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Registrazione della corrispondenza.

Impostazione semplice.

Impostazione

assicurata.

2. La classificazione, conservazione e distribuzione dei fascicoli degli affari;

3.o La conservazione degli stampati per i titoli di debito pubblico, e la distribuzione dei medesimi agli Uffizi interni e alle Direzioni;

4. Il pagamento degli stipendi agli Impiegati straordinari, e quello delle somme che si riscuotono dall'Uffizio 2.o pei diritti di bollo sulle cartelle e sui certificati, e per la tassa dell'uno per mille sul capitale nominale delle obbligazioni depositate ;

5.o La compilazione dei progetti dei contratti per la fabbricazione della carta filigranata, per la provvista del combu. stibile e per quella del vestiario degli uscieri;

6. L'esecuzione delle spese occorrenti pel servizio interno e per l'acquisto e conservazione della mobilia degli Uffizi; 7.° La formazione dei prospetti per le spese annuali di amministrazione.

Art. 526.

La corrispondenza della Direzione generale, meno quella dell'Uffizio del Gabinetto, è spedita dall' Uffizio dell'Archivio dopo averne preso nota in apposito registro - Modello N.° 167 sul quale è indicato l'oggetto dell'affare, il nome dell'usciere per mezzo del quale si fa la trasmissione, e quello della persona ricevente.

Art. 527.

Per i pieghi che debbono essere semplicemente consegnati all'Uffizio postale, basterà la designazione dell'usciere per mezzo del quale si fa l'impostazione.

Art. 528.

Quando i pieghi, che si trasmettono, debbano esser assicurati, si contrassegneranno con un numero d'ordine e si descriveranno in apposito elenco - Modello N.° 168 - che si consegnerà per doppio all'Uffizio postale, affinchè un esemplare

Classificazione degli affari.

Manipoli dei fascicoli e Cartelle.

Formazione dei manipoli.

Consegna di fascicoli.

del medesimo sottoscritto dall'Uffiziale di servizio sia restituito all'usciere o all'Impiegato che avrà accompagnato i pieghi.

Art. 529.

I fascicoli degli affari che si consegnano all' Archivio saranno annotati secondo il numero di loro posizione in apposito registro Modello N.° 168 bis e classificati negli scaffali dell'Archivio per ordine di materia, come segue:

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a) Fascicoli per domande isolate;

b) Idem per affari d'ordine generale;
c) Idem
per corrispondenza colle Direzioni;
per le spese

d)

e)

Idem

Idem

f Idem

d'amministrazione;

per gli affari dell'unificazione degli antichi

debiti dello Stato;

per le operazioni dei singoli prestiti.

Art. 530.

I fascicoli degli affari saranno raccolti per numero d'ordine in manipoli assicurati con una fascia, e rinchiusi in cartelle sul dorso delle quali si inscriverà il numero d'ordine del primo e dell'ultimo dei fascicoli contenutivi.

Art. 531.

Ogni manipolo avrà in fronte un foglio sul quale saranno trascritti i numeri d'ordine di tutti i fascicoli che vi si contengono, e un secondo foglio sul quale si annoterà il nome dell'Impiegato al quale fu consegnato il fascicolo mancante nel manipolo, la data della consegna e quella della restituzione.

Art. 532.

L'Impiegato che vorrà estrarre dall'Archivio il fascicolo di qualche affare ne sottoscriverà apposita domanda che sarà approvata con un visto del Capo del rispettivo Uffizio. Le domande di fascicoli saranno poste in filza dall'Uffizio dell'Archivio con numero d'ordine progressivo che si rinnoverà ogni anno, e che si annoterà sul secondo foglio esistente in fronte al manipolo.

Ricevimento

dei

fascicoli.

Restituzione dei

fascicoli

all' Archivio.

Conto

della carta

Art. 533.

L'Uffizio dell'Archivio prende debito della consegna dei fascicoli trascrivendoli sul registro N.o 168 bis.

Art. 534.

I fascicoli consegnati agli Impiegati non debbono essere ritenuti per più di dieci giorni, a meno che circostanze speciali non richiedano di necessità che siano ritenuti tempo più lungo.

Art. 535.

per un

L'Uffizio dell'Archivio terrà un registro - Modello N.o 169filigranata. pel conto della carta filigranata destinata alla stampa delle cartelle e dei certificati di iscrizione. In questo registro si indicherà la quantità della carta esistente al principio dell'anno, quella fabbricata e ricevuta posteriormente, quella impiegata nella stampa dei titoli di rendita, e la carta restante in Archivio. Art. 536.

Classificazione nell' Archivio

dei titoli di rendita.

