Spedizione del certificato d'usufrutto. Non può nelle annotazioni d'usufrutto comprendersi frazione Art. 107. Il certificato per l'usufrutto a tempo determinato sarà spedito pel tempo stabilito, quando non ecceda il decennio. Il certificato d'usufrutto a tempo determinato si spedisce a periodi decennali, meno l'ultimo periodo, che dovendo comprendere il tempo che manca per giungere al termine dell'usufrutto, potrà anche comprendere una porzione di decennio. Art. 108. Nelle annotazioni d'usufrutto a tempo determinato non potrà di semestre, comprendersi frazione di semestre. Per l'annotazione dell'usufrutto non occorre il consenso del creditore ipotecario. Art. 109. L'usufrutto può annotarsi sulla rendita gravata d'ipoteca senza il consenso del creditore iscritto. Art. 110. L'usufrutto gode Le rate semestrali delle rendite assegnate in usufrutto non del privilegio mutano natura e continuano nei privilegi assicurati alla rendelle rendite. dita stessa. Della cancellazione delle annotazioni di ipoteca Art. III. La cancellazione delle annotazioni di ipoteca e degli altri vincoli può farsi: 1.o Per atto pubblico stipulato colle formalità stesse richieste pel consenso all'ipoteca; 2. Per dichiarazione fatta dal creditore presso l'Amministrazione sul registro apposito. Modello N.° 25; delle 3. Per decisione del Giudice; 4. In forza di decreto dell'Autorità competente; 5. Quando risulti in modo autentico essere cessala di sua natura la causa per cui fu consentita l'annotazione del vincolo. Art. 112. Sottoscrizione Le annotazioni di svincolamento saranno fatte, tanto sulannotazioni: l'iscrizione che sul certificato, e saranno autenticate dal Diretdi tore generale o dal Direttore, e dal Capo della Divisione o winco lamento. Ove si eseguisce la cancellazione delle annotazioni. Art. 31 della Legge del 10 agho 1861. Art. 47 e 48 del R. Decreto del 28 luglio 1861. Dichiarazioni Registrazione delle Ethiarazioni di perdita dei certificati. dell'Uffizio. Art. 113. La cancellazione delle ipoteche e degli altri vincoli deve esser fatta dalla Direzione presso la quale l'iscrizione trovasi accesa. S 8. Delle dichiarazioni di perdita dei certificati di iscrizione. Art. 114. La dichiarazione di perdita d'un certificato d'iscrizione debbe esser fatta alla Direzione, ove l'iscrizione è accesa. Essa può anche farsi presso le altre Direzioni all'effetto che ne sia data comunicazione immediata alla Direzione cui spetta, dalla quale sola debbono compiersi le formalità prescritte dalla Legge del 10 luglio 1861, e spedirsi la dichiarazione di cui all'art. 47 del Real Decreto del 28 dello stesso mese ed anno. La nuova iscrizione può però esser fatta presso altra Direzione, come nei casi di trasferimento. Art. 115. Le domande trasmesse o presentate direttamente alla Direzione generale o alle Direzioni in conformità del disposto dell'art. 31 della legge del 10 luglio 1861 per ottenere la sospensione del pagamento delle rate semestrali saranno trascritte Ordine del in apposito registro Modello N.° 26 sul quale si annoterà la Il menzionato registro avrà un repertorio speciale alfabetico. Appena compiuta la registrazione, di cui all'articolo precedi sospensione dente, l'Uffizio del Segretariato formulerà l'ordine del Direttore generale, mediante apposita deliberazione, per la sospensione del pagamento delle rate semestrali. pagamento delle rate semestrali. Dichiarazione di perdita di certificato fatta presso Art. 117. Nel caso di dichiarazione di perdita di un certificato d'iscrizione presentata alla Direzione generale per rendita accesa sui una Direzione registri di una Direzione, essa ne prenderà nota sul suo registro, sui registri darà le disposizioni per la sospensione del pagamento delle rate semestrali, e trasmetterà la domanda alla Direzione cui spetta per l'adempimento delle altre formalità, e per la spedizione suo tempo del nuovo certificato. della quale non