ha pagato in questa cassa i seguenti diritti d'ancoraggio dietro ordine del MOD. 2 18 (1) (9) Si accenni a seconda dei casi se per quest'unica volta, ovvero per il mese o l'anno corrente, avvertendo che i piroscafi di qualunque portata non esclusivamente addetti al rimorchio pagano la tassa ordinaria una sola volta per mese (art. 7), e i bastimenti a vela ed i piroscafi da rimorchio di portata inferiore a 40 tonnellate pagano una sola volta per anno (art. 6). MODULI 3 E 4 (a matrice) PER LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI MARITTIMI DIVERSI Legge 17 luglio 1861 |