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Art. 14.

La domanda di ammissione a socio implica adesione alle disposizioni del presente statuto.

Art. 15.

La cessazione o la interruzione del regolare pagamento della contribuzione per un anno fa perdere la qualità di socio.

Art. 16.

I soli soci effettivi hanno diritto di intervenire alle assemblee generali, di eleggere ed essere eletti agli uffici della giunta amministrativa; hanno voto deliberativo in' tutte le questioni, ma ciò soltanto sei mesi dopo la loro iscrizione ed a condizione che abbiano pagato il contributo relativo.

Art. 17.

L'assemblea generale ordinaria dei soci sarà, a cura della Giunta amministrativa, convocata 'ogni anno nel mese di aprile. La società potrà pur essere convocata dal console, di concerto col presidente della giunta amministrativa, in assemblea generale straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità. Il regio console ed il presidente della giunta amministrativa dovranno convocare l'assemblea generale straordinaria a seguito di speciale domanda motivata, sottoscritta da almeno 15 (quindici) soci.

Art. 18.

Le assemblee generali saranno valide quando intervenga almeno il terzo dei soci.

Qualora la prima seduta non potesse aver luogo per mancanza di numero sarà convocata altra adunanza e le deliberazioni ne saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 19.

La giunta amministrativa delibera sull'impiego dei fondi e della rendita sociale e dovrà sottoporre annualmente il resoconto della propria gestione alla approvazione dell'assemblea generale ordinaria.

1899 (Parte supplementare).

15

Art. 20.

La rappresentanza legale della società appartiene al presidente della giunta amministrativa od a chi legalmente ne faccia le veci.

Art. 21.

La società è amministrata da una giunta che si compone di undici membri.

Art. 22.

Sei membri della giunta sono eletti dall'assemblea generale dei soci, a maggioranza di voti, e cinque sono nominati dal regio governo italiano, scelti fra i soci eleggibili.

Art. 23.

Per essere eleggibile, oltre alla qualità di socio effettivo (art. 16), occorre il concorso delle seguenti condizioni:

a) non essere renitenti di leva ;

b) non avere subito condanne penali;

c) avere la piena amministrazione dei propri beni ;

d) non essere in istato di fallimento;

e) avere raggiunto l'età di 21 anni;

f) essere residente nel distretto consolare di Cairo.

Art. 24.

I membri della giunta durano in carica due anni e quelli eletti dall'assemblea generale si rinnovano per metà ogni anno. Nel primo anno i membri uscenti saranno estratti a sorte. I membri uscenti possono essere rieletti.

Art. 25.

La giunta amministrativa elegge nel suo seno a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto il suo presidente, il consigliere delegato, il cassière ed il segretario.

Art 26.

Al regio console presidente spetta la direzione generale della società. Il presidente della giunta amministrativa ne presiede le sedute sempre quando esse non sieno presiedute dal regio console.

Il consigliere delegato rappresenta e sostituisce in caso d'impedimento il presidente ed esercita una sorveglianza generale sull'andamento della società.

Il cassiere ha l'amministrazione dei fondi sociali.

Il segretario redige i processi verbali delle assemblee generali dei soci e delle sedute della giunta, controfirma tutti gli atti sociali firmati dal presidente, tiene la corrispondenza e l'archivio.

Art. 27.

Le deliberazioni della giunta amministrativa sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti sarà preponderante il voto di chi presiede la seduta. Le lettere di convocazione devono indicare l'ordine del giorno: nessuna deliberazione potrà essere presa se non sono presenti alla seduta almeno sei membri della giunta oltre chi presiede.

Art. 28.

L'anno amministrativo della società comincia il 1° aprile e finisce il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 29.

La decisione di questioni non previste dal presente statuto è rimessa alla giunta amministrativa la quale statuirà l'occorrente, sentito l'avviso del regio console presidente della società.

Art. 30.

In caso di scioglimento della società tutti i fondi ed attività della medesima saranno deferiti al regio console che dovrà disporne in favore degli indigenti italiani.

Art. 31.

Il presente statuto sarà sottoposto all'approvazione del regio governo e non potrà essere modificato che dall'assemblea generale su proposta della giunta a domanda di un numero di soci superiore alla metà degli inscritti.

Ogni modificazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del regio governo.

Art. 32.

Il presente statuto anarà in vigore non appena ne sia ottenuta l'approvazione del regio Governo.

Cairo, 29 gennaio 1897.

Il Presidente: T. FIGARI.

Il Segretario: A. ROSSETTI.

Visto per l'approvazione del presente Statuto d'ordine del ministero degli affari esteri, Cairo, 16 marzo 1897.

Visto: d'ordine di Sua Maestà

Roma, 6 aprile 1899.

Il Regio Console: E. ACTON.

Il ministro degli affari esteri

N. CANEVARO.

CVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 APRILE 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 maggio 1899, n. 105)

Che trasforma il monte pegni di Auletta (Salerno) in opera pia elemosiniera con lo scopo principale di soccorrere gli ammalati poveri. Firmato UMBERTO Con. trofirmato PELLOUX Visto C. FINOCCHIARO APRILE.

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Registrato alla Corte dei conti addi 1° maggio 1899.

Reg. 219. Atti del Governo a f. 70.

CVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 APRILE 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1899, n. 109)

Che trasforma il pio istituto di prestiti e risparmi del comune di Viggiano (Potenza) in cassa di prestanze agrarie ene approva lo statuto organico. Firmato UMBERTO Controfirmati PELLOUX e FORTIS Visto C. FINOC

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CHIARO APRILE.

Registrato alla Corte dei Conti addi 3 maggio 1899.

Reg. 219. Atti del Governo a f. 75.

CVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 MARZO 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1899, n. 109)

Con cui si approva la costituzione in ente morale della società pel tiro ai piccioni in Genova. Firmato UM

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