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REGOLAMENTO

la riscossione delle tasse di Marina e di Sanità in applicazione delle leggi 30 giugno e 17 luglio 1861.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La tassa d'ancoraggio e gli altri diritti marittimi portati dalla legge 17 luglio 1861, non che le tasse sanitarie fissate dalla legge 30 giugno dello stesso anno saranno riscosse dai ricevitori della dogana nel modo che viene indicato col presente regola

mento.

Queste tasse e diritti sono riepilogati nell'annessa tabella A.
Art. 2.

Di qualunque tassa o diritto pagato in forza della suddetta legge sarà rilasciata ricevuta mediante apposita bolletta di pagamento (moduli 2, 4, 6).

Art. 3.

In mancanza di ricevitore o di altro funzionario di dogana autorizzato alla esazione, queste tasse e diritti saranno percepiti dall'Autorità marittima locale, la quale, pel maneggio del loro prodotto, dipenderà dall'Autorità doganale del distretto.

I versamenti alla cassa del ricevitore di dogana saranno fatti a trimestre colla consegna dei libri di bolle forniti dalle Direzioni doganali (moduli 8 e 9).

Art. 4.

La riscossione della tassa d'ancoraggio, del diritto di darsena, della retribuzione per pilotaggio nei porti ove i piloti fossero stipendiati dal Governo, per l'ostellaggio delle merci depositate sui moli, sui ponti, sulle banchine dei porti e delle darsene e per l'uso dei bacini che non fanno parte di stabilimenti marittimi militari vien fatta mediante ordine d'introito dei Capitani dei porti o di chi ne fa le veci (moduli 1 e 3).

Art. 5.

I diritti per la spedizione delle carte di bordo, dei libretti di matricola, per gli esami e le patenti di grado nella Marina mercantile e per le autorizzazioni di comando dei battelli saranno pagati sugli ordini d'introito degli amministratori della Marina mercantile (modulo n.° 3).

In certi casi ed a seconda dei luoghi potrà il Governo per comodo della navigazione autorizzare gli amministratori di marina ad esigere e rilasciare ricevuta dei diritti riscossi per la spedizione dei ruoli d'equipaggio, delle patenti di nazionalità, delle licenze annuali pei battelli della pesca costiera, o addetti a servizio interno dei porti e spiagge e dei libretti di matricola.

Alla fine del mese ne eseguiranno il versamento nella cassa del ricevitore doganale sulla presentazione di un quadro (modulo n.° 7), ove sarà sommariamente indicato il numero delle varie carte spedite ed importanti un diritto a favore dell'Erario,

Il quadro delle esazioni del secondo e del terzo mese riporterà lo ammontare complessivo delle esazioni e versamenti fatti nel mese o mesi precedenti del trimestre.

Alla fine del trimestre restituiranno i libri di bolle accompagnati dalla nota dimostrativa (modulo n.° 9).

Art. 6.

I diritti per ammissione agli esami di grado nella marineria, per patenti di capitano e patrone, e per autorizzazioni di comando dei battelli saranno direttamente versati dai contribuenti

alla ricevidoria di dogana sopra un ordine d'introito degli amministratori di Marina (modulo n.o 3).

Art. 7.

La riscossione delle tasse e diritti sanitari viene operata sulla presentazione d'ordini d'introito degli agenti della sanità marittima addetti agli Uffici dei porti e delle spiagge, o di chi ne fa le veci (modulo n.o 5).

Art. 8.

L'ordine d'introito per la riscossione delle tasse di ancoraggio indicherà il nome del capitano o padrone, la qualità, la denominazione e la portata del bastimento, la bandiera di cui è coperto, la provenienza, la data dello approdo, e se estero, il trattamento a cui possa avere diritto a norma dei trattati, e la somma dovuta.

Però per le patenti di sanità potrà il Governo autorizzare gli Uffici di sanità alla diretta riscossione del relativo diritto, sotto l'osservanza delle regole portate all'art. 5.

