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DISCIPLINARE

di concessione per una tramvia a vapore da Camajore a Viareggio

Art. 1.

Oggetto della concessione e lunghezza della tramvia.

Il comune di Camajore è autorizzato a costruire ed a far costruire anzi far esercitare, mediante concessione ad appalto all' industria privata, una tramvia a vapore tra il capoluogo del comune stesso e la stazione ferroviaria di Viareggio da eseguirsi a seconda del progetto 1° settembre 1895, compilato dall'ingegnere Piero Pettini in riforma di quello precedente 3 novembre 1894, e della variante in data 28 giugno 1897, sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente atto. Lo sviluppo totale del binario di corsa è previsto di metri 10,522. 20 cosi approssimativamente ripartiti :

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Per poter occupare coll'impianto del binario il suolo stradale provinciale e comunale, dovrà il comune di Camajore preventivamente ottenere, dagli enti proprietari delle strade stesse, una regolare concessione la quale non potrà aver durata maggiore di quella fissata dall'art. 1° della legge 27 dicembre 1896, n. 561.

Art. 3.

Accordi colla sooietà esercente la rete ferroviaria del Mediterraneo.

Il comune concessionario dovrà inoltre prendere accordi colla società esercente la rete Mediterranea per il tratto sede propria fra le progr. 7000,25 e 8842,90 che deve correre a contatto della ferrovia 1899 (Parte supplementare).

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Pisa-Spezia e per l'allacciamento della tramvia colla stazione di Viareggio.

L'approvazione di tali accordi è riservata al Ministero dei lavori

pubblici.

Art. 4.

Obblighi verso gli enti proprietari di strade e la società ferroviaria.

Oltre ad osservare le norme stabilite nel presente disciplinare, il concessionario dovrà, sia nelle costruzioni, che durante l'esercizio, uniformarsi alle altre particolari condizioni che gli verranno imposte dagli enti proprietari delle strade rotabili e dell'amministrazione ferroviaria, i quali potranno anche esigere un deposito a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario.

Art. 5.

Collocamento del binario sulle vie ordinarie.

Il binario verrà collocato sempre a sinistra delle strade ordinarie da occuparsi, procedendo da Camajore verso Viareggio, e verrà portato a destra soltanto nel breve tratto entro l'abitato di Viareggio, fra le progressive 9817,65 e 10027,40.

Le ruotaie saranno poste a perfetto livello del suolo stradale, senza sporgenze o depressioni, onde i veicoli ordinari possano transitare anche lungo la tramvia, quando non sia questa occupata dal convoglio.

Il binario verrà collocato in modo da non alterare, nè il profilo longitudinale, nè la forma trasversale della strada su cui viene stabilito, salvo quelle leggere modificazioni che potessero venire consentite dagli enti proprietari.

Art. 6.

Distanza del binario da cigli stradali.

La rotaia esterna non potrà essere distante meno di centimetri 75, dal ciglio della strada, dove questa è in rilevato, nè meno di centimetri 60, dal piede dell'arginello a cui la tramvia deve correre parallela fra le progressive 2447,25 e 6748,35.

Dove la strada è fiancheggiata da case, muri di cinta, parapetti ed altri consimili manufatti, la larghezza libera fra i medesimi e la linea di massima sporgenza del materiale mobile, non dovrà riescire in nessun punto minore di centimetri 80.

All' ordinario carreggio verrà riservata una zona di larghezza non

inferiore a metri cinque, che devesi pure intendere misurato dalla linea di massima sporgenza del materiale mobile.

Art. 7.

Ampliamento delle strade esistenti.

Il comune concessionario dovrà a proprie spese e secondo le modalità che gli verranno prescritte dall'ente proprietario, allargare le strade da percorrere cella tramvia, allungare i manufatti che le attraversano ed abbattere gli alberi da cui sono fiancheggiate, ovunque ciò occorra per ottenere le larghezze libere indicate nello articolo precedente e per la sicurezza dell'esercizio.

Art. 8.

Manutenzione delle strale ordinarie.

È obbligo del concessionario di mantenere a proprie spese la zona stradale compresa tra il ciglio, in vicinanza del quale corre la tramvia, e centimetri cinquanta al di là della rotaia interna, rispetto alla strada. Mediante congruo compenso, il concessionario potrà essere inoltre obbligato a mantenere anche la rimanente superficie stradale riservata all'ordinario carreggio.

Art. 9.

Tipo di costruzione per i tratti in sede propria.

Nella costruzione dei tratti in sede propria verrà adottato il terzo tipo stabilito per le ferrovie economiche, dalla commissione nominata. con ministeriale decreto 25 agosto 1879.

Art. 10.

Progetto definitivo dei tratti in sede propria.

Dei tratti in sede propria, il concessionario sarà tenuto a presentare per la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici, il progetto definitivo e particolareggiato, che dovrà pure comprendere i calcoli di resistenza delle travate metalliche.

Art. 11.

Armamento.

La tramvia verrà costruita a scartamento ordinario di metri 1,445, con rotaie Vignole in acciaio, a giunto sospeso, lunghe metri 9, e del peso non minore di Kg. 20 per metro corrente.

Le traverse saranno li legno quercia, rovere, lunghe metri 2.30, della riquadratura di 0,18 × 0.12, ed in numero non minore di dieci per ogni campata di binario.

Nelle curve il cui raggio non superi i 100 metri, ogni traversa dovrà, sia per la rotaia esterna, che per l'interno, essere provveduta di piastre di fondo.

Nei rettilinei e quando il raggio di curvatura sia maggiore di 100 metri, basterà che le piastre di fondo siano applicate a quattro traverse per campata.

Art. 12.
Controguide.

Nei passaggi a livello e nei tratti entro l'abitato, entrambe le rotaie saranno munite di controguide.

Art. 13.

Massicciata.

Nei tratti scorrenti su strade ordinarie la massicciata sarà costituita da uno strato di ghiaia vagliata o di pietrisco, alto trentacinque centimetri almeno e largo non meno di metri 2.50.

Qualora l'ente proprietario l'autorizzi, nello strato inferiore al piano' superiore delle traverse, potrà venire impiegato il materiale ricavabile dall'incassatura che si praticherà nella strada, convenientemente depurato. Anche nei tratti in sede propria l'altezza della massicciata non sarà minore di trentacinque centimetri.

Art. 14.

Indicazione delle distanze e pendenze.

Lungo la via verranno collocati dei pali o delle colonnette in pietra, indicanti le distanze di mezzo in mezzo chilometro, a partire dall'origine della tramvia, oltre a delle tabelle ad ogni cambiamento di pendenza per indicare l'inclinazione delle livellette.

Art. 15.

Chiusure dei passaggi a livello.

Saranno muniti di chiusura del tipo indicato nel progetto i seguenti due passaggi a livello:

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