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Ministro medesimo nel corso del mese di gennaio di ciascun anno per l'anno pendente.

Art. 79.

ai nuovi contabili.

Alla fine di ciascun anno si chiuderanno i registri delle Consegna dei registri contravvenzioni (modelli n. 32 e 33) colla firma del capo d'ufficio, e verranno aperti nuovi registri pel cominciamento del nuovo anno.

APPENDICE.

dei libri delle bollette e dei registRI YOGANALI.

Art. 80.

I libri delle bollette sono a madre ed a figlia. I registri servono di riscontro alle operazioni doganali e si tengono legati con fogli numerati. Gli uni e gli altri sono soggetti a bollo di riscontro, e sono stampati e distribuiti a cura di quei Direttori delle dogane che destinerà il Ministro delle finanze.

Art. 81.

Le bollette saranno contrassegnate da numero d'ordine che è rinnovato ogni trimestre. Se la quantità delle operazioni doganali obbligasse a dividere una categoria dall'altra, i libri di ciascuna categoria saranno distinti per serie con lettere maiuscole, ed ogni serie avrà il proprio numero d'ordine di sopra la lettera.

La madre della bolletta deve concordare esattamente con la figlia, nè può questa essere levata da quella, se tutte e due non sono compiute.

Forma dei libri delle bollette

e

dei registri doganali.

Diverse specie dei libri delle bollette.

La quantità delle merci e i diritti pagati, l'ora e la data delle bollette devono essere espressi in lettere.

Non possono farsi cancellature o correzioni. Accadendo qualche errore, la intera bolletta sarà sottolineata in modo da poterne leggere il contenuto. Se ne farà indi altra nuova, lasciando la prima attaccata alla madre.

Le bollette indicanti pagamento di diritto sono firmate dal ricevitore o dal cassiere. Le altre sono sottoscritte dall'impiegato che le ha scritte.

I libri degl'introiti de' diritti saranno tenuti al corrente in modo che si possa sempre conoscere la somma delle esazioni per ogni categoria delle bollette.

Art. 82.

Non si daranno duplicati delle bollette smarrite senza il permesso del Direttore delle dogane.

I duplicati si danno in carta bollata, e sono muniti del suggello dell'ufficio e debbono portare la intestazione della parola duplicato.

I duplicati delle bollette di pagamento non possono essere esibiti nella circolazione delle zone come prova del dazio pagato.

Art. 83.

Le partite dei registri devono essere scritte senza abbreviature e cancellature. Le partite errate sono interlineate in guisa da potersi leggere e quindi rinnovate. Ciascuna avrà un numero d'ordine che si rinnova ogni anno, tranne quelle del registro delle dichiarazioni (modello n.° 27) il cui numero d'ordine si rinnova ogni trimestre. Art. 84.

1.° Bollette per permesso di sbarco, d'imbarco e di trusbordo (modelli n. 1, 2 e 3).

L'agente doganale incaricato di assistere allo sbarco, all'imbarco ed al trasbordo delle merci, compiuta l'opera

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zione, appone alla bolletta il suo attestato colle parole: visto sbarcare, visto trasbordare o visto imbarcare. Restituisce quindi il documento alla dogana, che lo unisce alla matrice nei registri corrispondenti.

2. Bolletta d'accompagnamento (modello n.° 4).

La bolletta d'accompagnamento serve per la scorta delle merci dal posto di osservazione alla dogana posta dentro la linea doganale, ovvero da una dogana non autorizzata ad un'altra autorizzata a ricevere le merci (articoli 13 e 14). Si scrive su di essa dall' agente doganale l'attestato dell'arrivo delle merci, e quindi si restituisce e si unisce alla matrice.

3. Bollette d'entrata (modelli n. 5 e 6).

La bolletta d'entrata è data per la immissione in consumo delle merci estere. Per la immissione delle merci soggette a dazio maggiore di lire tre, si paga per ogni bolletta, oltre il diritto di spedizione, quello del bollo in centesimi venti. Quando il dazio non è maggiore di lire tre, si paga il diritto di bollo in centesimi cinque.

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4. Bollette di cauzione e certificato di scarico (modelli n.' 7, 8 e 9).