Art. 9

L'ordine d'introito pel pagamento del diritto d'ingresso e di stazione nelle darsene, oltre alle indicazioni relative al bastimento, al capitano ed alla bandiera, distinguerà il diritto d'entrata da quello mensuale di permanenza nelle darsene.

L'ordine pel pagamento del diritto di stazione indicherà altresì il giorno della entrata in darsena ed accennerà i pagamenti già fatti, sia per l'ingresso che per la stazione dopo il primo mese, ossia dopo i primi 30 giorni dall'entrata.

Art. 10.

Gli ordini d'introito delle tasse sanitarie indicheranno particolarmente la provenienza del bastimento secondo la patente di cui è munito, i luoghi a cui durante il viaggio ha approdato, la data dell'arrivo, la somma dovuta e la ragione del pagamento.

Art. 11.

Le bollette di pagamento faranno cenno degli articoli di legge che sanciscono i diritti riscossi.

Art. 12.

L'Autorità doganale non rilascierà ai bastimenti il permesso di partenza se non le saranno presentate le bolle di pagamento dei diritti di porto e di sanità in tutti i casi in cui questi sono dovuti, debitamente registrati agli Uffici del porto o della sanità, e l'Ufficio di porto o spiaggia non rilascierà il biglietto di uscita o di partenza se non gli sarà presentato il permesso della dogana. Art. 13.

Il pagamento delle tasse ed altri diritti, di cui nel presente regolamento, dovrà esclusivamente risultare dalle ricevute di dogana debitamente registrate come all'articolo precedente.

Art. 14.

Nulla è innovato in quanto ai diritti consolari all'estero portati dalla tariffa annessa alla legge 15 agosto 1858 e specialmente alla sezione 5. per gli atti relativi alla navigazione.

Art. 15.

Fino a nuove disposizioni rimangono in vigore le tariffe della retribuzione pel pilotaggio nei diversi porti, per fitto, imprestito ed uso di materiali, macchine, attrezzi o bacini di proprietà dello Stato, per ostellaggio delle merci depositate su i moli, i ponti e le banchine dei porti e delle darsene.

Tassa d'ancoraggio.

Art. 16.

In applicazione degli articoli 3 e 4 della legge, l'imbarco e sbarco di merci o passeggieri costituiscono due operazioni diverse. Art. 17.

Il bastimento che dopo avere pagata la tassa d'ancoraggio in un porto o spiaggia si rechi in altri porti o spiagge a continuare

o compiere le operazioni cominciate nel primo porto o spiaggia, va esente da un nuovo pagamento, quando in uno stesso porto o spiaggia continui o compia una soltanto delle operazioni cominciate nel primo.

Paga invece la tassa se vi continui o compia più d'una operazione.

Paga ugualmente una nuova tassa nei porti o spiagge ove incominci una operazione nuova.

In nessun caso però un bastimento dovrà pagare doppia tassa in uno stesso porto per un solo approdo, ancorchè vi abbia eseguito operazioni diverse.

Art. 18.

Lo approdo per forza maggiore in un porto estero, per l'esenzione dalla tassa in senso dell'art. 3 della legge 17 luglio 1861, deve constare da una dichiarazione dell'agente consolare italiano, ed in mancanza di questo, dell'Autorità locale competente al rilascio di queste dichiarazioni.

Il certificato dovrà inoltre accertare che il bastimento non abbia eseguita alcuna operazione di commercio.

Art. 19.

A tenore dell'art. 6 della legge 17 luglio 1861 il pagamento di una somma eguale al triplo della tassa di ancoraggio, cioè di lire 1. 50 per tonnellata, manda esente il bastimento a vela maggiore di 39 tonnellate computate secondo le norme segnate all'art. 4 del presente regolamento, e quelli a vapore della stessa portata, purchè esclusivamente addetti al rimorchio dei bastimenti, da qualunque tassa che potesse essere dovuta a titolo d'ancoraggio dal giorno del detto pagamento fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Questa esenzione gli compete in tutti i porti e spiagge del Regno ove fosse per approdare nell'anno entro cui il pagamento fu eseguito.

Lo stesso diritto compete ai bastimenti a vela ed a quelli

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