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se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

Art. 6. Per la computazione del censo elettorale, le imposte su beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle su beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in parti eguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia per patto pagata dall'enfiteuta o dal conduttore, oppure dal padrone diretto o dal locatore.

Art. 7. I proprietari di stabili che la legge esonera temporaneamente dall' imposta fondiaria possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.

Art. 8. Per costituire il censo elettorale stabilito al numero 1 dell'articolo 3 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel consenso dei coniugi omologato dal Tribunale.

Art. 9. Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei diritti elettorali nascenti dalle disposizioni dell'articolo 3 ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza della società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del Tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Art. 10. I fitti pagati per beni appartenenti a Società in

accomandita od anonime, e le imposte sui beni spettanti a tali Società, sono imputati nel censo dei gestori o direttori, fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovrindicato.

Art. 11. Le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

Art. 12. Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito, possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secundo grado da lei designato.

Parimente il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi, di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio Collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.

Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello stesso modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 13. L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel Collegio elettorale dove ha il domicilio politico. Il domiciliopolitico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile.

L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile o la sua residenza in altro Collegio elettorale, e vi abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei mesi, può, dopo questo termine, chiedere, con dichiarazione firmata, al sindaco del comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non produce effetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo d'aver rinunciato all'at

tuale domicilio politico con altra dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.

Art. 14. I sottufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si travano sotto le armi

Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato delle provincie e dei Comuni.

TITOLO II.

Delle liste elettorali.

Art. 15. Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 16. 11 quindici gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che non essendo inscritti nelle liste sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro inscrizione.

Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno d'età, lo compiano non più tardi del 30 giugno dell'anno in corso.

Art. 17. Ogni cittadino del Regno che presenta la domanda per essere incritto nelle liste elettorali deve corredarla colle indicazioni comprovanti :

1. Il luogo e la data della nascita;

2. L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza di cui all'articolo 13;

3. I titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la inscrizione.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n. 1 dell'articolo 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente: nel

caso ch'egli non la possa sottoscrivere è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Art. 18. Alla domanda si uniscono i documenti necessari

a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

I documenti, titoli, certificati d'inscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione.

Art. 19. Trascorso il termine di cui all'art. 16, la Giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli elettori.

Art. 20. La Giunta deve formare o rivedere le liste degli elettori entro il mese di febbraio.

Essa può dividersi in sezioni di tre membri almeno, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.

Art. 21. La Giunta deve inscrivere nelle liste anche coloro che non hanno fatto alcuna domanda, nè presentato alcun documento, quando abbia verificato che riuniscono i requisiti per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro inscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio politico nel comune, a termini dell'articolo 13.

Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio.

Art. 22. Le liste devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del comune, colle indicazioni di cui all'articolo 17.

Nella formazione delle liste sarà compilato con le stesse

norme e guarentigie, ed unito a quelle un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14.

Art. 23. Non più tardi del primo giorno di marzo la Giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste e presentarli all'ufficio comunale entro il 15 marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

La Giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso.

Art. 24. La pubblicazione prescritta dall'articolo 23, tiene luogo di notificazione per coloro dei quali siasi deliberata l'iscrizione nella lista elettorale.

Art. 25. La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta inscrizione, deve notificargli, per iscritto a domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

Art. 26. Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 23, può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi inscrizione, ommissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta.

Il reclamo con cui s'impugna una iscrizione, deve, entro i tre giorni successivi, essere notificato, per cura della Giunta, alla parte interessata.

Art. 27. Fra il 20 e il 31 marzo il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.

Art. 28. Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 aprile, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 aprile stesso.

I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.

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