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TITOLO IV.

Delle operazioni ed attribuzioni dell'Uffizio del Segretariato presso le Direzioni.

Trattazione degli affari riservati.

Attribuzioni

del

Art. 181.

Presso le Direzioni, gli affari riservati, quelli d'ordine generale e gli affari concernenti gli Impiegati e gli Uscieri sono specialmente affidati al Segretario della Direzione,

La tenuta però dei registri indicati dal N. 3 al 19 dell'art. 24 del presente Regolamento sarà conforme per le Direzioni, e sarà affidata ad un Impiegato addetto all' Uffizio del Segretariato, il quale disimpegnerà le altre attribuzioni che possano essere proprie della Direzione sotto gli ordini immediati del Segretario della medesima. Il protocollo speciale per gli affari riservati sarà conforme al Modello N.o 34.

Art. 182.

Le attribuzioni dell' Uffizio del Segretariato delle Direzioni Segretariato. c le norme per le operazioni d'iscrizione, di translazione, di tramutamento, di trasferimento, di vincolo e di svincolamento delle rendite saranno conformi a quelle determinate negli articoli e paragrafi precedenti per l'Uffizio del Segretariato della Direzioné generale, nei limiti segnati dalle Leggi del 10 luglio e del 4 agosto, e dai R. Decreti del 28 luglio e del 5 settembre 1861, e salvo quanto è disposto nel presente Regolamento.

Trascrizione

delle rendite degli

Art. 183.

La prima e principale operazione delle Direzioni sarà quella di trascrivere sul Gran Libro i debiti riconosciuti all'art. 1.° antichi debiti. della Legge del 4 agosto 1861 da iscriversi nel modo prescritto agli articoli 3 e 4 della Legge stessa, e il cambio dei corrispondenti titoli.

Operazioni di

translazione

tramulamento.

Presentazione delle domande pel cambio dei titoli.

Operazioni

eseguite

senza

preventiva

autorizzazione.

La trascrizione per le Direzioni e il cambio dei titoli è limitato a norma del disposto dell'art. 4 del R. Decreto del 5 settembre 1861, alle soie rendite che 'trovansi inscritte sugli antichi registri che si conservano presso le Direzioni stesse.

Art. 184.

Le Direzioni sono successivamente chiamate cogli articoli 71, 72, e 74 del R. Decreto del 28 luglio 1861 a fare le operazioni di translazione, di tramutamento, di trasferimento, e di annotazione e cancellazione di vincolo delle rendite iscritte indistintamente sul Gran Libro del Debito pubblico.

Art. 185.

Per le operazioni d'unificazione e pel cambio dei titoli, le domande dovranno essere presentate, in conformità di quanto è stabilito al titolo III, § 2, all'Uffizio del Segretariato, il quale, ove trattisi di titoli di rendita iscritta sui registri conservati dalla Direzione, ne trasmetterà le domande all'Uffizio del Gran Libro; ove poi trattisi di titoli di rendita riguardanti altre Direzioni, ne disporrà come all'art. 149.

Art. 186.

Le operazioni circa le translazioni, i tramutamenti, le annotazioni o le cancellazioni di vincoli delle rendite, saranno fatte dalle Direzioni a richiesta dei titolari e possessori, secondo è prescritto all'art. 72 del R. Decreto del 28 luglio 1861, senza altra facoltà, allorchè la rendita trovasi iscritta sui propri registri.

VOL. II.

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Operationi

per qui vt

Art. 187.

Quando trattisi di operazione di translazione, di tramutamento richiedesi o di trasferimento di rendite accese sui registri d'altra Direla preventiva zione, se ne deve chiedere la facoltà alla Direzione generale, la della Direzione quale, se la rendita è iscritta sui propri registri, potrà darla

autorizzazione

generale.

Spedizione

di Buoni

in caso

di operazioni

eseguite

negli ultimi 20 giorni

del semestre.

Spedizione

di Buoni

nei casi di espropria

zione.

Dichiarazioni di perdita di certificati.

Spedizione

del nuovo

certificato.

senza ritardo; se invece trovasi iscritta sui registri d'altra Direzione, la darà dopo che quest'ultima ne sia stata avvisata ed abbia fatto conoscere alla Direzione generale nulla ostare alla chiesta operazione, ed essersi fatto l'opportuno annullamento.

Art. 188.

