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N. 327.

REGIO DECRETO che approva il Regolamento per

l'esecuzione di quello in data 9 novembre 1861 sull'organamento delle Zecche dello Stato.

9 novembre 1861

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 del Regio Decreto in data 9 novembre 1861 concernente il nuovo organamento delle Zecche dello Stato ;

Sulla proposizione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esecuzione del Regio Decreto in data 9 novembre 1861 sull'organamento delle Zecche dello Stato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 9 novembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1861
Reg. 18 Atti del Governo a c. 148. Wehrlin.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli MIGLIETTI.

CORDOVA.

REGOLAMENTO

per le Direzioni delle Zecche

TITOLO I.

CAPO I.

Del Direttore.

Art. I.

Il Direttore della Zecca è posto sotto gli ordini del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ed ha sotto la sua immediata dipendenza gli Ufficiali della Direzione, gli Incisori e gli Uffici del Marchio.

Art. 2.

Il Direttore corrisponde direttamente col Ministero.

Art. 3.

Egli è specialmente incaricato di far eseguire il contratto di appalto per la fabbricazione monetaria, di sorvegliarne le operazioni e si accerta che ciascuno degli Ufficiali adempia esattamente ai doveri che gli sono imposti.

Fa osservare le leggi ed i regolamenti riguardanti il servizio delle monete e delle medaglie, come pure quello del Marchio pei lavori d'oro e d'argento, per la parte che è affidata al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 4.

Ha cura che le macchine destinate al servizio della monetazione non siano impiegate ad usi estranei al servizio governativo, tranne il caso che dal Ministero ne sia data speciale autorizzazione.

Quando non si trovano in corso o trovansi sospese le operazioni da eseguirsi nella sala di monetazione, essa sta chiusa e la chiave di essa e quella dei torchi sono custodite dal Di

rettore.

Art. 5.

Sorveglia la fabbricazione dei conii e cuscinetti occorrenti per la stampa delle monete, non che quella dei punzoni pel marchio dei lavori d'oro e d'argento.

Art. 6.

Prima che l'appaltatore della fabbricazione monetaria assuma l'esercizio delle sue funzioni, il Direttore ha cura che la consegna degli edifizi, delle macchine, degli utensili e degli altri oggetti concessi pel servizio dell'appalto sia esattamente fatta mediante descrizione, inventario e stima.

Art. 7.

Invigila alla conservazione dei locali, delle macchine e degli effetti mobili di proprietà del Governo e alle riparazioni, che sono a carico degli utenti, perchè siano a tempo debito eseguite. Art. 8.

In ciascun cambiamento di personale fa compilare l'analogo certificato di stato ed inventario e provvede che gli oggetti mancanti o deteriorati, indipendentemente dall'uso, siano da chi di ragione surrogati o riparati. Un tale certificato di stato ed inventario si redige ogni qualvolta un nuovo funzionario entra in esercizio.

Art. 9.

Allorquando nei locali occorrono lavori o riparazioni che debbono essere a carico del Governo, compiuta la perizia del

l'architetto demaniale, promuove dal Ministero gli opportuni provvedimenti, salvo il caso di riparazioni urgenti, le quali possono immediatamente essere eseguite anche senza preventiva autorizzazione.

Art. 10.

Insorgendo contestazioni fra i saggiatori ed i proprietari di paste o di lavori manufatti intorno al loro titolo, promuove dal Ministero gli ordini opportuni, affinchè il titolo sia definitivamente stabilito dall'Ufficio dei saggi.

Art. II.

Tiene sotto custodia i campioni, che devono servire alla verificazione dei pesi e delle bilancie, la quale deve effettuarsi settimanalmente.

Art. 12.

Informa il Ministero delle operazioni che si fanno nella Zecca, e di quelle che sarebbe utile d'intraprendere.

Propone al Ministero le modificazioni che possono occorrere alle tariffe delle monete, delle medaglie e delle paste, non che quelle variazioni alle discipline del Marchio, che crede utili al miglior andamento del servizio.

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Art. 13.

Veglia sulla regolarità ed esattezza dei registri occorrenti pei diversi rami di servizio che gli sono affidati tanto per la Zecca, quanto per il Marchio.

Art. 14.

Al principio di ciascun mese verifica e vidima i registri del cambio, e spedisce al Ministero il conto dimostrativo delle operazioni che si sono fatte nel mese antecedente. Tali conti si ricapitolano successivamente di mese in mese fino al compimento dell'annata finanziaria,

Al principio d'ogni trimestre porge al Ministero uno stato del movimento monetario del trimestre antecedente, indicando le ragioni per cui crede siasi verificato l'aumento o la diminuzione.

Art. 15.

Esamina parimente le carte relative alla contabilità degli Uffici del Marchio dipendenti e, dopo d'averne riconosciuta la regolarità, ne invia la tabella al Ministero cogli stati delle quitanze non più tardi del giorno 10 di ciascun mese, informandolo ad un tempo sulle cause che hanno potuto influire sul maggiore o minore sviluppo dell'industria nazionale e su quanto può interessare un tal ramo di servizio.

Art. 16.

In caso di grave mancanza di qualche Impiegato informa il Ministero, e ne promuove gli opportuni provvedimenti.

Art. 17.

Può concedere agli Impiegati da lui dipendenti un congedo di giorni trenta.

Per congedi di maggior durata invia domanda al Ministero, avvertendo però sempre che il buon andamento del servizio resti assicurato.

Art. 18.

In caso di malattia o di assenza del Direttore, le sue attribuzioni sono disimpegnate dal Segretario, il quale ne informa il Ministero.

Avverandosi una malattia prolungata di qualche Impiegato dipendente, il Direttore riferisce al Ministero e propone il modo con cui il servizio possa essere assicurato.

CAPO II.

Del Segretario.

Art. 19.

Al Segretario spetta il redigere la corrispondenza del Diretsecondo gli ordini che da esso gli vengono dati.

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