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Art. 6, 7 e 8 della Legge del 10 luglio 1861.

Art. 1 al 4, 6 e 7 del Regio Decreto del 28 luglio

1861.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Composizione della

La Direzione generale del Debito pubblico è ripartita in Amministra cinque Divisioni, oltre l'Uffizio del Cassiere centrale. Ogni Divisione si suddivide in Sezioni ossia Uffizi.

zione.

Attribuzioni

degli Ispettori generali.

Distribuzione delle Divisioni

presso

la Direzione generale.

Le Direzioni comprendono tre Uffizi, oltre il servizio del Cassiere.

Art. 2.

Gl'Ispettori generali, che ai termini dell'art. 2 del R. Decreto del 28 luglio 1861 sono addetti alla Direzione generale, suppliscono in caso d'assenza o d'impedimento al Direttore generale, e, secondo le istruzioni che da esso ricevono, eseguiscono le ispezioni delle Direzioni, e adempiono a tutte le incumbenze che vengono loro affidate dal Direttore generale. Art. 3.

Le Divisioni presso la Direzione generale si distinguono come segue:

1.a Divisione la quale si compone della Sezione del Gabinetto particolare, e di quella del Segretariato;

2. Divisione cui è affidata la tenuta del Gran Libro pel consolidato 5 e 3 p. %, e che si suddivide in Sezione per le operazioni della Direzione generale, e in Sezione per le operazioni delle Direzioni;

VOL. II.

85

Distribuzione
degli Uffizi
presso
le Direzioni,

Deliberazioni del Direttore generale

с

dei Direttori.

Responsabilità

dei Capi di Divisione,

dei Capi di Uffizio

3.a Divisione che ha il servizio dei debiti non unificati, quello dei depositi fatti in virtù della legge del 4 aprile 1856, e le incumbenze straordinarie affidate alla Direzione generale; 4.a Divisione cui è commessa la tenuta dei libri di computisteria generale e di riscontro, e dei registri di pagamento per le rendite del Gran Libro e per i debiti da unificarsi, e che si distingue in Sezione di computisteria generale e di riscontro, e in Sezione dei pagamenti;

5.a Divisione che comprende la Sezione per la distribuzione dei titoli di rendita, e la Sezione dell'archivio e dell'economia pel servizio interno.

Art. 4.

Gli Uffizi presso le Direzioni si distinguono come in appresso:
Uffizio del Segretariato ;

2.o Uffizio del Gran Libro ;

3. Uffizio della distribuzione dei titoli di rendita, dell'archivio e dell'economia.

Art. 5.

Presso la Direzione generale le deliberazioni sono prese dal Direttore generale, o da chi ne fa le veci, e da lui firmate. Presso le Direzioni le deliberazioni sono prese dal Direttore, o da chi ne fa le veci, e da lui firmate.

Art. 6.

I Capi di Divisione presso la Direzione generale e i Capi di Uffizio presso le Direzioni sono responsabili rispettivamente della regolarità ed esattezza di tutte le operazioni che si esee degli altri guiscono nelle proprie Divisioni o Uffizi. Essi appongono il visto a tutte le deliberazioni e agli ordini che si presentano alla firma del Direttore generale e dei Direttori.

Impiegati.

Servizio degli

Impiegati,

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I Capi di Divisione e i Capi di Uffizio, ciascuno nella sfera delle proprie attribuzioni, rispondono verso il Direttore

Rapporti col Direttore generale

generale e verso i Direttori dell'esattezza e regolarità del servizio che si compie dagli Impiegati da essi dipendenti. Essi riferiscono al Direttore generale e ai Direttori di regola annualmente, e ad ogni loro richiesta sulla diligenza, sulla capacità e sulla moralità di ciascun Impiegato.

Ogni movimento interno nel personale subalterno degli impiegati si farà sempre dopo sentiti i rispettivi Capi di Divisione o di Uffizio.

Art. 8.

Il Direttore generale e i Direttori conferiscono di regola rispettivamente coi Capi di Divisione e coi Capi di Uffizio per col Direttore. gli affari di servizio.

Apertura della corrispondenza.

Corrispondenza

In ciascuna Divisione o Uffizio gl'Impiegati sono suppliti in caso di assenza o d'impedimento dagl'Impiegati immediatamente inferiori secondo l'ordine gerarchico o di anzianità, salvo che venga altrimenti disposto dal Direttore generale o dal Di

rettore.

Art. 9.

La corrispondenza si apre nel gabinetto del Direttore generale o del Direttore, e passa poi al protocollo speciale o al protocollo generale, secondo la natura degli affari, per esservi registrata e quindi trasmessa alle Divisioni o Uffizi cui spetta. Art. 10.

L'Amministrazione del Debito pubblico dello Stato non corcoi particolari. risponde di regola coi particolari per oggetti di servizio generale, se non col mezzo degli Uffizi di Prefettura o di SottoPrefettura o degli altri Uffizi governativi specialmente designati.

Pubblicazioni

Art. 11.

Gli atti tutti della Direzione generale e delle Direzioni, che della Direzione generale dovranno esser resi noti al pubblico, saranno sottoscritti dal delle Direzioni. Direttore generale e dai Direttori, e controsegnati dal Segretario della Direzione generale e dai Segretari delle Direzioni, salvo quelli nei quali si daranno i risultamenti delle fatte estra

Uffizio di riscontro della Corte dei conti.

zioni, nel qual caso il Segretario sarà surrogato dal Capo di Divisione o dal Capo di Uffizio al quale ne è affidato il servizio. Art. 12.

L'Uffizio di riscontro, di cui è cenno nell'art. 6 del R. Decreto del 28 luglio 1861, si comporrà per la Direzione generale d'un Maestro Ragioniere, di un Capo di Sezione e di quel numero d'altri Impiegati che saranno necessari per l'adempimento delle sue incumbenze; presso le Direzioni, d'un Delegato e d'uno o più Impiegati subalterni secondo i bisogni del

servizio.

Art. 6 e 7 della Legge del 10 luglio

1861.

Art. 8, 9 e 15

del R. Decreto

del 28 luglio 1861.

TITOLO II.

Delle adunanze ed altre attribuzioni
della Commissione di vigilanza.

Adunanze della Commissione di

vigilanza.

Validità delle

Art. 13.

La Commissione di vigilanza, di cui all'art. 6 della Legge del 10 luglio 1861, sarà convocata trimestralmente per ricevere il rendimento dei conti prescritto dall'art. 8 del Reale Decreto del 28 luglio 1861, e per la nomina dei Commissari di cui è parola all'articolo 18 del presente Regolamento, ed annualmente per l'oggetto di cui all'art. 15 del suddetto Reale Decreto del 28 luglio 1861.

Essa sarà convocata dal suo Presidente ogni volta che lo creda necessario, o gliene sia fatta richiesta da tre Commissari o dal Direttore generale.

Art. 14.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è nedeliberazioni cessario l'intervento di cinque almeno de' suoi componenti.

Votazione

e processo verbale

delle adunanze.

Tenuta

del registro

dei processi verbali.

Art. 15.

Le deliberazioni della Commissione saranno prese a maggioranza di voti, e se ne farà constare da apposito processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16.

I processi verbali delle sedute della Commissione di vigilanza dovranno riunirsi per cura del Segretario in apposito registro con repertorio, e copia autentica di ognuno dei medesimi dovrà essere trasmessa al Ministro delle Finanze.

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