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Numero

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40 Assegni di disponibilità (Spese fisse)

41 Compenso spettante alla Navigazione generale italiana per i servizi da essa prestati durante le quarantene degli anni 1884, 1885 e 1886 (art. 12 della legge 22 aprile 1893, n. 195)- Terza annualità.

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56,515 60

60,015 60

42 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio d'amministrazioni governative

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43 Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffizi postali ed altri istituti. Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre detto anno, n. 1698 Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create coll'art. 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889 (Spesa d'ordine)

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221,365 73

921,365 73

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N. 304.

LEGGE che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98.

22 luglio 1897.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 luglio 1897, n. 171)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Lo stanziamento nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio determinato dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511, nella somma annua di lire 1,000,000 per concorso dello Stato nelle operazioni di credito fondiario. a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria, è limitato per l'esercizio 1897-98 a lire 900,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 luglio 1897.

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