è accesa l'iscrizione. Pubblicazione asserti smarriti. Art. 118. a La pubblicazione dei certificati asserti smarriti si farà con dei certificati dichiarazione, che trascorsi mesi sei dalla data della prima pubblicazione, la quale sarà ripetuta nelle due pubblicazioni successive, senza che sieno intervenute opposizioni, si spedirà il nuovo certificato. La pubblicazione seguirà a cura della Direzione generale tanto sul Giornale ufficiale del Regno, quanto alle Borse di commercio, impiegando a tale effetto il Modello di cui al N.o 27. Per la pubblicazione alle Borse di commercio fuori della sede della Direzione generale l'avviso sarà trasmesso alle Di Dichiarazione del Segretario generale. rezioni, e dove non sono Direzioni agli Uffizi di Prefettura e di Sotto-Prefettura o agli altri Uffizi Governativi specialmente designati; per la pubblicazione alla Borsa di Torino l'avviso sarà trasmesso al Sindaco degli agenti di cambio. Art. 119. Trascorsi i sei mesi di cui all'articolo precedente, il titolare della Direzione del certificato smarrito o suo legittimo rappresentante, 0 avente causa, dovrà presentare nuova domanda per ottenere la dichiarazione del Segretario della Direzione generale o della Direzione, di cui all'art. 47 del Regio Decreto del 28 luglio 1861, comprovante l'adempimento delle prescritte formalità, colla designazione della data in cui seguirono le fatte pubblicazioni e la non esistenza d'opposizioni, tanto presso la Direzione generale, quanto presso la Direzione alla quale fu fatta la dichiarazione di perdita. Spedizione del nuovo certificato d'iscrizione. Restituzione alle Direzioni trasmessi All'appoggio d'una tale dichiarazione la Direzione generale accenderà una nuova iscrizione in via di translazione in tutto conforme all'iscrizione precedente, e ne spedirà il corrispondente certificato, dichiarando ad un tempo annullati il certificato e l'iscrizione precedenti, e sarà provveduto al pagamento delle rate semestrali rimaste in sospeso mediante la spedizione di apposito Buono al portatore. Art. 120. Alla scadenza dei sei mesi, dalla data della prima delle tre degli avvisi pubblicazioni, le Borse di commercio ritorneranno alla Direzione, cui spetta, l'avviso loro trasmesso, con dichiarazione di commercio. che il medesimo è stato tenuto affisso nelle rispettive sale pel tempo di sei mesi. alle Borse Opposizioni. Art. 121. Allorchè nel periodo dei sei mesi dalla prima pubblicazione si presentino opposizioni alla consegna di un nuovo certificato per parte del possessore del certificato dichiarato smarrito, o venga questo presentato per essere trasferito o tramutato, in forza Presentazione di decisione giudiziale. Elezione di domicilio per chi dichiara la perdita di un certificato. Dopo l'emissione del nuovo certificato non di atto di cessione fatto a tergo del certificato stesso, Art. 122. Quando nel periodo dei sei mesi dalla prima pubblicazione sia per richiedersi la translazione o il tramutamento in forza d'un decreto o sentenza di Giudice passata in cosa giudicata, in questo caso l'Amministrazione dovrà darne avviso al titolare dell'iscrizione, ma non potrà ritardare l'emissione dei nuovi titoli oltre venti giorni dalla presentazione della decisione del Giudice, salvo che intervenga altra decisione del Giudice in proposito. Art. 123. Nella dichiarazione di perdita d'un certificato d'iscrizione il dichiarante dovrà sempre eleggere il domicilio, affinchè l'Amministrazione possa dargli comunicazione delle opposizioni che si presentassero. Art. 124. Operata la nuova iscrizione, e rimasto annullato il certificato precedente, ai termini dell'art. 48 del R. Decreto del 28 luglio 1861, non saranno più ammesse opposizioni, e gli atti e le sentenze che potessero intervenire od essere già intervenute in opposizioni. proposito non avranno più effetto alcuno in faccia all'Ammini-. strazione del Debito pubblico. si ricevono più |