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Art. 55.

Dove si faccia La rinnovazione delle Cartelle al termine del decennio si la rinnovazione. eseguirà dalla Direzione generale e dalle Direzioni.

Forma delle cartelle e dei

certificati.

Quotità

delle iscrizioni

Art. 56.

Le Cartelle e i Certificati saranno conformi ai Modelli annessi al R. Decreto del 28 luglio 1861, e avranno i bolli di cui è parola all'art. 25 dello stesso R. Decreto.

Art. 57.

Le iscrizioni al portatore si fanno solamente per le cifre al portatore. di rendita determinate dall'art. 7 della Legge del 4 agosto

Quolità

e modalità

nominative.

1861.

Art. 58.

Le iscrizioni nominative hanno luogo per cifre di rendita delle iscrizioni determinate e progressive come all'art. 8 della Legge del 4 agosto 1861, e debbono eseguirsi in conformità del disposto degli articoli 12, 13 e 14 della Legge del 10 luglio 1861, e dell'art. 37 del R. Decreto del 28 dello stesso mese ed anno.

Iscrizioni a favore

di stabilimenti.

Dove

si consideri

accesa

l'iscrizione.

Per iscrivere però in nome di Case di commercio, a forma del citato art. 14, dovrà essere presentato il certificato del Tribunale al quale la ditta o ragione di commercio fu notificata.

Art. 59.

Le iscrizioni a favore di stabilimenti ed enti morali non potranno eseguirsi, se non se ne giustifichi la legale esistenza.

Art. 60.

Tuttochè la Direzione generale conservi il doppio dei registri delle iscrizioni accese su quelli delle Direzioni, l'iscrizione si considererà sempre esclusivamente accesa su questi ultimi, finchè non è trasportata in modo definitivo sui registri della Direzione generale.

Art. 61.

Condizioni

delle rendite che sono

Per le iscrizioni che si fanno per effetto della Legge d'unificazione del 4 agosto 1861, le condizioni di imponibilità e di da unificarsi. sequestrabilità s'intenderanno cessate dal momento della nuova iscrizione. Saranno però conservati i diritti acquistati.

Assegni provvisori.

Art. 62.

Per le differenze inferiori al minimum stabilito agli articoli 7 e 8 della Legge del 4 agosto 1861, che possono risultare nel cambio dei titoli prescritto dalla Legge stessa, si danno, ai termini dell'art. 10 della medesima, Assegni provvisori nomi. nativi o al portatore.

Art. 16 al 23 della Legge del 10 luglio

1861.

Art. 28 al 39

del R. Decreto

del 28 luglio 1861.

S 4.

Delle translazioni e dei tramutamenti.

Translazione, tramutamento,

trasferimento

Art. 63.

Tutte le rendite iscritte sul Gran Libro possono, ai termini degli articoli 16 e 17 della Legge del 10 luglio 1861, essere delle iscrizioni trasferite, tramutate, divise, riunite fra loro, o cogli assegni delle rendite. provvisori di cui agli articoli to e 11 della Legge del 4 agosto 1861, quando siano d'una stessa categoria di Debito, in conformità del disposto degli articoli 7 e 8 della Legge stessa.

Tramutamento delle iscrizioni al portatore.

Art. 64.

Per le rendite al portatore occorre solamente, ai termini dell'art. 17 della Legge del 10 luglio 1861, la richiesta dell'esibitore. Esse possono tramutarsi sia in nome dell'esibitore stesso, sia in nome d'altro individuo, stabilimento od ente morale lunque che venga dal medesimo designato.

VOL. II.

qua

86

Le rendite

possono

Art. 65:

Le rendite al portatore e quelle nominative possono tramutarsi e trasferirsi al nome di un individuo o ente morale qualunque a condizioni, colle condizioni volute dall'esibitore e dal titolare, purchè non

assoggettarsi

Nelle operazioni: di

proibite dalle Leggi, e in conformità delle disposizioni contenute nella Legge del 10 luglio 1861.

Art. 66.

Non può farsi operazione alcuna sulle rendite al portatore, se le corrispondenti cartelle non siano presentate all'Amministrazione, ai termini dell'art. 34 del R. Decreto del 28 luglio debbono essere 1861, colle cedole del semestre in corso e dei susseguenti. È

tramutamento

le cartelle

depositate colle cedole relative.

Non si fanno operazioni

eccettuato il caso previsto dall'art. 39 dello stesso R. Decreto, nel quale il godimento sulla nuova iscrizione dovendo cominciare dal semestre successivo a quello del deposito della cartella, questa può essere presentata colle sole cedole del semestre successivo e di quelli susseguenti.

