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Titoli annullati.

Approvazione dei contratti.

Eccedenza

di spesa sulla previsione.

Anticipazioni

Art. 604.

In quanto ai titoli che saranno stati annullati, se ne farà per parte del Direttore apposita dichiarazione, che servirà di giustificazione alla Direzione generale per l'occorrente di

scarico.

I titoli annullati dovranno essere abbruciati facendone constare per mezzo di processo verbale.

Art. 605.

I contratti per provviste e lavori saranno stipulati dal Direttore e trasmessi, con apposito rapporto, al Direttore generale, il quale, ove nulla abbia da osservare, ne promuoverà la superiore approvazione a forma della Legge."

Art. 606.

Quando la sommia stanziata per le spesc d'amministrazione sia insufficiente, e si renda necessario un aumento, il Direttore ne riferirà alla Direzione generale per gli occorrenti provvedimenti.

Art. 607.

Le anticipazioni di somme per le spese d'amministrazione sadei fondi. ranno promosse dalla Direzione generale sulla domanda delle

Trasmissione del conto trimestrale

Direzioni.

Art. 608.

Il conto trimestrale per le spese d'amministrazione sarà trasmesso alla Direzione generale nei primi 10 giorni del trimestre alla Direzione successivo. generale.

Forma del conto trimestrale.

La Direzione generale riassumerà i risultamenti dei diversi conti e li presenterà al Ministro delle Finanze per l'approvȧzione e per la somministrazione dei fondi occorrenti.

Art. 609.

Il conto della Direzione sarà presentato in conformità del Modello N.o 195.

Art. 610.

Distribuzione

degli oggetti di

cancelleria.

Progetto di bilancio.

Consegna

dei titoli di rendita

per parte del Delegato dell' Uffizio

La distribuzione degli oggetti di cancelleria e la rinnovazione della mobilia sarà fatta sulla domanda del Capo del rispettivo Uffizio approvata con visto del Direttore. Art. 611.

Il prospetto annuale delle spese sarà approvato e sottoscritto dal Direttore e trasmesso alla Direzione generale, dietro richiesta della medesima.

Art. 612.

Il Delegato per l'Uffizio di riscontro della Corte dei conti, quando avrà firmati i titoli di rendita emessi dalla Direzione, ne farà la registrazione sull'apposito giornale e quindi li consedi riscontro gnerà coi rispettivi fascicoli all'Uffizio dell'Archivio, Economia e Distribuzione, perchè se ne dia debito, e ne prenda nota sui registri menzionati all'art. 600, e curi la bollatura delle cedole e delle cartelle.

all' Uffizio

dell' Archivio.

Accertamento

dei conti

Art. 613.

Alla fine d'ogni giornata sarà accertata la rendita distribuita, alla fine d'ogni la rendita restante e la somma dei diritti riscossi sul registro

giornata.

Cassa-forte pei titoli di rendita

Modello N. 196 -, e se ne farà annotazione sul registro medesimo nella colonna delle annotazioni.

Tale annotazione sarà sottoscritta dal Delegato per l'Uffizio di riscontro e dal Capo dell'Uffizio della Direzione.

Art. 614.

I titoli di rendita non distribuiti e i denari riscossi saranno custoditi in una cassa-forte, e chiusa a due chiavi, una delle le riscossioni quali sarà tenuta dal Delegato per l'Uffizio di riscontro, l'altra dal Capo dell'Uffizio della Direzione.

e per

in denaro.

Verificazione della

Art. 615.

Il Delegato per l'Uffizio di riscontro presso la Direzione, nel liquidazione sottoscrivere i titoli di rendita, verificherà se i diritti di bollo diritti di bollo. sono stati liquidati in conformità del disposto della Legge, e se le domande sono state presentate in carta da bollo.

dei

Art. 616.

Rimborso dei

alla Direzione

generale.

Il Capo dell'Uffizio dell'Archivio accerterà alla fine d'ogni diritti di bollo mese le somme riscosse per diritto di bollo e ne farà il pagamento alla Tesoreria del Circondario dietro il ritiro d'un Vaglia del Tesoro da spedirsi a favore del Capo di Divisione dell'Archivio della Direzione generale pagabile sul Tesoriere centrale, come all'art. 603.

Ricevimento di pieghi assicurati.

Non integrità dei pieghi assicurati.

Il Vaglia del Tesoro sarà presentato all'Uffizio di riscontro per la necessaria registrazione, e se ne farà quindi la trasmissione alla Direzione generale.

Art. 617.

