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Dichiarazione di perdita

per parte degli eredi.

Art. 87.

Allorchè gli eredi del titolare, fra i quali non è controversia del certificato sul diritto a succedere, non siano in grado di depositare cogli altri documenti comprovanti la successione, il certificato d'iscrizione, dovranno nella domanda stessa di translazione o di tramutamento dichiararne la perdita, onde si proceda dall'Amministrazione alle formalità prescritte dall'art. 31 della legge del 10 luglio 1861, e dall'art. 47 del Regio Decreto del 28 dello stesso mese ed anno, come negli altri casi di sinarrimento di cui al paragrafo 8 di questo titolo.

Translazione

0

Art. 88.

Quando nel caso di controversia sul diritto a succedere, o in tramutamento quello di cessione di beni o di fallimento, si debba fare, a ordinato norma del disposto degli articoli 20 della legge del 10 luglio

dal Giudice

senza

il deposito

1861 e 32 del Reale Decreto del 28 dello stesso mese ed del certificato. anno, una operazione di translazione o di tramutamento di

iscrizione senza il deposito del relativo certificato, l'operazione dovrà essere ordinata dal Giudice competente sopra una dichiarazione dell'Amministrazione comprovante l'esistenza dell'iscrizione, concepita nei termini espressi nel Modello N.° 21, c stesa su carta da bollo ai termini di legge.

La translazione o il tramutamento non si farà, a mente dello stesso art. 20 della citata legge del 10 luglio 1861, se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte dall' art. 31 della stessa legge, e così sei mesi dopo la prima pubblicazione da farsi nella forina indicata nel Modello N.° 22, e mediante deposito della dichiarazione emessa dal Segretario della Direzione generale o della Direzione, a mente dell'art. 47 del Regio Decreto del 28 luglio 1861 Modello N. 23 ed in conformità di quanto è disposto nel S 8 pei casi di smar

rimento.

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Legalizzazione

delle firme

Art. 89.

I documenti che si esibiscono all' Amministrazione per le dei pubblici operazioni di translazione, di tramutamento ed altre, debbono, a mente del disposto dell'art. 33 del R. Decreto del 28 luglio 1861, essere spediti in forma autentica e legale.

Uffiziali.

Successioni aperte all'estero.

•Procure

falte

all'estero.

Giudicati

di

Tribunali esteri.

Le firme dei pubblici uffiziali apposte su tutti gli atti prodotti come sopra dovranno essere certificate dalle competenti Autorità, e avere il bollo speciale dell'Uffizio che certifica.

Le sentenze e le ordinanze dei tribunali dovranno inoltre essere sempre rivestite di legale dichiarazione comprovante essere le medesime passate in forza di cosa giudicata.

Art. 9o.

Le successioni che si aprono all'estero saranno giustificate secondo la forma della speciale legislazione.

I documenti giustificativi spediti in modo autentico dovranno avere il visto del rappresentante locale del Regno d'Italia, colla ricognizione della firma di quest'ultimo per parte del Ministero degli affari esteri del Regno.

Art. 91.

Le procure speciali fatte all'estero per le translazioni e

i tramutamenti debbono essere autenticate come all' articolo precedente.

Gli altri atti pubblici dovranno essere portati alla pubblica registrazione, sempre che una tale formalità sia richiesta nello Stato per simili atti.

Art. 92.

In ordine ai giudicati dei tribunali esteri, i quali debbono avere esecuzione nello Stato, si osserveranno le disposizioni stabilite dalle leggi in proposito.

Indicazione

sulle domande

di translazione

Art. 93.

Nelle domande di tramutamento o di translazione si dovrà sempre indicare, per le rendite nominative, il luogo in cui si desidera il pagamento, quando il medesimo non si voglia fatto, ai termini del disposto dall'art. 59 del R. Decreto del 28 luglio il pagamento. 1861, dalla cassa presso la Direzione, ove debbe accendersi l'iscrizione.

del luogo in cui

si desidera

Erronea indicazione fatta

well' iscrizione nominativa.

Art. 94.

Allorchè nelle operazioni di translazione sia il richiedente incorso in erronea indicazione sulla designazione del nome, cognome e nome del padre del titolare, o dell'ente morale iscritto, se lo sbaglio è avvertito prima che i nuovi titoli siano ritirati, il richiedente potrà ottenerne la rettificazione, rettificando la domanda, ed occorrendo la fatta dichiarazione.