Art. 67.

per esau

In quanto alle cartelle rimaste sprovviste di cedole sulle cartelle rimento della serie decennale, non potranno più farsi sulle medesime operazioni di tramutamento, senza che se ne sia prima ottenuto il cambio.

sprovviste

di cedole.

In caso di

tramutamento

si danno

Art. 68.

In caso di tramutamento d'un certificato di iscrizione nominativa non si darà, secondo il disposto dell'art. 35 del Real le sole cedole Decreto del 28 luglio 1861, che quel numero di cedole che sarà necessario per compiere il decennio incominciato.

pel compimento

del decennio.

Quando

le iscrizioni nominative

Art. 69.

Le iscrizioni nominative sono trasferibili e tramutabili sempre che se ne abbia la libera disponibilità, e non ostino opposio tramutabili, zioni fatte in conformità della Legge del 10 luglio 1861.

sono

trasferibili

Art. 70.

Translazioni

di rendite

Le iscrizioni delle rendite a favore di persone o Corpi amtramutamenti ministrati sono trasferibili e tramutabili ai termini dell'art. 36 del R. Decreto del 28 luglio 1861, sempre che l'alienazione della rendita sia stata approvata dall'Autorità competente, e siansi adempiute le formalità prescritte dalle Leggi per l'alienazione dei capitali spettanti a tali proprietari. Art. 71.

spettanti a persone o Corpi

ammia strati,

Operazioni

uci casi

• cessione

Nel caso di cessione di beni o di fallimento, ed in quello di di fallimento contestazione sul diritto a succedere, le iscrizioni non possono, a senso dell'art. 20 della legge del 10 luglio 1861, trasferirsi o tramutarsi che in conformità delle ordinanze e delle sentenze del Giudice competente.

di beni.

Translazioni delle rendite

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Art. 72.

I vincoli annotati non impediscono le translazioni, fermo vincolate. stante, ai termini dell'art. 27 della legge del 10 luglio 1861, col loro trasporto sulle nuove iscrizioni il diritto del creditore, a cui favore fu consentito il vincolo.

Modo con cui hanno luogo

Art. 73.

Le translazioni ed i tramutamenti si fanno per atto tra' vivi

le translazioni o per successione testamentaria od intestata.

e i tramutamenti.

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Possono anche operarsi per decisione del Giudice in conformità del disposto dell'art. 19 della legge del 10 luglio 1861.

Art. 74.

Le translazioni o i tramutamenti in seguito di negoziazione o altra disposizione tra' vivi si eseguiscono ai termini dell'art. 18 della legge del 10 luglio 1861 in tre distinti modi, cioè:

1. Sulla presentazione d'atto di convenzione notariale o giudiciale;

12. Mediante dichiarazione fatta

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presso

l'Amministrazione;

3. Sulla presentazione del certificato di iscrizione che abbia

a tergo dichiarazione di cessione per parte del titolare.

Modalità

per la decisione

del Giudice.

Annullamento dell'allo

di cessione a tergo

Art. 82.

La decisione del Giudice la quale ordina la translazione od il tramutamento dell'iscrizione dovrà portare le indicazioni prescritte all'art. 75, ed esser rivestita di attestato, a norma della legge, comprovante che la decisione è passata in cosa giudicata.

Art. 83.

La dichiarazione di cessione fatta a tergo del certificato di iscrizione e autenticata dall'agente di cambio o dal notaio non del certificato. potrà essere annullata che col consenso del cessionario. Tale consenso potrà darsi sul certificato stesso d'iscrizione e sarà autenticato nella forma stessa dell'atto di cessione.

Translazione

0

nei casi

Art. 84.

Nei casi di successione testamentaria o intestata la domanda tramutamento di translazione o di tramutamento dell'iscrizione nominativa di successione, deve essere sottoscritta dagli eredi tutti in cui favore sia per risultare, ai termini dell'art. 31 del Regio Decreto del 28 luglio 1861, comprovato il diritto a succedere, a norma della legge, a meno che il richiedente, se coerede, presentisi munito di regolare procura per parte degli altri coeredi, o ne dimostri il disinteressamento, o, se semplice mandatario, esibisca il mandato di tutti indistintamente gli aventi diritto alla successione del titolare.

Successione del

coerede.

Dimostrazione

del diritto

alla

successione.

Art. 85.

In caso di morte d'alcuno dei coeredi il diritto a succedergli dovrà essere comprovato colle stesse formalità prescritte dall'art. 31 delia legge del 28 luglio 1861.

Art. 86.

Nelle domande per translazione o tramutamento in caso di successione si dovrà giustificare in modo chiaro il diritto a succedere che compete in forza dei documenti che si esibiscono.

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