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e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1899.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 17 maggio 1899.

Reg. 219. Atti del Governo a f. 104. F. ROSTAGNO.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE.

G. BACCELLI.

NUOVO STATUTO

della fondazione «Rizzardi-Polini » di Parma

Art. 1.

In seguito a testamento in data 16 novembre 1880 del commendatore Giuseppe Rizzardi-Polini, già presidente dell'accademia reale di belle arti in Parma, col quale veniva legata all'accademia medesima la somma di lire 10,000, è fondato in Parma un premio triennale di architettura. L'accademia stessa determinerà, volta per volta, il soggetto del concorso, pubblicandone il relativo avviso-programma almeno sei mesi prima della scadenza del concorso.

Art. 2.

Il premio è nazionale e i concorrenti dovranno essere italiani.

Art. 3.

Scopo del premio è l'incoraggiamento e il progresso dell'architettura; non verrà perciò corrisposto che ad opere di merito indiscutibile. I lavori premiati una volta non potranno più essere ammessi al concorso, anche se parzialmente modificati.

Art. 4.

L'opera premiata rimarrà all'autore, ma è riservata all'accedemia la facoltà di trarne copia.

Art. 5.

Ove qualche lavoro si riconoscesse di pregio notevole, ma non tale da conseguire il premio, all'autore si attribuirà una menzione onorevole, attestata da diploma. Ma non potranno, ad ogni concorso, concedersi più di tre di queste menzioni.

Art. 6.

I premi non conferiti andranno in aumento del capitale.

1899 (Parte supplementare).

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Art. 7.

All'apertura del concorso verrà indicata la somma a cui ammonterà il premio, che non potrà essere inferiore a lire 1,200.

Art. 8.

Man mano che un concorso venga aperto ne saranno pubblicate le norme speciali.

Art. 9.

È affidato al corpo accademico artistico parmense il giudicare intorno al conferimento dei premi, attribuendogli insieme facoltà di associarsi in tale giudizio altre persone, ove lo credesse opportuno.

Art. 10.

Il presidente ed il segretario dell'accademia, il direttore dell'istituto di belle arti, il professore di architettura nell'istituto medesimo e il sindaco di Parma sono costituiti in commissione per amministrare le rendite della istituzione e per divisare tutto quanto sia opportuno alla prosperità e all' incremento di essa. Il segretario dell'accademia di belle arti funzionerà da segretario di questa commissione.

I titoli patrimoniali non che le rendite della istituzione sono tenute in consegna dall'economo del regio istituto di belle arti, il quale ne ha la responsabilità, e dispone delle rendite conforme agli ordini regolari trasmessigli dalla commissione amministratrice della istituzione stessa.

Art. 11.

Pel caso che l'accademia di belle arti di Parma cessasse di esistere o venisse soppressa, il capitale del premio di architettura RizzardiPolini passerà al municipio di Parma con gli obblighi già indicati per l'accademia di belle arti, come dal testamento del fondatore.

Roma, 7 maggio 1899.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro della pubblica istruzione
G. BACCELLI.

CXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 MAGGIO 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 maggio 1899, n. 119)

Con cui i due legati pii disposti da Luigi Pavesi e Carlo Gallini amministrati dalla congregazione di carità di Zenevredo (Pavia) vengono eretti in enti morali. Firmato UMBERTO Controfirmato PELLOUX. Visto

C. FINOCCHIARO APRILE.

Registrato alla Corte dei Conti addi 17 maggio 1899.
Reg. 219. Atti del Governo a f. 105.

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CXXIX.

REGIO DECRETO che modifica l'art. 5 del regolamento organico del regio museo industriale di Torino, approvato col regio decreto 29 giugno 1879, n. MMCCLXXXII.

5 marzo 1899.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 maggio 1899, n. 119)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto del 29 giugno 1879, n. 2282, col quale fu approvato il regolamento organico del regio museo industriale di Torino ;

Vista la deliberazione in data 1° marzo 1898, con la quale la camera di commercio ed arti di Torino stabiliva di concorrere per un triennio con la somma annua di L. 20,000 al mantenimento del museo anzidetto;

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