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CV.

REGIO DECRETO che erige in ente morale la Società italiana di beneficenza in Cairo (Egitto) e ne approva lo statuto.

6 aprile 1899.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 maggio 1899, n. 105)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'istanza della Società italiana di beneficenza in Cairo (Egitto), in data 28 febbraio 1899, colla quale il sodalizio stesso chiede che gli sia conferita la personalità giuridica ;

Visto lo statuto sociale approvato il 29 gennaio 1897; Udito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società italiana di beneficenza in Cairo (Egitto) è eretta in ente morale.

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Art. 2.

approvato lo statuto della società in data 29 gennaio 1897, composto di 32 articoli, visto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1899.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 1° maggio 1899.

Reg. 219. Atti de! Governo a f. 71. F. ROStagnɔ.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE.

N. CANEVARO.

STATUTO

della Società italiana di beneficenza in Cairo (Egitto)

Art. 1.

La Società italiana di beneficenza, istituita in Cairo nel 1868, è ricostituita giusta le norme del presente statuto.

Art. 2.

La società è posta sotto il patrocinio del Governo di S. M. il Re d'Italia.

Art. 3.

Gli scopi della società sono:

a) l'assistenza medica agl' indigenti, compresa l'ammissione all'ospedale;

b) provvedere ai rimpatrii constatati necessarii;

c) concedere sussidi alle persone indigenti che ne siano giudicate meritevoli;

d) sopperire alle spese d'inumazione degli indigenti.

Art. 4.

I capitali mobili ed immobili che saranno per appartenere in progresso di tempo alla società, qualunque ne sia l'origine, non potranno mai, ed in nessun caso, essere distolti dallo scopo di beneficenza a cui sono destinati.

Art. 5.

Le risorse finanziarie della società per l'attuazione dei suoi scop provengono:

a) dalla sovvenzione governativa ;

b) dalle quote dei soci;

c) dalle obblazioni, donazioni, ecc., di qualsiasi persona;

d) dagli interessi dei capitali, titoli o valori che potranno in avvenire costituire il patrimonio della società;

e) da qualunque provento straordinario.

Art. 6.

I modi di attuare gli scopi della società e di esercitare le assistenze sono stabiliti dalla giunta amministrativa, con appositi regolamenti.

Art. 7.

Le assistenze di che all'art. 3 sono prestate ai soli italiani indigenti o bisognosi, residenti in questo distretto consolare.

Art. 8.

Il regio console d'Italia in Cairo rappresenta il Governo nell'esercizio del patrocinio di cui è fatta parola all'art. 2. Egli è presidente perpetuo della società ed in tale qualità presiede le adunanze dell'assemblea ge-nerale dei soci ed, ogni qualvolta lo crede, le sedute della giunta amministrativa con voto deliberativo.

Art. 9.

La società comprende due categorie di soci: soci effettivi e soci onorari.

Art. 10.

Sono soci effettivi tutti i nazionali che pagano almeno cento venti piastre all'anno, in ragione di piastre dieci al mese. I pagamenti devono essere fatti a trimestri anticipati.

Art. 11.

In qualunque epoca dell'anno sia iscritto il socio, la contribuzione trimestrale decorre dal principio del trimestre in corso.

Art. 12.

La giunta amministrativa su proposta del regio console o di uno dei suoi membri potrà conferire il titolo di socio onorario a qualunque persona, sia italiana che straniera, che abbia acquistato titoli speciali di benemerenza verso la società.

Art. 13.

Le domande di ammissione a socio sono dirette al regio console od al presidente della giunta amministrativa.

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