N. 369. LEGGE colla quale viene autorizzato il Regio Governo all'assegnamento di pensioni ai militari dell'Esercito e della Marineria decorati dell'Ordine Militare di Savoia. 15 dicembre 1861 VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad assegnare sui bilanci della Guerra e della Marina il numero di pensioni indicate nell'articolo seguente ai militari dell'Esercito e della Marineria, ai quali sia stata o sarà concessa la decorazione dell'Ordine Militare di Savoia, riordinato col Regio Decreto 28 settembre 1855. Art. 2. Le pensioni saranno di Lire Lire Lire 250 annue per le decorazioni del grado di Cavaliere. 400 annue per le decorazioni del grado di Uffiziale. 800 annue per le decorazioni del grado di Commendatore. |