Lire 1,500 annue per le decorazioni del grado di Lire 2,000 annue per le decorazioni del grado di Il numero dei pensionati non potrà eccedere 500 per i Cavalieri. 100 per gli Uffiziali. 20 per i Grandi Uffiziali. 10 per i Gran Croce. Art. 3. Il militare che già gode un assegnamento sulla decorazione di Savoia, e che venga a meritare una decorazione cui sia annesso un assegnamento maggiore, cesserà di godere di quello ond' era prima provvisto. Art. 4. Saranno privi dell'assegnamento quei militari che sia in virtù dello statuto dell'Ordine, sia in virtù delle leggi vigenti saranno decaduti dal diritto di fregiarsi della decorazione. Sarà sospeso durante la pena il godimento dell'assegnamento ai decorati che scontino una pena afflittiva per reato che non li renda indegni di appartenere all'Esercito, o che prestino servizio di punizione in un corpo disciplinare. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dat. a Torino addì 15 dicembre 1861. VITTORIO EMANUELE Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli MIGLIETTI.. A. DELLA ROVERE. N 570. REGIO DECRETO che determina le ritenenze a farsi dalle Zecche dello Stato per la fabbricazione delle monete, e per l'affinazione e partizione dei metalli. 12 dicembre 1864 VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Veduto il Regio Decreto del 20 ottobre 1861 ; Veduti gli articoli 5 e 9 del Decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del 24 ottobre scorso; Veduto l'art. 42 del capitolato per l'appalto della fabbricazione delle monete autorizzato col Regio Decreto sopracitato ; Sulla proposizione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: Articolo unico. È approvata la tariffa annessa al presente Decreto, vista d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, nella quale sono stabilite le ritenenze a farsi dalle Zecche dello Stato pel corrispettivo delle spese per la fabbricazione delle monete di oro e di argento, per l'affinazione e partizione dei metalli, ed è determinato il prezzo dell'oro e dell'argento da pagarsi ai portatori di paste o materie preziose. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 12 dicembre 1861. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 16 dicembre 1861 Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli MIGLIETTI. CORDOVA. TARIFFA delle ritenenze da farsi dalle Zecche dello Stato a cominciare dal 1.° gennaio 1862 per la fabbricazione delle monete, per l'affinazione e per la partizione dei metalli. La ritenenza per la sola affinazione dell'oro non misto con argento, e dell'argento senza oro sarà: Art. 3. La ritenenza per l'affinazione e partizione dei dorati, ossia delle paste miste d'oro e d'argento sarà : 1.o Pei dorati contenenti più di 150 millesimi I. 50. N.B. I titoli delle materie preziose saranno espressi in millesimi ed in frazioni di millesimo, delle quali frazioni si terrà conto ai portatori di paste. La fusione delle verghe d'oro e d'argento o di dorato non è obbligatoria nelle officine di Zecca, potendosi le medesime spezzare o perforare per verificare l'omogeneità della pasta e del titolo. Qualora però d'accordo fra le parti si dovesse procedere alla fusione di verghe nelle officine monetarie, la ritenenza per questa sola operazione non potrà eccedere per ciascun chilogramma di materia L. » 50. » Visto d'ordine di S. M. Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio CORDOVA. |