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delle Chiese Collegiate, i Benefizi semplici, le Abbazie e Cappellanie in esso contemplati;

2.o Regolamento per la liquidazione e riscossione della quota di annuo concorso stabilita dall'art. 26 dello stesso Decreto 17 febbraio 1861.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 13 ottobre 1861.

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REGOLAMENTO

Per l'esecuzione del Decreto del Luogotenente Generale di S. M. nelle Provincie Napoletane in data 17 febbraio 1861.

CAPO I.

Stabilimento della Direzione speciale della Cassa Ecclesiastica
nelle Provincie Napoletane.

Art. 1.

La Direzione speciale della Cassa Ecclesiastica per le Provincie Napoletane, creata con Decreto 17 febbraio 1861, è Uffizio governativo distinto ed indipendente dalle Finanze dello Stato, ed esercita le sue funzioni sotto la dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia ed Affari ecclesiastici (Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dello Stato).

Art. 2.

L'esercizio dell'Amministrazione di questa Cassa è affidato a termini del precitato Decreto ad un Direttore col concorso di un Consiglio speciale.

In caso di impedimento o di assenza del Direttore ne farà le veci quello fra i membri del Consiglio, che venisse delegato da esso Direttore, ed, in caso di non fatta delegazione, l'impiegato della Direzione che immediatamente succede al Diret tore stesso per ordine gerarchico.

Art. 3.

Il Consiglio speciale è composto del Direttore, il quale ne ha la presidenza, dell'Economo generale dei benefizi vacanti,

e di altri tre membri che saranno nominati secondo il disposto dell'art. 6 del Decreto 17 febbraio 1861.

Saranno inoltre nominati due Consiglieri supplenti pel caso di assenza o di impedimento degli ordinarii.

Art. 4.

La carica di Consigliere durerà per anni cinque, ed ove alcuno di essi venisse a cessare dalla sua carica prima della scadenza del quinquennio, verrà tosto surrogato, ed il nuovo eletto durerà in carica sino al termine di tale quinquennio.

Art. 5.

Il Consiglio delibererà sul bilancio, sul conto e sui contratti dell'Amministrazione della Cassa nelle Provincie Napoletane. Il Direttore farà gli altri atti di amministrazione, e curerà l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

A tal fine avrà un apposito ufficio secondo una pianta vista d'ordine del Re dal Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari ecclesiastici, ed approvata con Reale Decreto.

Potrà allo stesso fine richiedere il concorso dei Funzionari governativi dei vari rami dello Stato, consultare gli Ufficiali del pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali, e potrà pure eleggere un determinato numero di avvocati e patrocinatori ordinarii della Cassa, il cui trattamento verrà regolato da istruzioni speciali.

Art. 6.

Il Ministro di Giustizia e Grazia e degli Affari ecclesiastici richiederà il parere del Consiglio di Stato sugli affari della Cassa Ecclesiastica nei casi nei quali tale parere è prescritto, ed ogni qual volta il Ministro stesso lo crederà opportuno.

Nei casi in cui il parere è prescritto precederà una relazione dell'Amministrazione della Cassa, la quale sarà dal Ministero communicata al predetto Consiglio di Stato.

Art. 7.

Il Personale dell'Ufficio sarà nominato a misura che le esigenze del servizio lo renderanno necessario.

Gli Impiegati che lo compongono saranno considerati come Impiegati dello Stato, e godranno perciò degli stessi vantaggi sì in attività che in caso di giubilazione, a carico però sempre della Cassa Ecclesiastica.

Art. 8.

Gli Impiegati dei Ministeri, delle Amministrazioni, e dell'Ordine Giudiziario dello Stato, che fossero destinati a prestar servizio nel detto Ufficio, conserveranno i diritti acquistati, e la rispettiva loro posizione di carriera, ed, in caso di richiamo nella precedente carriera, sarà questa regolata sulla loro anzianità nei corpi ed uffizi suddetti.

Art. 9.

Le adunanze del Consiglio speciale avranno luogo sull'avviso che verrà dato a ciascun membro d'ordine del Presidente, o di chi lo rappresenta.

Le adunanze saranno presiedute dal Direttore, ed in sua assenza od impedimento dall' Economo generale dei benefizi vacanti; in assenza od impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano in carica, ed in caso di pari anzianità, da quello più avanzato in età.

Le deliberazioni avranno luogo a maggioranza di voti, e se ne farà risultare per apposito verbale.

Ove siavi divergenza d'opinioni, ed il numero dei voti, che concorrono in un avviso, sia pari a quello dei votanti in senso contrario, sarà preponderante quella opinione che ha per sè il voto del Presidente.

Art. 10.

L'ufficio di Segretario delle adunanze del Consiglio speciale sarà esercito da uno fra gli Impiegati dell'Ufficio della Direzione che sarà delegato dal Direttore.

Art. II.

Il Presidente del Consiglio potrà chiamare nelle adunanze quelle persone che ravvisasse necessarie per dare notizie e schiarimenti sulle questioni che debbonsi porre in deliberazione. Art. 12.

Nei verbali delle deliberazioni del Consiglio si dovrà far constare nominativamente dei membri presenti all'adunanza. I'verbali saranno sottoscritti da tutti i membri intervenuti all'adunanza, ed autenticati dal Segretario il quale dovrà riunirli in apposito registro con rubrica.

Art. 13.

Un regolamento d'ordine interno approvato dal dicastero di Grazia e Giustizia e degli Affari ecclesiastici degli Affari ecclesiastici provvederà per le norme da osservarsi nella spedizione degli affari, per la disciplina degli impiegati dell'uffizio della Direzione, per la contabilità, e per l'ordinamento e la conservazione dell'archivio dell'Amministrazione.

Art. 14.

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Il Direttore, oltre al somministrare al Governo centrale, Ministero di Grazia e Giustizia ed Affari ecclesiastici - Amministrazione della Cassa ecclesiastica dello Stato tutte le nozioni e schiarimenti dei quali venisse richiesto sia direttamente, che per mezzo di qualche suo Commissario o delegato, sarà tenuto a presentare al medesimo, entro il mese di gennaio di ciaschedun anno, una dettagliata relazione sullo stato della Cassa, e sulle singole operazioni che ebbero luogo entro l'anno, corredata degli opportuni quadri, stati ed elenchi dimostrativi, non che di copia autentica del bilancio attivo e passivo dell'annata in corso, e del conto consuntivo del precedente esercizio, e ciò tutto allo scopo di porre in grado l'Amministrazione centrale della Cassa ecclesiastica dello Stato di ragguagliare la Commissione d'alta sorveglianza delle operazioni della Cassa stessa in rapporto alle Provincie Napoletane.

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