici o limitate alla rinunzia o condonazione delle reciproche pretese, saranno gravate di tassa fissa. Ma se contengono una novazione qualunque alle ragioni e ai diritti rispettivamente competenti alle parti e risultanti da titoli anteriori, oppure contengono cessione di mobili od immobili in proprietà, usufrutto o uso, costituzione di rendite, obbligazioni di somme o valori o altri contratti assoggettati a tassa, sarà questa dovuta secondo la natura dei contratti medesimi. Art. 46. Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 45. La dote, che si costituisce la sposa nei contratti di matrimonio con beni propri, è soggetta alla tassa graduale. Non soggiace però a tassa particolare la confessione dello sposo di aver ricevuto la dote, nè la stipulazione dei lucri dotali, e neppure il patto pel quale una parte delle rendite dotali fosse assegnata annualmente alla sposa per le sue minute spese e per i bisogni della sua persona. Se nei contratti di matrimonio, o in altri atti fatti a contemplazione di matrimonio, si contengono donazioni e liberalità fatte da chiunque e in qualsivoglia guisa, o vi siano stipulate obbligazioni o altre convenzioni tra gli sposi o fra altre persone, ovvero se la dote fosse costi tuita dagli ascendenti, dai collaterali o da altri, saranno dovute le tasse fisse, graduali o proporzionali, secondo la rispettiva natura delle stipulazioni: saranno ridotte però alla metà le tasse proporzionali per le costituzioni di dote, le donazioni o liberalità fatte a contemplazione di certo e determinato matrimonio fra gli sposi, o a favore dei medesimi, o della loro prole nascitura, da persone che non siano ascendenti o discendenti degli sposi. Pei lucri dotali derivanti tanto da contratto, quanto dalle leggi anteriori al codice civile, e per le liberalità subordinate all'eventualità della morte, la tassa proporzionale si renderà esigibile senza alcuna riduzione, verificandosene la devoluzione o l'evento. Art. 47. Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 46. Se in un atto sono inseriti o enunciati altri atti soggetti a registrazione e non ancora registrati, sarà pagata non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma ancora la tassa e sopratassa che siano dovute per gli atti inseriti o enunciati. È pure dovuta la tassa per le convenzioni verbali enunciate nell'atto presentato alla registrazione e non registrate, purchè le medesime abbiano una connessione essenziale e diretta con la disposizione dell'atto in cui sono enunciate. Non è dovuta tassa se la convenzione verbale enunciata fosse già stata estinta o si estinguesse con l'atto che contiene l'enunciazione, eccettochè la convenzione citata fosse stata per legge sottoposta a registrazione, o ad altre equivalenti formalità, e queste non fossero state adempiute. In questo caso, oltre la tassa dovuta sulla convenzione verbale enunciata, sarà esigibile anche la sopratassa stabilita per l'inadempimento delle prescritte formalità. Un atto fatto all'estero è sottoposto all'obbligo della registrazione anche quando le disposizioni in esso contenute siano state riportate in tutto o in parte in un atto fatto 1897 VOL. II. 75 nel Regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni furono riportate senza alcuna modificazione è dovuta la sola tassa fissa. Una tassa fissa è pur dovuta per ciascun atto, sebbene per sua natura non soggetto a registrazione, e sopra ciascun documento di qualunque specie pure non soggetto a registrazione, di cui sia fatta inserzione in atti soggetti a detta formalità, o si faccia produzione in giudizio. Art. 48. Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 47. Per gli atti di ratifica o conferma di precedenti atti non stati registrati o in altro modo sottoposti alle tasse in vigore all'epoca della loro stipulazione, si esigerà la tassa a cui va soggetto, giusta le disposizioni della presente legge, l'atto ratificato o confermato. La tassa da riscuotersi non potrà in verun caso essere minore di quella fissa stabilita dall'art. 85 della tariffa per le ratifiche pure e semplici. Oltre le tasse dovute sull'atto ratificato o confermato, saranno pure esigibili nella registrazione dell'atto di ratifica le sopratasse o pene pecuniarie dovute per la non eseguita registrazione o sottoposizione a tassa dell'atto ratificato, quando questo fosse obbligatoriamente soggetto entro termine fisso ad alcuna di dette formalità. Se la ratifica o conferma è fatta mediante correspettivo, sarà su questo dovuta la tassa corrispondente alla natura dell'atto ratificato. Anche in questi casi la tassa da applicarsi non potrà mai essere minore di quella stabilita dal citato art. 85 della tariffa Art. 49. Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 48. E dovuta soltanto la tassa fissa per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato nel giorno successivo a quello del contratto che si risolve. Qualunque stipulazione accessoria quando esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente, e non ne sia la necessaria conseguenza, è separatamente soggetta a tassa fissa, graduale o proporzionale in ragione della sua speciale natura. CAPO III. Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse di successione. Art. 50. Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 49. Le successioni cadenti sopra beni già colpiti da un'altra tassa di successione, dentro il periodo di mesi quattro, non saranno soggette a pagare se non che il supplemento corrispondente alla differenza che risultasse fra la prima e le posteriori tasse, quando queste fossero maggiori; in guisa che nel detto periodo i beni stessi non possano assoggettarsi fuorchè all'ammontare della tassa maggiore tra quelle applicabili alle diverse successioni. I figli naturali legalmente riconosciuti saranno equiparati, per gli effetti di questa tassa, ai figli legittimi. I figli adottivi pagheranno la metà della tassa che senza |