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N. 369.

LEGGE colla quale viene autorizzato il Regio Governo all'assegnamento di pensioni ai militari dell'Esercito e della Marineria decorati dell'Ordine Militare di Savoia.

15 dicembre 1861

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad assegnare sui bilanci della Guerra e della Marina il numero di pensioni indicate nell'articolo seguente ai militari dell'Esercito e della Marineria, ai quali sia stata o sarà concessa la decorazione dell'Ordine Militare di Savoia, riordinato col Regio Decreto 28 settembre 1855.

Art. 2.

Le pensioni saranno di

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250 annue per le decorazioni del grado di Cavaliere.

400 annue per le decorazioni del grado di Uffiziale.

800 annue per le decorazioni del grado di Commendatore.

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