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Art. 147.

Legge 14 luglio 1887, n. 4729.

Pei trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito ed a scopo di beneficenza, istruzione ed igiene, tassativamente determinato e riconosciuto per decreto reale, previo avviso del consiglio di Stato, a favore di provincie e comuni, della proprietà o del godimento di beni mobili od immobili, il cui valore non sia inferiore a lire cinquantamila, si pagherà il decimo della tassa di registro stabilita dalla tariffa annessa alla presente legge.

Godranno di questo vantaggio i trasferimenti suddetti, ancorchè la cessione a titolo gratuito sia fatta da più persone, purchè in virtù del medesimo atto.

CAPO IV.

Degli atti esenti dalla registrazione.

Art. 148.

Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 143.

Sono esenti da registrazione, salvo quanto verrà dichiarato dai due ultimi capoversi del presente articolo, i seguenti atti:

Legge, testo unico, 30 dicembre 1894, n. 597, art. 1.

1o Gli atti delle amministrazioni governative, del monte delle pensioni per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari, parificato all'amministrazione dello Stato, agli effetti delle tasse, con l'art. 1° della legge, testo unico, 30 dicembre 1894, n. 597, e quelli relativi al servizio civile e militare dello Stato, quando non siano specificamente designati nell'annessa tariffa per una tassa fissa, proporzionale o graduale;

Regio decreto legislativo 26 gennaio 1882, n. 621, art. 1 e 2, leggi 14 luglio 1887, n. 4702, art. 21, lett. d, 8 agosto 1895, n. 486, allegato L, art. 8.

2o I titoli del debito pubblico dello Stato, le corrispon denti cedole, le quietanze dei relativi interessi, i trasfe. rimenti dei titoli fatti mediante annotazione scritta sui medesimi o sui registri dell'amministrazione del debito pubblico, salvo, quanto alle ricevute dei titoli presentati all'amministrazione suddetta, le quali non siano contem. plate dagli art. 1 e 2 del regio decreto 26 gennaio 1882, n. 621, e dall'art. 8 della legge 8 agosto 1895, n. 486, al legato L, l'applicazione del disposto dell'art. 45 della tariffa annessa alla legge delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

3o I mandati e gli ordini di pagamento sulle casse governative, e su quelle di qualunque pubblica amministra zione o corpo amministrato, le loro girate o quietanze;

4° Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi na tura, governative, provinciali o comunali, le quietanze di dette imposte e quelle per il rimborso di prestazioni fatte nell'interesse del pubblico servizio ;

5o Le ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per i loro stipendi o le loro pensioni, per indennità o per anticipazioni;

6o Le ricevute in favore dello Stato per rimborso di spese, quelle di compensi a testimoni ed a periti nella procedura penale, e le quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;

7° I conti della gestione dei contabili e degli altri incaricati della esazione delle rendite dello Stato e delle pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, ei conti di qualunque gestione o amministrazione di interesse pubblico che si debbano rendere all'autorità o agli uffici go

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vernativi, o che debbano essere approvati da dette autorità o uffici, e i documenti giustificativi posti a corredo dei conti medesimi;

8° Gli atti richiesti dalle autorità o dai pubblici funzionari, esclusivamente per fini d'ufficio o nell'interesse del pubblico servizio ;

9o Gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione o per il pagamento del prezzo di espropriazione, fatta nell'interesse dello Stato, delle provincie e dei comuni, per causa di pubblica utilità;

Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 14o, n. 10,

e 15 luglio 1888, n. 5546, art. 29.

10° Gli atti costitutivi delle casse di risparmio, le modificazioni agli atti medesimi, i libretti o cartelle emessi da dette casse e le procure speciali che possono occorrere per il ritiro delle somme inscritte nei libretti nominativi; 11o I libretti delle persone di servizio, quando anche contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori. 12o Le offerte fatte all'asta pubblica;

13o Le note e quietanze per elemosine o per collette in sollievo dei poveri o per scopo esplicito e definito di beneficenza; le polizze dei monti di pietà, di pegno e frumentari, e delle casse sociali di mutuo soccorso;

14° Gli atti e documenti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione; o per l'ammissione negli spedali, ospizi od istituti di carità e di beneficenza, purchè dai medesimi risulti lo scopo a cui sono diretti, come pure le dichiarazioni o ricevute che riguardino sussidi per miserabilità, e le ricette mediche;

15° Gli atti dello stato civile non specificamente designati nella annessa tariffa per una tassa;

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16° I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori e gli amministratori giudiziari per le rispettive loro gestioni;

17o Le cambiali, i biglietti all'ordine ed i recapiti di commercio soggetti a tassa di bollo graduale, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze e le altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi;

18° Gli atti in materia penale e disciplinare anche quando vi è parte civile, e tuttociò che riguarda i giurati, testimoni e difensori, e i relativi atti della pubblica sicurezza, non meno che quelli pel servizio della guardia nazionale e della milizia;

19° Gli atti di protesto cambiario tanto ricevuti dai notari che dagli uscieri;

20o Le note e ricevute di onorari, e le note, fatture o conti dei negozianti, artisti, mestieranti ed operai, e le quietanze relative;

Leggi 7 aprile 1881, n. 133, art. 20 e 21, e 14 luglio 1887, n. 4702,

art. 21, lett. C.

21° I libretti di conto corrente e quelli di risparmio, nominativi o al portatore, e le relative quietanze; gli assegni bancari, i buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da istituti legalmente costuiti, e le relative quietanze; quando concorrano le condizioni di che all'art. 20 della legge 7 aprile 1881, n. 133;

Leggi 29 giugno 1882, n. 835, e 14 luglio 1887, n. 4702, art. 7.

22o Le procure speciali per un atto o contratto ancorchè soggetto a registrazione: le procure per intervenire alle deliberazioni di consigli o corpi riconosciuti dalla legge; gli atti di consenso o di autorizzazione degli ascendenti o del marito in favore dei figli o della moglie, nei casi

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in cui tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto.

23° Lecauzioni di stare in giudizio nelle materie penali; 24° Le cauzioni di marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare, onde ottenere passaporto all'estero;

Leggi 13 settembre 1876, n. 3326, art. 6, e 14 luglio 1887, n. 4702, art. 19.

250 I contratti di borsa soggetti alla tassa di bollo di cui nella legge 13 settembre 1876, n. 3326, e nell'art. 19 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, e le relative quietanze considerate ricevute ordinarie a della legge di bollo;

Legge, testo unico, 17 dicembre 1882, n. 1154, art. 11.

norma

26° Le fedi di deposito nei magazzioni generali di cui nell'art. 11 della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, i loro duplicati e le note di pegno, sino a che non siano girate;

Leggi 29 giugno 1882, n. 835, e 14 luglio 1887, n. 4702, art. 7

27o Le sentenze nelle cause concernenti le pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, allorchè la causa verte direttamente fra l'amministrazione o i suoi incaricati ed il contribuente;

Leggi 10 febbraio 1889, n. 5921, art. 56, 11 luglio 1894, n. 285, art. 35 e 57, e 14 luglio 1887, n. 4702, art. 21, lettere. Ged R.

28° Le sentenze che vengono emanate nelle cause per l'esercizio dei diritti elettorali sì politici che amministrativi, e tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale politico ed amministrativo tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario; e i documenti, titoli, certificati di iscrizione nei ruoli delle

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