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Segretario della

Art. 17.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno disimCommissione. pegnate dal Segretario della Direzione generale, o da altro impiegato da destinarsi dal Direttore generale di concerto col Presidente.

Intervento della

Art. 18.

La Commissione, rappresentata da tre dei suoi componenti Commissione da essa designati, interverrà alle periodiche estrazioni a sorte delle obbligazioni e degli altri titoli di credito emessi dallo Stato, le quali si faranno presso la Direzione generale, non che all'abbruciamento dei titoli riscattati.

alle operazioni

di abbruciamento

e di estrazione

dei titoli di rendita.

Processi verbali

di abbruciamento

e di estrazione.

Adunanze straordinarie della Commissione.

Esame

del

Essa interverrà egualmente per mezzo d'uno de' suoi componenti o di un pubblico Uffiziale da essa delegato alle simili operazioni che avranno luogo presso le Direzioni.

Art. 19.

I processi verbali fatti in occasione di periodiche estrazioni e di abbruciamento di titoli di credito riscattati saranno sottoscritti da tutti gli intervenuti.

Copia autentica di questi processi verbali, i quali resteranno annessi alle carte del relativo affare, sarà trasmessa al Ministro delle Finanze.

Art. 20.

Quando la Commissione di vigilanza non sia stata convocata sulla richiesta del Direttore generale, e che questi non sia presente all'adunanza, il Presidente potrà chiamare in seno alla medesima i Capi dei diversi Uffizi, e occorrendo anche il Direttore generale, per tutte quelle notizie e schiarimenti di cui potesse aver d'uopo.

Art. 21.

Per l'esame del conto annuale di cui all'art. 15 del Reale ocont annuale. Decreto del 28 luglio 1861, la Commissione delegherà due dei suoi componenti i quali ne riscontreranno i risultamenti con quelli dei registri e giornali della Divisione della computisteria

Approvazione del

conto annuo

compilazione della relazione.

Verificazione straordinaria

di Cassa.

generale e degli altri Uffizi, e ne riferiranno quindi alla Commissione colle osservazioni che crederanno opportune tanto sulla sostanza, quanto sulla forma del conto suddetto, egualmente che sul modo col quale sono tenuti i registri dei diversi Uffizi.

Art. 22.

Allorchè il conto, di cui all'articolo precedente, sia stato riconosciuto regolare e che la Commissione ne abbia deliberata la trasmissione alla Corte dei conti per la definitiva sua approva zione, i Commissari delegati per l'esame del medesimo procederanno alla compilazione della relazione prescritta all'art. 7 della Legge del 10 luglio 1861.

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Questa relazione sarà sottoscritta dal Presidente e dai Commissari relatori, e quindi trasmessa al Ministro delle Finanze, che dopo averne fatta eseguire la stampa coi prospetti dello stato generale del Debito pubblico, la presenterà al Parlamento nazionale, e ne ordinerà la pubblicazione nel Giornale Ufficiale del Regno.

Art. 23.

Allorchè dalla straordinaria verificazione di cassa, e dalla ispezione delle altre operazioni dell'Amministrazione fatte in conformità del disposto dell'art. 9 del Reale Decreto del 28 luglio 1861 si riconosca qualche irregolarità nell'ordinario servizio, la Commissione di vigilanza potrà promuovere dal Ministro delle Finanze quelle disposizioni che ravviserà opportune.

TITOLO III.

Delle operazioni ed attribuzioni della 1. Divisione.

Affari trattati nell'Uffizio

del Gabinetto.

Registri dell'Uffizio.

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CAPO I.

Delle operazioni e attribuzioni dell'Uffizio
del Gabinetto particolare.

Art. 24.

Tutti gli affari riservati, quelli d'ordine generale e gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione sono trattati nell'Uffizio del Gabinetto particolare.

