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Art. 4.

La fabbricazione delle monete d'oro e di argento stabilita ad appalto col Regio Decreto 20 ottobre 1864, sarà eseguita nelle Zecche di Milano, Napoli e Torino, salvo sempre il disposto dall'art. 34 del capitolato di appalto.

Art. 5.

Il saggio delle monete coniate in ciascuna Zecca verrà eseguito dall'Ufficio de' saggi, di cui all'art. 2 del citato Regio Decreto 3 febbraio 1864.

Art. 6.

I tipi, le matrici, i punzoni, non che i conii e cuscinetti delle monete saranno formati dagli Incisori del Gabinetto d'incisione addetto alla Zecca di Torino.

In caso però di fabbricazione straordinaria o di Zecca lontana dalla sede del Governo, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio è autorizzato a permettere la formazione de' conii e cuscinetti presso qualunque Zecca con le formalità e cautele che saranno stabilite per regolamento.

Art. 7.

Il personale dell' Ufficio de' saggi e del Gabinetto d'incisione, di cui ai precedenti articoli 5 e 6, i gradi e gli stipendi sono stabiliti nell'unito quadro A, firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 8.

La Zecca di Napoli, non meno che quelle di Milano e Torino, avrà una Direzione, il cui personale, gradi e

stipendi sono determinati dall'annesso quadro B, firmato d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto.

Alla Direzione spetta invigilare sulla coniazione delle monete e delle medaglie, sull'esercizio dello appalto, e su tutte le operazioni tecniche ed economiche di ciascuna Zecca.

Art. 9.

Nelle città di Bologna, Genova, Livorno e Palermo, l'appaltatore sarà tenuto di fare il cambio delle paste d'oro e d'argento sotto la sorveglianza di un Ufficiale governativo, il cui stipendio è fissato nell' annesso quadro C.

A questo servizio saranno con preferenza applicati gl'Impiegati che restano in disponibilità.

Art. 10.

I proventi di qualsiasi natura, di cui fruivano gl'Impiegati delle Zecche, oltre allo stipendio, spetteranno d'ora innanzi alle Finanze dello Stato.

Art. 11.

Finchè non sarà altrimenti disposto, gli Uffici di garanzia degli oggetti di oro e di argento, dipenderanno dalle Direzioni delle Zecche secondo la circoscrizione stabilita nell' unito quadro D, firmato d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto.

Art. 12.

Gl'Impiegati dell'Amministrazione generale delle monete di Napoli, e quelli delle Zecche che cessano di essere in esercizio, saranno per cura del Nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio distribuitį

PIANTA del Personale delle Direzioni delle Zecche

di Milano, Napoli e Torino.

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B

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C

PIANTA degli Agenti governativi presso gli Uffizi succursali

del cambio delle materie d'oro e d'argento.

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D

CIRCOSCRIZIONI territoriali delle Direzioni delle Zecche per gli Uffizi del Marchio di garanzia dei lavori d'oro e d'argento.

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