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REGOLAMENTO

PER L'ECONOMATO GENERALE
NELLE PROVINCIE NAPOLITANE

Attribuzioni, incarichi ed obblighi dell'Economo Generale.

Art. 1.

Il regio diritto di possesso e di amministrazione dei beneficii vacanti è esercitato nelle Provincie Napolitane da un Economo Generale.

Art. 2.

L'Economo Generale concentra in sè l'amministrazione di tutti i beneficii vacanti maggiori e minori, e di ogni specie esistenti nelle suddette Provincie, e la regge secondo le norme espresse in questo Regolamento, e secondo le istruzioni che gli faranno seguito, e che costituiranno parte integrante del medesimo.

Il suo ufficio si estende all'amministrazione e conservazione

delle temporalità colpite dalla disposizione dell'art. 21 della legge 31 ottobre 1859 sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato.

Art. 3.

È egualmente affidata all'Economo Generale la cura di invigilare direttamente e per mezzo dei Subeconomi sull'amministrazione dei beneficii pieni maggiori e minori d'ogni specie, delle chiese e delle pie istituzioni annesse alle medesime, af

finchè non accadano irregolarità o malversazioni, e siano osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti che in tali materie sono e saranno posti in vigore nelle Provincie Napolitane. Art. 4.

L'Economo Generale invigila che nessun beneficiato sia messo in possesso della prebenda beneficiaria, ove non abbia previamente ottenuto il Regio Placito a sensi dell'art. 1 del Decreto Reale 26 settembre 1860, n.° 4314, e secondo i modi in pratica nelle Provincie Napolitane.

La concessione e quindi la presentazione del Regio Placito non sarà necessaria, quando sia intervenuta la concessione del Regio Exequatur.

L'Economo Generale si farà presentare copia autentica del Regio Placito o del Regio Exequatur e la conserverà negli atti del suo ufficio.

Art. 5.

I Giudici di Mandamento, i Sindaci ed i Notai ed in genere tutti i Pubblici Funzionari che per ragione dei loro uffici abbiano notizia della vacanza di un beneficio, o dell'assunzione di esso per parte di chi non avesse ottenuto il Regio Placito o il Regio Exequatur, dovranno denunciare il fatto o all'Economo Generale o al Subeconomo della Diocesi o del Mandamento.

Art. 6.

Le disposizioni del succitato articolo 21 della legge 30 ottobre 1859 si applicheranno al caso di chi s'immettesse nel possesso di un beneficio senza aver ottenuto il Regio Placito od il Regio Exequatur.

Art. 7.

L'Economo Generale raccoglie per mezzo de' Subeconomi i frutti netti di tutti i beneficii vacanti, li custodisce nella Cassa dell'Economato e li tiene a disposizione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'applicazione determinata dall'art. 2 del succitato Decreto 26 settembre 1860.

Art. 8.

Ove l'Economo Generale ed i Subeconomi incontrassero resistenza od opposizione ad esercitare i loro uffici e specialmente ad assumere il possesso dei beneficii vacanti, ed altresì dei pieni, nei casi espressi nei precedenti articoli 2 e 3, potranno invocare ed ottenere sia dal Pubblico Ministero, sia dai Giudici locali il necessario appoggio legale anche coll'uso dei mezzi

coattivi.

Art. 9.

L'Economo Generale deve tenere presso di sè un elenco di tutti i beneficii d'ogni genere esistenti nelle Provincie a cui è preposto, nel quale sia espressa la rendita loro con la specificazione degli oggetti che la costituiscono ed a cui siano uniti, ove sia possibile, i relativi atti e documenti di fondazione ed erezione, anche in carta libera.

Un tale elenco gli servirà ad esercitare efficacemente la vigilanza di cui è detto al precedente art. 3.

Art. 10.

Ove all'Economo Generale consti di qualche irregolarità o malversazione nell'amministrazione di un beneficio o di qualche inosservanza degli ordini e dei regolamenti veglianti in tale materia, sarà sua cura di promuovere gli opportuni provvedimenti di conservazione, di cautela e di repressione, invocando altresì, ove occorra, l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

Art. II.

L'Economo Generale presenterà nel mese di ottobre di ciascun anno al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti il bilancio attivo e passivo della sua amministrazione, e lo accompagnerà con analoga relazione corredata degli opportuni documenti.

Art. 12.

Alla scadenza di ciascun esercizio finanziario l'Economo Generale presenterà pure al predetto Ministero il conto dell'esercizio medesimo corredandolo di analoga relazione.

Art. 13.

Nella formazione del bilancio e conto suddetto l'Economo Generale seguirà possibilmente le norme vigenti per l'amministrazione della Cassa Ecclesiastica.

Art. 14.

Insieme al bilancio attivo e passivo l'Economo Generale presenterà una relazione annuale sui bisogni delle Provincie poste sotto la sua amministrazione, in cui particolarmente indicherà gli usi a cui potrebbero essere più convenientemente applicati i frutti disponibili dei beneficii vacanti da lui amministrati, e ciò secondo le norme stabilite nel sopradetto art. 2 del Decreto Reale 26 settembre 1860.

Art. 15.

Dovrà altresì l'Economo Generale al termine d'ogni quadrimestre rassegnare al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti lo stato della Cassa dell'Economato con quegli schiarimenti che crederà più opportuni.

Art. 16.

Oltre a ciò l'Economo Generale dovrà formare un Prospetto • Platea contenente l'elenco di tutti i beneficii maggiori e minori d'ogni specie esistenti nelle Provincie Napolitane.

In detto Prospetto si indicherà se i beneficii sieno pieni o vacanti, quale sia la loro rendita e d'onde sia costituita, con la data, ove sia accertata, della loro fondazione od erezione.

Tale Prospetto sarà formato in doppio: un esemplare si conserverà nell'ufficio dell' Economo Generale, e l'altro sarà trasmesso al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 17.

L'Economo Generale terrà pure un Registro ausiliario di detto Prospetto nel quale si indicheranno le variazioni annuali che occorreranno nel medesimo e le rettificazioni che fosse mestieri introdurvi. Cotesto Registro ausiliario servirà a rinnovare il Prospetto o Platea al termine di un decennio.

Art. 18.

L'Economo Generale corrisponde col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti e con ogni altra pubblica Autorità per gli affari attinenti all'esercizio delle sue funzioni.

Ufficio dell' Economo Generale.

Art. 19.

L'Economo Generale delle Provincie Napolitane è nominato dal Re sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti e risiede in Napoli. Presso di lui è un Ufficio a cui sono addetti gli Impiegati che verranno specificati più sotto.

Art. 20.

L'Economo Generale e gli Impiegati del suo Ufficio non si considerano, come Impiegati dello Stato.

I loro stipendi e gli assegni per le spese d'ufficio rimangono a carico dei fondi dell'Economato Generale.

Però tanto l'Economo Generale, quanto gli Impiegati del suo ufficio godono degli stessi vantaggi degli Impiegati dello Stato, così in attività come in istato di disponibilità o di riposo. Art. 21.

All'ufficio dell'Economo Generale saranno addetti per ora gli Impiegati seguenti, il cui numero potrà essere aumentato o diminuito secondo che si riconoscerà opportuno:

Un Segretario Generale,

Due Capi di Sezione,

Un Cassiere,

Un Controllore,

Un Segretario di 1. classe,
Un Segretario di 2." classe,
Quattro Applicati di 1.a classe,
Tre Applicati di 2.a classe,
Tre Applicati di 3.' classe,

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