Saranno a tale effetto tenuti presso il medesimo i seguenti registri :

1.o Registro degli affari del Gabinetto particolare Modello N.° 1;

Mo

2. Registro per la spedizione delle lettere - Modello N. 2; 3.o Registro degli Impiegati dell'Amministrazione dello N.o 3;

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5;

4. Registro degli aspiranti e dei volontari - Modello N.° 4; 5. Registro dei bollatori e degli uscieri - Modello N.° 5 6. Registro degli Impiegati straordinari Modello N. 6; 7. Repertorio degli affari concernenti il personale dell'Amministrazione Modello N.° 7;

8. Repertorio degli affari trattati nell'Uffizio del Gabinetto particolare Modello N.° 8;

9. Registro in cui sono trascritti i documentî di nomina degli Impiegati.

Protocollo speciale.

Attribuzioni dell' Uffizio.

Segretario della Commissione

per gli esami

dei Volontari.

Art. 25.

Gli affari che si trattano nell'Uffizio del Gabinetto particolare ricevono un numero d'ordine che si dà loro nell'atto di registrarli sul protocollo speciale, nel quale si annota l'esito degli affari medesimi.

Le comunicazioni successive ad una prima registrazione si riuniscono in un medesimo fascicolo, e formano la posizione dell'affare. Esse si inscrivono per ordine cronologico sulla coperta di ciascun fascicolo Modello N.° 9 - e si trascrive su ciascun nuovo documento il numero di posizione, e quello di iscrizione datogli sulla coperta del fascicolo.

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Art. 26.

L'Uffizio del Gabinetto particolare ha l'ispezione sulle stampe e sulle pubblicazioni che si fanno dall'Amministrazione, sulle associazioni dei giornali e delle opere periodiche; conserva il registro dei processi verbali della Commissione di vigilanza ; dirama sull'ordine o del Presidente o del Direttore generale gli avvisi per la convocazione della medesima e per l'intervento dei Commissari delegati alle periodiche estrazioni ed all'abbruciamento delle obbligazioni e degli altri titoli di credito riscattati. Esso comunica gli ordini del Direttore generale, e dà i riscontri sui ricorsi presentati per affari concernenti il personale dell'Amministrazione.

Art. 27.

Il Capo di Sezione dell'Uffizio del Gabinetto adempie le funzioni di Segretario presso la Commissione per gli esami degli aspiranti volontari e dei volontari; assiste agli esami in iscritto e a quelli orali, e compila gli occorrenti processi verbali.

Composizione La Commissione per gli
della
Commissione. si comporrà del Direttore
e dei Capi di Divisione.

Art. 28.

esami degli aspiranti e dei volontari generale, che ne sarà il Presidente,

Attribuzioni speciali del Segretario

della Direzione generale.

Protocollo

generale.

I temi per gli esami in iscritto saranno proposti, per la parte letteraria, dal Segretario della Direzione generale, e, per la parte del calcolo, dal Capo della Divisione della computisteria generale.

In quanto ai volontari che potessero essere addetti alle Direzioni, l'operazione degli esami potrà essere commessa alle Direzioni stesse, nel qual caso la Commissione sarà composta del Direttore e dei Capi di Uffizio, le funzioni di Segretario saranno disimpegnate da un Impiegato scelto dal Direttore.

Art. 29.

Il Segretario della Direzione generale, come Capo della Divisione del Gabinetto particolare e del Segretariato, tratterà gli affari tutti d'ordine generale e particolare, quelli in ispecie concernenti la parte contenziosa del servizio. Esso lavorerà direttamente col Direttore generale per la compilazione dei rapporti annui della Direzione generale e per la preparazione dei progetti d'istruzioni o di altri lavori che potessero essere affidati alla Direzione generale.

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Il protocollo generale sarà tenuto nell'Uffizio del Segretariato e si comporrà :

1.o D'un registro per l'arrivo delle lettere, domande, e documenti che giungono alla Direzione generale - Modello N.° 10; 2. D'un registro di posizione Modello N.° II;

3.o D'un registro di spedizione - Modello N.o 12;

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