Bolli dei titoli di rendita.

Registri

di

Gli stampati delle cartelle e dei certificati, e quelli degli assegni provvisori dovranno classificarsi nell'Archivio per Direzione, e per debito. Le cartelle saranno inoltre distinte per categoria di rendita.

Art. 537.

9

Gli stampati delle cartelle e dei certificati saranno distribuiti dalla Divisione dell'Archivio col bollo prescritto all'art. della Legge del 10 luglio 1861, e con quello di cui è parola all'art. 25 del R. Decreto del 28 dello stesso mese ed anno.

Quelli che si trasmettono alle Direzioni avranno soltanto il bollo a pagamento prescritto dal citato art. 9 della Legge del 10 luglio 1861.

Art. 538.

Per la distribuzione delle cartelle e dei certificati agli Uffizi distribuzione. interni si terranno due registri, uno dall'Uffizio che distribuisce e l'altro da quello che riceve, conformi al Modello N.° la distribuzione alle Direzioni si terranno registri conformi al

170.

Per

Tenuta

dei registri.

Trasmissione alle Direzioni dei titoli di credito.

Bollatura

dei titoli di credito.

Modello N.° 171. L'Uffizio dell'Archivio avrà inoltre un registro, conforme al Modello N.° 171 bis, ove sarà minutamente descritto il movimento delle cartelle.

Art. 539.

Nel registro di distribuzione per gli Uffizi interni non si annoterà che la quantità dei titoli distribuiti, di quelli impiegati o annullati, e di quelli restanti in consegna.

Il registro di distribuzione per le Direzioni terrà conto inoltre del diritto di bollo, che dovrà essere rimborsato alla Direzione generale, col mezzo d'un vaglia del Tesoro spedito a favore del Capo della Divisione dell'Archivio e Economia, pagabile sul Tesoriere centrale.

Art. 540.

La Direzione generale trasmetterà alle Direzioni per l'apertura del Gran Libro un competente numero di stampati per le cartelle, pei certificati e per gli assegni provvisori, e pei certificati d'usufrutto.

Le trasmissioni successive saranno fatte dietro domanda delle Direzioni.

Art. 541.

Le cartelle ei certificati saranno presentati all'Uffizio del a pagamento bollo per l'apposizione del bollo prescritto all'art. della legge 9 del 10 luglio 1861, insieme con una nota specificata - Modello 172 nella quale si indicherà la qualità e la quantità dei titoli che sono da bollarsi, e il diritto da portarsi a debito della Direzione generale.

Contabilità dei diritti di bollo.

N.°

Art. 542.

Pel conto dei diritti di bollo sarà tenuto apposito registro Modello N.° 173 - nel quale si trascriverà il risultamento delle note specificate, la quantità dei titoli da portarsi a discarico della Direzione generale per effetto di annullamento dei medesimi o per disposizione di legge o per qualsivoglia altra causa,

Discarico dei diritti

di bollo.

Conto

dei titoli

di credito.

quando i titoli di rendita sono da distribuirsi senza il pagamento del diritto di bollo; e infine si noterà la quantità dei bolli che restano a carico della Direzione generale, la somma dei diritti corrispondenti e la data dell'effettuatone pagamento.

Art. 543.

Il discarico dei diritti di bollo per disposizione di legge o per altra causa si procurerà dalla Direzione generale del Debito pubblico presso quella del Demanio e Tasse.

Art. 544.

Il conto della stampa dei titoli di rendita sarà aperto sopra per la stampa apposito registro - Modello N.° 174- sul quale si trascriverà la quantità della carta filigranata consegnata alla stamperia per le diverse stampe, e gli stampati eseguiti e consegnati alla Direzione generale.

Spese

Art. 545.

Tutte le spese d'amministrazione saranno fatte dall' uffizio d'amministra dell'Archivio ed Economia a norma della somma stanziata nel prospetto annuale per ciascun articolo di spesa.

zione.

Spese

e

ad economia.

Art. 546.

I lavori e le provviste per il servizio interno della Direzione per appalto generale e delle Direzioni si faranno per appalto o ad economia. Si faranno per appalto i contratti per la fabbricazione della carta filigranata, per la provvista del combustibile, per l'eseguimento degli stampati, e per le macchine per i bolli.

Spese eccedenti

le L. 500.

Le altre spese si faranno ad economia, semprechè ciascuna di esse non ecceda la somma di lire cinquecento.

Art. 547.

I contratti per le spese eccedenti le lire 500 dovranno essere approvati dal Ministro delle Finanze, il quale nei casi preveduti dalla Legge sentirà prima l'avviso del Consiglio di Stato.

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