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le descriverà articolo per articolo nell'appendice del bilancio

successivo.

Art. 102.

Quanto alla riscossione dei residui attivi, ed al pagamento dei residui passivi appartenenti all'esercizio, si seguiranno le norme tracciate al Capo sesto del presente Regolamento.

Art. 103.

Occorrendo spese nuove che non siano state prevedute nel bilancio dell'esercizio, ovvero maggiori spese, faranno esse oggetto di deliberazione del Consiglio speciale, e se ne farà relazione al Ministero degli Affari Ecclesiastici (Amministrazione della Cassa ecclesiastica dello Stato) per la Sovrana approvazione.

Art. 104.

Le spese nuove formeranno articoli addizionali del bilancio in corso, a piedi del quale dovranno perciò essere registrate colla data dell'approvazione.

Art. 105.

Le entrate non prevedute nel bilancio, che potessero essere introitate durante l'esercizio in corso, faranno parte della Contabilità di quell'esercizio, e non di quello del bilancio suc

cessivo.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 106.

La consegna annuale del numero dei membri, che le case religiose conservate dovranno fare all' Amministrazione della Cassa ecclesiastica, a termini del n.° 5 dell'art. 26 del Decreto 17 febbraio 1861, sarà dai Capi od Amministratori delle case medesime firmata, certificata vera e trasmessa ai Ricevitori del

registro, e bollo, od altri Agenti della Cassa, delle Diocesi of Distretti, in cui hanno le rispettive loro sedi le case stesse, non più tardi del mese di novembre di ciaschedun anno. Questa consegna porterà eziandio la firma di ciaschedun membro delle case suddette.

Art. 107.

Il termine di mesi tre concesso ai membri delle case religiose soppresse per far pervenire al Dicastero degli Affari Ecclesiastici in Napoli la dichiarazione di voler continuare a far vita comune, s'intenderà decorrere dal giorno della pubblicazione del Decreto, che designerà le case eccettuate dalla soppressione.

Art. 108.

Nella distribuzione di somme per gli usi indicati al n.o 3 dell'art. 25 del Decreto 17 febbraio 1861, saranno in parità di condizione preferiti i Comuni, nei quali avevano sede o possedevano la maggior parte delle loro proprietà gli stabilimenti soppressi, ai quali si riferiscono le somme a distribuirsi.

Art. 109.

La Direzione della Cassa potrà, ogniqualvolta lo stimi oppor tuno, esplorare per mezzo dell'Autorità politica o giudiziaria del luogo i singoli membri delle case religiose soppresse tanto d'uomini, che di donne sulla loro libera volontà di continuare a far vita comune nel chiostro al quale si trovano ascritti.

V. per ordine di S. M.

MIGLIETTI.

REGOLAMENTO

per la liquidazione e riscossione della quota d'annuo concorso stabilita dall'art. 26 del Decreto del Luogotenente Generale di S. M. nelle Provincie Napoletane del 17 febbraio 1861.

CAPO I.

Norme generali per la fissazione e riscossione della quota

di annuo concorso.

Art. I.

Tutti gli amministratori, rappresentanti, ed investiti degli enti morali e stabilimenti contemplati nell'art. 27 del Decreto 17 febbraio 1861 saranno obbligati a presentare nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente Regolamento ai Ricevitori del registro e bollo od altri Agenti della Cassa ecclesiastica, nel cui distretto hanno le rispettive loro sedi, un'esatta consegna ossia rivela de' redditi di qualunque specie o provenienza agli stabilimenti medesimi afferenti.

Art. 2.

Il reddito de' predii urbani, e rustici sarà determinato dal valore locativo reale, o presunto dei medesimi.

La valutazione del reddito avrà effetto per un triennio.

Art. 3.

Per stabilire il reddito netto si dedurrà dal reddito brutto l'ammontare delle contribuzioni, delle annualità, de' canoni, e degli interessi dei debiti risultanti da atto pubblico regolarmente autorizzato, ed assicurati con privilegio, od ipoteca sui beni dello stabilimento, non che l'ammontare del fitto presunto degli edifizii abitati da ministri del culto, od occupati da corpi, o stabilimenti pel disimpegno delle loro funzioni ed attribuzioni, senza ammettere verun'altra deduzione.

Art. 4.

Entro la prima quindicina di dicembre di ciascun anno, gli amministratori, rappresentanti, ed investiti di cui all'art. I dovranno consegnare all'Agente della Cassa le variazioni avvenute nel patrimonio, di cui all'art. 1.o del presente Regolamento.

In difetto di questa consegna, saranno fatti i ruoli per l'anno successivo, sulla base delle consegne precedenti, salvo gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio.

Art. 5.

Chi ometterà la presentazione della rivela nel termine stabilito incorrerà in una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa dovuta pel reddito non consegnato.

Se la consegna fatta nel detto termine sarà minore del vero, il consegnante incorrerà per la parte ommessa nella stessa pena quando si tratti di fitti reali, interessi di capitali maturati, rendite o censi, qualunque sia l'infedeltà della rivela. Quando invece si tratti di fitti presunti non si farà luogo all'applicazione della pena, se il divario non sarà maggiore del

quarto.

Art. 6.

La somma dovuta da ciascun stabilimento a titolo di quota di annuo concorso sarà definitivamente stabilita dall'Intendente del Circondario, il quale, sentiti gli interessati, ed assunte ove

d'uopo maggiori informazioni, risolverà in via amministrativa le controversie che potessero insorgere.

Art. 7.

Contro le decisioni dell'Intendente è aperta la via dei reclami in via contenzioso-amministrativa, da introdursi entro mesi tre dal giorno della decisione stessa.

Tali reclami però non sospenderanno l'applicazione, e la riscossione della quota di annuo concorso, salvo il dritto alla rettifica, ed al rimborso.

CAPO II.

SEZIONE I.

Norme per la descrizione de' beni e redditi sottoposti alla quota.

Art. 8.

La descrizione dei predii rustici, ed urbani, dovrà comprendere gli elementi per una facile verificazione dell'esattezza della consegna, o rivela, sia rispetto alla quantità, sia riguardo al loro reddito.

Art. 9.

A tal uopo nella descrizione dei poderi delle cascine, ossia colonie, e simili, si annoterà separatamente :

1. La Diocesi, la Provincia, il Distretto, il Mandamento ed il Comune ove sono siti i beni;

2.o La parte principale riunita del podere;

3.o Le pezze separate dai medesimi.

Art. 10.

Nella descrizione della parte principale dei poderi, e colonie

sarà indicato:

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