continuazione o prolungamento degli affitti per tacita riconduzione. Art. 71. Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 70. La denunzia dei trasferimenti per causa di morte dovrà contenere una particolareggiata dichiarazione degli immobili ed altri oggetti caduti nella successione, con le indicazioni sufficienti per farne conoscere la natura, la situazione o l'importanza, e ne sarà indicato il valore. La denunzia dovrà farsi sul modulo che verrà distribuito dall'amministrazione e sarà firmata dal denunziante. Per le rendite e per i crediti ereditari di qualsivoglia natura verranno indicati i loro titoli costitutivi, con la data e luogo del registro, i nomi dei debitori e le somme dovute tanto per capitale, quanto per interessi o rendite arretrate. Riguardo alla mobilia si applicherà la disposizione dell'art. 52. Alla denunzia delle successioni testamentarie dovrà unirsi la copia autentica dell'atto o degli atti di ultima volontà che regolano la successione; questa copia dopo la registrazione verrà restituita, semprechè sia stata presentata anche una copia in carta libera firmata dal denunziante, la quale dovrà conservarsi nell'ufficio del registro unitamente alla denunzia. La denunzia irregolare si considera come non eseguita, finchè non venga rettificata. Si considera irregolare quando mancano le indicazioni necessarie per la liquidazione delle tasse o manca la firma del denunziante, oppure la denunzia è fatta da chi non è munito di speciale mandato o non lo presenta. Se la denunzia non è corredata dai documenti di cui all'art. 56, non si farà luogo alla deduzione indicata dal precedente art. 54. Venendo presentata una denunzia irregolare, il ricevitore ne indicherà la irregolarità con nota scritta sulla medesima, ed inviterà chi la presenta a rettificarla prima della scadenza del termine prefisso per la denunzia: in ogni caso saranno assegnati al denunziante, per la rettificazione, non meno di giorni otto a datare da detto invito. Qualora chi presenta la denunzia non ne riconosca l'irregolarità e faccia istanza perchè la denunzia sia accettata, il ricevitore ne spedirà ricevuta con espressa riserva di promuovere l'applicazione della pena per mancata denunzia ove realmente sussistano le rilevate irregolarità. Art. 72. Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 71. Le norme stabilite dal precedente articolo per la denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono applicabili alle denunzie dei passaggi di usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie. te CAPO II. Delle persone obbligate alla registrazione e dei termini per eseguirla. Art. 73. Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 73. L'obbligo della registrazione degli atti e del pagamento delle tasse incombe: 1o Ai notari per gli atti celebrati col loro ministero, tanto se ritenuti nei loro minutari, quanto se rilasciati in originale alle parti, non che per le scritture private le cui firme siano state da essi autenticate.. La presentazione di questi atti al registro deve dai notari eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto o di ciascuna autenticazione; Leggi 11 gennaio 1880, n. 5430, e 29 giugno 1882, n. 835. 2o Ai cancellieri giudiziari per le sentenze, decreti o provvedimenti e per tutti gli atti che emanano dalle corti, tribunali o preture, o che sono da essi ricevuti o compiuti col loro intervento, e che debbono essere registrati. La presentazione all'uffizio del registro degli atti indicati in questo numero che debbono essere registrati, deve parimente eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto; Leggi 11 gennaio 1880, n. 5430, e 29 giugno 1882, n. 835. 3o Agli uscieri, per tutt. gli atti del loro ministero che debbono essere registrati. La presentazione all'uffizio del registro e il pagamento delle tasse per gli atti indicati in questo numero dovrà farsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto; 4° Ai segretari o delegati di qualunque amministrazione o pubblico stabilimento, per gli atti di qualsiasi specie fatti nell'interesse delle rispettive amministrazioni o stabilimenti, quando siano specificamente designati per una tassa fissa o proporzionale o graduale dalla tariffa annessa alla presente legge. Per le amministrazioni o pubblici stabilimenti che non hanno segretari o delegati, gli atti dovranno essere de nunziati dai capi delle amministrazioni intervenuti alla stipulazione. Il termine per la presentazione di questi atti all'uffizio del registro e per il pagamento delle tasse dovute è di giorni venti dalla data di ciascun atto. Per la registrazione di quegli atti indicati nel presente articolo, che a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore non possono ricevere esecuzione senza la preventiva approvazione od omologazione, o senza che sia trascorso un intervallo di tempo dalla loro stipulazione determinato dalla legge, il termine decorrerà dal giorno in cui sarà pervenuta all'ufficiale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione od omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sarà divenuto altrimenti eseguibile. Per gl'inventari e simili, il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusura. Nelle vendite all'incanto il termine dei venti giorni decorrerà per i liberatari provvisori dal giorno dei primi incanti, e per il liberatario definitivo dall'ultimo esperimento dell'asta. Art. 74. Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 74. Gli atti per scrittura privata della natura di quelli specificamente designati per una tassa fissa, proporzionale o graduale dall'annessa tariffa, quando non cadano nelle speciali esenzioni stabilite dalla presente legge, debbono essere denunziati e registrati a diligenza delle parti interessate entro venti giorni dalla loro data. I contratti d'affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione d'affitto di beni immobili quando non risultano da convenzioni scritte, e le rinnovazioni, continua 76 zioni o prolungamenti delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, debbono essere registrati per cura delle parti interessate entro venti giorni decorribili da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione, continuazione o prolungamento ebbero principio d'esecuzione. Per gli atti fatti all'estero, quando contengono trasmissioni di proprietà, uso o godimento di beni immobili situati nello Stato, od imposizioni sui medesimi di servitù, ipoteche o altri pesi, affitti, subaffitti, rinnovazioni o riconduzioni, cessioni, retrocessioni o risoluzioni di affitti di beni immobili parimente situati nello Stato, la registrazione deve essere fatta a diligenza delle parti interessate entro il termine di sei mesi dalla data degli atti, se questi sono fatti in Europa, od entro mesi diciotto se fuori d'Europa. Sono comprese fra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai regi consoli, per cui è obbligatoria la registrazione entro il termine stabilito di sei mesi o di mesi diciotto quando ne deriva alcuna delle trasmissioni o obbligazioni accennate in questo articolo relativamente ad immobili situati nello Stato. Le sentenze proferite dai tribunali esteri saranno denunziate e registrate unitamente al provvedimento della corte o del tribunale del Regno che rese esecutoria la sentenza estera, per cura del cancelliere della corte o del tribunale. Tutti gli altri atti provenienti dall'estero e quindi eziandio fatti sotto qualunque forma nello Stato, non che le obbligazioni chirografarie e le quietanze e ricevute indicate nel terz'ultimo capoverso del successivo art. 148 e i documenti d'ogni specie che non siano specificamente indicati dal presente titolo o nella parte. prima dell'annessa tariffa, quando voglia farsene uso in giudizio, o se |