Imágenes de páginas
PDF
EPUB

prefetto, sentito l'ingegnere capo del genio civile, salvo ricorso al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 37.

Divieto di cessione.

È assolutamente vietato al concessionario di cedere ad altri la presente concessione senza l'esplicita approvazione del Ministero dei lavori pubblici, sotto pena d'immediata decadenza della concessione stessa.

Art. 38.

Spese di sorveglianza.

Per le spese di sorveglianza di cui all'art. 31 del presente disciplinare, il concessionario dovrà pagare all'amministrazione dello Stato un annuo contributo chilometrico di lire quindici.

Art. 39.
Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti il concessionario farà un deposito di L. 4,800 corrispondente al 2 010 del primo milione ed all' 1 010 della rimanente parte di tutta la spesa che occorrerà per l'impianto della linea, di rendita in cartelle del debito pubblico, od in altri titoli accettabili a giudizio dell'amministrazione dello Stato. Metà di tale deposito sarà restituito dopo il collaudo dei lavori e prima dell' apertura della linea allo esercizio, qualora nulla vi osti, l'altra metà resta a garanzia degli obblighi assunti verso l'amministrazione dello Stato, relativamente all'esercizio, e nel caso che l'amministrazione stessa dovesse valersene per eseguire lavori urgenti trascurati dal concessionario, è assoluto obbligo del concessionario di riportare al completo il deposito stesso nel termine di otto giorni dall'invito avutone sotto pena di decadenza della concessione.

Il presente disciplinare è stato letto ed approvato dal consiglio comunale nell'adunenza 28 settembre 1897, con autorizzazione al sindaco sottoscritto di accettarlo e firmario, come lo firma ed accetta.

Camajore, li 29 settembre 1897.

Il sindaco

C. NUTI.

LXXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 FEBBRAIO 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 aprile 1899, n. 89,

Con cui è data facoltà al comune di Empoli di applicare anche per il 1899 la tassa di famiglia col limite massimo di lire cinquecento (L. 500). Firmato UMBERTO Visto C. FINOCCHIARO APRILE. Controfirmato CARCANO

Registrato alla Corte dei Conti addi 10 aprile 1899.

Reg. 219. Atti del Governo a f. 18.

LXXXV.

REGIO DECRETO che autorizza la camera di commercio ed arti di Cosenza ad acquistare uno stabile di proprietà dei fratelli Mosciaro.

16 marzo 1899.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 aprile 1899, n. 92)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 6 giugno 1850, n. 1037;
Visto l'art. 30 della legge 6 luglio 1862, n. 680;
Vista la deliberazione della camera di commercio ed

arti di Cosenza, in data 5 novembre 1898;

Vista la domanda della stessa camera, in data 29 novembre 1898;

Udito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La camera di commercio ed arti di Cosenza è autorizzata ad acquistare uno stabile di proprietà dei fratelli Mosciaro, per collocarvi due sezioni della scuola di arti e mestieri, oltre agli uffici della camera stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, manito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1899.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti, addi 13 aprile 1899.

Reg. 219. Atti del Governo a f. 23. F. ROStagno.

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE.

A. FORTIS.

LXXXVI.

REGIO DECRETO che autorizza l'esercizio a trazione elettrica di alcune linee tramviarie nella città di Torino.

26 marzo 1899.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 aprile 1899, n. 92)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DI E PER VOLONTÀ DELLA NAZION
RE D'ITALIA

[ocr errors]

Vista la domanda in data 22 gennaio 1898, colla quale le due società riunite Società anonima dei tramways di Torino > con sede a Bruxelles, e Società torinese dei tramways e ferrovie economiche hanno chiesto l'autorizzazione di esercitare a trazione elettrica le linee infra designate esercitate a cavalli;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, che regola la costruzione e l'esercizio delle tramvie a trazione meccanica e le ferrovie economiche;

Visto l'atto di sottomissione del 15 febbraio 1899, firmato dai rappresentanti delle due società riunite e l'annesso disciplinare 30 luglio 1898, firmato dal regio ingegnere capo del genio civile di Torino;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato l'esercizio a trazione elettrica delle seguenti linee tramviarie nella città di Torino:

[ocr errors]

a) da piazza Emanuele Filiberto al corso Valentino, b) da piazza Emanuele Filiberto al borgo San Secondo,

c) da piazza Emanuele Filiberto alla barriera di Casale, alle condizioni stabilite dal precitato disciplinare ed in conformità ai piani, visti, d'ordine Nostro, dal predetto ministro.

Art. 2.

Per le spese di sorveglianza sulle dette linee tramviarie, le società concessionarie verseranno nelle casse dello Stato un annuo contributo chilometrico in lire venti, in applicazione dell'art. 12 della succitata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1899.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 13 aprile 1899.

Reg. 219. Atti del Governo a f. 26. F. ROSTAGN).

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE,

LACAVA.

« AnteriorContinuar »