Le bollette di cauzione sono di due specie. La prima (modello n.° 7) si dà per le merci estere che si spediscono da una dogana all'altra (art. 27). La seconda (modello n.° 8) per le merci nazionali soggette a dazio di nscita che si spediscono da una dogana all'altra per la via di mare, pei fiumi e pei laghi promiscui (art. 55). Così per l'una come per l'altra specie di bollette si consegna lo stesso certificato di discarico.

5. Bollette di transito (modelli n. 10 e 11).

La bolletta di transito, secondo il modello n.° 10, si dà insieme alla bolletta di cauzione per le merci estere soggette a diritti di transito. L'altra, secondo il modello

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n. 11, si consegna in luogo della bolletta di cauzione, quando si tratta di merci in transito esenti da dazio di entrata, le cui somiglianti nazionali sono sottoposte a dazio d'uscita (art. 34).

6. Ricevuta di merci depositate (modello n.° 12). La ricevuta si dà per le merci poste sotto diretta custodia della dogana (art. 43).

7. Bolletta dei diritti di magazzinaggio (modello n.o 13). Si dà per provare il pagamento dei diritti di magazzinaggio per le merci poste sotto diretta custodia della dogana (art. 52).

8. Bolletta di riesportazione (modello n.o 14).

Si dà per provare il pagamento dell'ostellaggio (art. 52). 9. Bollette di uscita (modelli n.1 15 e 16).

un

Le bollette di uscita si consegnano per le merci che si esportano dalla linea doganale. Per le estrazioni di merci che pagano un dazio maggiore di lire tre, si pagherà diritto di bollo di venti centesimi. Se il dazio è minore di lire tre, il diritto di bollo sarà di cinque centesimi. 10. Lascia-passare (modelli n. 17 e 18).

Sono di due specie: l'una (modello n.o 17) si dà per le merci estere rimaste a bordo di un bastimento e destinate altrove. L'altra per le merci nazionali, o considerate come nazionali, che passano in circolazione o cabottaggio da un luogo all' altro della frontiera per rientrare nella linea doganale (art. 55).

11. Bolletta di circolazione (modello n.o 19).

Si dà pel trasporto dei generi coloniali e dei tessuti esteri nelle zone di vigilanza lungo la frontiera di terra e la cinta dei portifranchi (art. 59).

12.o Permesso di partenza dei bastimenti (modello n.o 20 Si dà ai capitani dopo compiuto il carico del bastimento e dopo presentato il manifesto di partenza per le merci caricate (art. 8).

13. Ricevute di particolari diritti (modelli n. 21, 22 e 23).

Si danno per provare il pagamento dei diritti di bollo d'ogni specie e delle spese doganali fatte o del versamento del prezzo delle merci vendute (articoli 11, 14 e 20).

Art. 85.

I Registri da tenersi dalle dogane per le operazioni doganali sono i seguenti:

1.o Registro dei manifesti (modello n.o 24).

È destinato alla trascrizione dei manifesti di carico e porta in una colonna l'annotazione dei discarichi delle merci indicate nei manifesti, secondo che le operazioni doganali si compiono (art. 16).

2.o Registro delle merci che s'imbarcano (modello n.o 25). È destinato per la trascrizione del manifesto delle merci che s'imbarcano da presentarsi dal capitano prima della partenza (art. 8).

3.o Registro per temporanea custodia delle merci (modello n.o 26).

Si annotano in esso le merci trasportate in dogana senza dichiarazione o senza il manifesto, o salvate da naufragio, o per qualsivoglia causa rimaste in una dogana non autorizzata al deposito.

4. Registro delle dichiarazioni (modello n.o 27).

È destinato alla trascrizione delle dichiarazioni per l'importazione delle merci estere, o pel loro trasporto da una dogana all' altra o per la loro immissione in deposito per la loro riesportazione all'estero (art. 19).

Le dichiarazioni sono iscritte sommariamente prima di cominciarsi le operazioni doganali. Nelle dogane di molto lavoro e specialmente in quelle marittime di qualche importanza può tenersi diviso il detto registro in serie differenti per ciascuna specie di operazioni doganali. Ogni

Diverse specie dei registri doganali.

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