Nel caso previsto all'art. 39 del R. Decreto del 28 luglio 1861, allorchè la rendita è iscritta colla decorrenza del semestre successivo, la Direzione darà essa stessa il Buono al portatore pel semestre in iscadenza, avvertendo la Direzione generale, perchè sia presa opportuna nota sul ruolo dei pagamenti e perchè ne sia ritirata la corrispondente ricevuta.

Art. 189.

Un simile sistema sarà tenuto nei casi di espropriazione, quando debbasi provvedere al pagamento di rate semestrali scadute, dovendosene dare contemporaneo avviso alla Direzione generale per gli occorrenti annotamenti.

sempre

Art. 190.

Nel caso che la dichiarazione di perdita d'un certificato d'iscrizione sia stata trasmessa da una ad altra Direzione, o fatta direttamente alla Direzione presso la quale trovasi accesa l'iscrizione, questa farà le registrazioni occorrenti, e quindi spedirà alla Direzione generale l'avviso per le pubblicazioni da farsi alla Borsa di commercio della capitale e nel Giornale ufficiale del Regno, e la richiederà di prenderne nota per la sospensione del pagamento delle rate semestrali.

Art. 191.

Trascorso il termine dei sei mesi senza che sia stata fatta veruna opposizione, si chiederà alla Direzione generale, a norma

Dichiarazioni falle presso le Direzioni sui registri della quale

non è accesa L'iscrizione.

Registrazione delle

del disposto dell'art. 47 del R. Decreto del 28 luglio 1861, la facoltà per la spedizione del nuovo certificato d'iscrizione, e per l'emissione del Buono pel pagamento delle rate semestrali scadute sulla precedente iscrizione.

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Art. 192.

Quando la dichiarazione di perdita del certificato d'iscrizione riguardi altra Direzione, se ne prenderà nota sul registro a ciò destinato per le opposizioni che possono intervenire, e si trasmetterà la domanda alla Direzione cui compete.

Art. 193.

Le opposizioni, che saranno fatte a forma della legge, verranno pposizioni. trascritte nell'apposito registro e comunicate alla Direzione generale; quando trattisi d'iscrizione accesa sui registri d'altra Direzione, se ne darà anche partecipazione alla medesima.

Trasmissione dei titoli

per cambio.

Cambio di titoli

di

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Art. 194.

Adempite le formalità prescritte all'art. 3 del R. Decreto del 5 settembre 1861, conformemente a quanto è stabilito per gli Uffizi consolari all'art. 148, le Direzioni trasmetteranno i titoli ricevuti pel cambio delle rendite, che non trovansi iscritte sui registri che conservano, alla Direzione generale o alle altre Direzioni cui appartengono, ad eccezione delle Direzioni di Firenze e di Milano che li trasmetteranno indistintamente alla Direzione generale.

Art. 195.

Quando col cambio dei titoli sia per richiedersi la translacon operazione zione o il tramutamento dell'iscrizione, se la rendita è iscritta translazione presso la Direzione alla quale vien fatta la richiesta, l'operazione formerà materia di una domanda ordinaria. Se però la rendita è iscritta sui registri d'altra Direzione, in questo caso si dovrà limitare la domanda al semplice cambio dei titoli, e l'operazione di translazione o di tramutamento si farà sui nuovi titoli dopo aver ottenuto il trasferimento della rendita.

tramutamento.

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Sottoscrizione delle

Art. 196.

Nel caso previsto all'art. 14 della Legge del 4 agosto 1861 le Direzioni ne daranno immediatamente partecipazione alla Direzione generale per la comunicazione da farsi al Ministro delle Finanze.

Art. 197.

Sarà stabilito un protocollo generale presso l'Uffizio del Segretariato delle Direzioni, il quale potrà esser o conforme a quello stabilito per la Direzione generale, o simile al Modello N. 34.

Art. 198.

Compiuta la registrazione, gli affari saranno rimessi al Segretario della Direzione che li distribuirà agli Uffizi a cui spettano colle istruzioni che crederà necessarie.

Art. 199.

Le dichiarazioni di translazione, di tramutamento, di vincolo dichiarazioni. e di svincolamento delle rendite saranno sottoscritte dal Capo dell'Uffizio del Segretariato.

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Tutte le altre attribuzioni indicate per l'Uffizio del Segretariato della Direzione generale, per cui non è altrimenti disposto, saranno comuni all'Uffizio del Segretariato delle Direzioni, e saranno a tal oggetto impiegati i registri e gli stampati destinati per la Direzione generale, salvo le mutazioni d'intestazione e quelle altre che possono occorrere,

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