In occasione di ricevimento di pieghi contenenti titoli di rendita cambiati a norma della Legge del 4 agosto 1861, se ne accerterà l'integrità dei suggelli all'Uffizio postale, come all'articolo 590, quindi i pieghi saranno aperti dal Capo dell'Uffizio dell'Archivio in presenza del Direttore e del Delegato per l'Uffizio

di riscontro.

I titoli trasmessi saranno riscontrati coi rispettivi elenchi, e quando si trovi ogni cosa in perfetta regola, se ne farà opportuna dichiarazione a piè degli elenchi stessi.

Questa dichiarazione sarà sottoscritta dal Direttore, dal Delegato dell'Uffizio di riscontro e dal Capo dell'Uffizio dell'Archivio.

Un esemplare degli elenchi colla suddetta dichiarazione sarà rimandato alla Direzione generale e terrà luogo di ricevuta. Art. 618.

Quando i pieghi che si ricevono dall' Uffizio postale non si riconoscano integri, si apriranno ciò non ostante come nell'articolo precedente, ma alla presenza dell'Uffiziale postale, e se i titoli non corrispondono agli elenchi, se ne farà constare da apposito processo verbale che si trasmetterà immediatamente per copia autentica alla Direzione generale per quei provvedi

Consegna

e distribuzione

dei titoli

cambiati.

Ricevimento distribuzione

di titoli.

menti che ravviserà opportuni, ritirando intanto i titoli ricevuti,
onde non ritardarne la distribuzione.

Il processo verbale sarà anche sottoscritto dall'Uffiziale postale.
Art. 619.

I titoli ricevuti per cambio saranno consegnati al Capo del-
l'Uffizio dell'Archivio cui se ne darà debito notando sul registro
Modello N.o 196
la quantità totale dei titoli ricevuti e la
rendita corrispondente.

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La distribuzione dei titoli verrà indicata sull'elenco d'accompagnamento, e alla fine d'ogni giornata se ne farà la verificazione mediante il riscontro delle note specificate debitamente quietanzate.

Art. 620.

Le stesse formalità rammentate agli articoli precedenti saranno osservate ogni qualvolta la Direzione sia per ricevere dalla straordinaria Direzione generale invii di titoli di rendita da distribuirsi. Essi saranno riscontrati cogli elenchi d'accompagnamento, e consegnati all'Uffizio di Distribuzione al quale ne sarà dato l'opportuno debito.

Norme per la

dei titoli di rendita.

Inventario

della mobilia delle

Direzioni.

Art. 621.

La distribuzione dei titoli di rendita e la comunicazione degli altri riscontri che si danno dalla Direzione, si eseguirà colle norme stesse che si praticano dalla Direzione generale.

Art. 622.

Al principio del mese di gennaio del 1862 sarà formato l'inventario della mobilia della Direzione, che sarà sottoscritto dal Direttore e dal Capo dell'Uffizio dell'Archivio.

Le mutazioni e sostituzioni o aumenti che saranno fatti in seguito vi saranno annotati in continuazione.

TITOLO XIV.

Delle attritazioni del (fizio & riscontro
dela Corte dei cvati.

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Tspecione

sulle iscrizioni

Art. 623.

L'Uffizio di riscontro della Corte dei conti, oltre alle incumbenze affidategli colle precedenti disposizioni del presente Regolamento, carerà che l'emissione delle rendite non si faccia se non in conformità di quanto prescrive l'art. 2 della Legge del to luglio 1861, che le inscrizioni emesse in virtù di legge corrispondano nella loro totale quantità alla rendita creata o riconosciuta, e che quelle che si fanno per effetto di translazioni, tramutamenti, o trasferimenti corrispondano esattamente nella loro quantità alla rendita trasferita o tramutata.

Art. 624.

L'Uffizio di riscontro curerà che le iscrizioni delle rendite delle rendite, vengano eseguite a norma del disposto degli articoli 7 e 8 della Legge del 4 agosto 1861.

Hipartizione

degli Impiegati

all Officio di riscontro.

Art. 625.

Il Capo dell'Uffizio di riscontro destinerà gli Impiegati necessari presso la Divisione del Gran Libro, e presso quella dei debiti non unificati, onde si proceda, a norma dell'articolo 26 del Reale Decreto del 28 luglio 1861, alla formazione del doppio dei registri delle iscrizioni nominative e al portatore, e al doppio dei giornali di translazione e tramutamento e degli stati d'iscrizioni e di riduzione, che debbono trasmettersi mensilmente alla Corte dei conti collo stato delle annotazioni eseguite sulle precedenti iscrizioni.

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