Quando poi l'errore non sia avvertito che un tempo dopo il ritiro dei titoli, si dovrà produrre atto di notorietà comprovante in forma legale l'errore occorso, e che la proprietà della rendita appartiene realmente alla persona, alla quale si riferiscono le diverse indicazioni che si vogliono porre nell'iscrizione. Se si tratta di enti morali si dovrà produrre un documento atto a somministrare la stessa prova.

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L'ipoteca

deve essere

S 5.

Delle annotazioni d'ipoteca.

Art. 95.

Le iscrizioni nominative possono, ai termini dell'art. 24 della legge del 10 luglio 1861, essere sottoposte ad ipoteca speciale convenzionale. e convenzionale, e ad altri vincoli.

speciale

Modo di dar

consenso.

all'ipoteca.

Forma

dell'

atto pubblico per l'ipoteca.

Dichiarazione fatta presso

Art. 96.

Il consenso all'ipoteca può esser dato, o mediante atto pubblico o mediante dichiarazione fatta dal titolare o dal suo procuratore speciale presso l'Amministrazione, e certificata da un agente di cambio o da un notaio, all'oggetto di comprovare la capacità giuridica e l'identità della persona del dichiarante... Art. 97.

L'atto pubblico per consenso all'ipoteca dovrà essere stipulato a norma del disposto dell'art. 42 del R. Decreto del 28 luglio 1861.

La sostanza dell' atto deve esser riportata sull' iscrizione in termini concisi, colle indicazioni di cui all'art. 45 del riferito R. Decreto.

Art. 98.

La dichiarazione presso l'Amministrazione sarà fatta sul rel'Amministra- gistro prescritto all'art. 40 del R. Decreto del 28 luglio 1861, stampato in conformità del Modello N.° 24. La dichiarazione è ricevuta dal Capo dell'Uffizio del Segretariato e approvata con visto del Capo della Divisione.

zione,

Dichiarazioni

di consenso all'ipoteca fatte in caso di translazione

0 tramutamento.

Limitazione

dell'ipoteca sulla iscrizione.

Modificazioni

Art. 99.

Le dichiarazioni di consenso all ipoteca che si faranno contemporaneamente all'operazione di translazione o di tramutamento si inscriveranno sul registro stesso delle translazioni e dei tramutamenti.

Art. 100.

L'ipoteca speciale e convenzionale può essere consentita per l'intiera rendita o per una parte soltanto. In questo secondo caso la parte libera può essere staccata a volontà del

titolare.

Art. 101.

Nessuna alterazione può esser fatta sul registro delle dichiadichiarazioni razioni d'ipoteca.

sulle

Art. 102.

Sottoscrizione della

,. Non può farsi annotazione alcuna d'ipoteca senza che la didichtarazione, chiarazione sia firmata dal titolare o da chi lo rappresenti.

Annotazione: di vincolo

sopra *13 iscrizione

accesa

sul registro

d'altra Direzione.

Art. 103.

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Quando si voglia sottoporre al vincolo d'ipoteca una iscrizione accesa sui registri d'una Direzione diversa da quella presso la quale si richiede l'annotazione del vincolo, se ne dovrà prima operare il trasferimento.

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nel caso

$ 6.

Del vincolo d'usufrutto.

Art. 104.

II godimento della rendita separato dalla proprietà prende il nome d'usufrutto.

Art. 105.

L'usufrutto è, o a tempo indeterminato o a tempo determinato. L'usufrutto a tempo indeterminato non può eccedere la vita dell'usufruttuario.

Esso è ammesso per una istessa rendita anche a favore di più persone, ma congiuntamente in modo da consolidarsi sopra un solo degli usufruttuari.

L'usufrutto a tempo determinato sia a favore di una persona e suoi aventi causa, sia a favore di una corporazione o di

uno stabilimento non è ammesso oltre i trent' anni.

Art. 106.

Consegna Nel caso di annotazione d'usufrutto a favore di più individui di certificato d'usufrutto congiuntamente, il Certificato d'usufrutto che l'Amministrazione è tenuta a spedire ai termini dell'art. 46 del R. Decreto del 28 frattuarii. Inglio 1861, sarà consegnato a chi giustificherà d'averne speciale delegazione per parte degli aventi diritto.

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