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XIII.

REGIO DECRETO che trasforma il Real collegio di Lucca in convitto nazionale.

2 febbraio 1899.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 febbraio 1899, n. 33)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il sovrano decreto 28 novembre 1807, con cui Carlo Felice principe di Lucca provvide alla istituzione del collegio di Lucca;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il real collegio di Lucca conservando il suo nome e l'autonomia del suo patrimonio, sarà retto dalle leggi e dai regolamenti che governano i convitti nazionali, tranne le speciali disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Il consiglio d'amministrazione si comporrà del rettore, che ne è il presidente, di due consiglieri nominati dal ministro della pubblica istruzione, di un funzionario del

l'amministrazione di finanza, designato dall' intendente, di un consigliere provinciale e di un consigliere comunale eletti dai rispettivi consigli.

I consiglieri nominati dal ministro, il consigliere provinciale ed il consigliere comunale non possono essere al tempo stesso membri del consiglio provinciale scolastico.

Tranne il rettore ed il rappresentante della amministrazione finanziaria, i membri del consiglio non rimangono in carica oltre un triennio. Nei primi tre anni si provvederà alla rinnovazione parziale del consiglio per sorteggio; in seguito secondo l'anzianità.

Art. 3.

All' amministrazione del real collegio di Lucca, seguiteranno ad incombere tutti gli oneri attualmente a suo carico.

Lo Stato continuerà a corrispondere al reale collegio, l'annuo sussidio di lire tremila (L. 3,000) stanziato nel bilancio dell'istruzione.

Qualora, in qualsiasi tempo, avvenisse la soppressione del real collegio, il patrimonio di esso dovrà essere integralmente devoluto a istituzioni di pubblica istruzione con sede nella città di Lucca.

Art. 4.

I quattro posti gratuiti e gli otto semigratuiti, attualmente a carico dell'amministrazione del collegio, saranno conceduti, secondo le norme del regolamento per i convitti nazionali, a giovani di famiglie civili aventi domicilio e residenza nella provincia di Lucca da un tempo non minore di dieci anni continui, tenuto conto del risultato

degli esami di concorso, della non agiata condizione di famiglia, e, subordinatamente, delle particolari benemerenze dei più stretti congiunti.

Art. 5.

Con altro Nostro decreto sarà approvato l'organico degli impiegati addetti al reale collegio di Lucca, i quali entreranno a far parte del ruolo del personale dei convitti nazionali (Tabella B).

Art. 6.

Il regolamento organico per il reale collegio di Lucca approvato con il regio decreto 27 febbraio 1896 e il regio decreto 14 febbraio 1897, n. 56 (parte supplementare), sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1899.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 4 febbraio 1899.

Reg. 218. Atti del Governo a f. 146. F. ROSTAGNO.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE.

G. BACCELLI.

XIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 GENNAIO 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 febbraio 1899 n. 35)

Che dà facoltà al comune di Marradi di applicare nell'anno 1899 la tassa di famiglia col limite massimo di lire centocinquanta. Firmato UMBERTO Controfirmato CARCANO Visto C. FINCCCHIARO APRILE.

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Registrato alla Corte dei Conti addi 6 febbraio 1899.

Req. 218. Atti del Governo a f. 151.

XV.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 GENNAIO 1899.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 felbraio 1869, n. 38)

Che dà facoltà al comune di Albuzzano di applicare. nel triennio 1899-1901 la tassa sul bestiame scendendo alla metà dei limiti minimi stabiliti dal regolamento della provincia di Pavia approvato con decreto 18 agosto 1871, n. 113 (serie 2a). Firmato UMBERTO Controfirmato CARCANO Visto C. FINOCCHIARO APRILE.

Registrato alla Corte dei conti addi 8 febbraio 1899.

Reg. 218. Atti del Governo a f. 155.

XVI.

REGIO DECRETO che approva il ruolo organico del personale » in Anagni.

del collegio

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Regina Margherita

1° gennaio 1899.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 febbraio 1899, n. 40)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

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Veduti i Nostri decreti 1° luglio 1894, n. 305 (parte supplementare), con cui fu approvato il vigente ruolo organico del personale del collegio Regina Margherita » in Anagni, e 15 dicembre p. p., n. 383 (parte supplementare), con cui fu in parte modificato il ruolo stesso; Veduta la legge che approva il bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il corrente esercizio 1898-99;

Attesochè in seguito a detta legge, dal 1° gennaio 1899 la scuola normale femminile annessa al detto collegio passa nel ruolo delle scuole governative;

Dovendosi conformemente modificare il ruolo del personale speciale del detto collegio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutorio dal 1° gennaio 1899 il ruolo organico del personale del collegio

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Regina Mar

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