29 30 A REGIO DECRETO che stabilisce il ca- REGIO DECRETO che trasforma il monte secca REGIO DECRETO che applica la tassa 383 REGIO DECRETO che riduce il canone I. REGIO DECRETO, ROMA, 12 GENNAIO 1899 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 gennaio 1899, n. 22) Col quale sono approvate alcune modificazioni agli art. 4, 5 e 6 del regolamento provinciale per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Vicenza approvato con regio decreto 11 ottobre 1897, n. CCCXXII Firmato UMBERTO Visto C. FINOCCHIARO APRILE. Controfirmato CARCANO Registrato alla Corte dei conti addi 19 gennaio 1899. Reg. 218. Atti del Governo a f. 90. II. REGIO DECRETO, ROMA, 12 GENNAIO 1899 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 gennaio 1899, n. 22) Col quale è data facoltà al comune di Pontedera di eccedere per l'anno 1899 il massimo consentito per la tassa di famiglia fino al limite di lire quattrocento cinquanta - Firmato UMBERTO Controfirmato CARCANO - Visto C. Fi NOCCHIARO APRILE. Registrato alla Corte dei Conti addì 19 gennaio 1899. III. REGIO DECRETO, ROMA, 8 GENNAIO 1899 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno i 27 gennaio 1899, n. 22) Col quale il legato Lingua di Mosso in Boves (Cuneo) è trasformato a scopo di beneficenza., e si dispone che le sue rendite debbano erogarsi agli scopi, di cui all'art. 55, lettere a ed e, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 Firmato UMBERTO Controfirmato PELLOUX Visto C. FINOCCHIARO APRILE. Registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1899. Reg. 218. Atti del Governo a f. 97. IV. REGIO DECRETO, ROMA, 12 GENNAIO 1899 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 gennaio 1899, n. 25) Col quale è data facoltà al comune di Santa Croce sull'Arno di applicare nell'anno 1899 la tassa di famiglia col limite massimo di lire duecentosettantacinque (L. 275) Firmato UMBERTO Controfirmato CARCANO FINOCCHIARO APRILE. -- Registrato alla Corte dei Conti addi 23 gennaio 1899. Visto C. V. REGIO DECRETO che stabilisce i nuovi moduli per le situazioni mensili per gli istituti di credito. 8 gennaio 1899. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° febbraio 1899, n. 26) UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Veduto l'art. 177 del codice di commercio; Veduti gli art. 52 e 62 del regolamento approvato con regio decreto del 27 dicembre 1882, n. 1139 (serie 3a); Veduto il regio decreto 18 dicembre 1884, n. 1522 (se. rie 3a, parte supplementare); Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito devono depositare presso il tribunale e trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio la loro situazione mensile secondo gli uniti modelli, visti d'ordine Nostro dal ministro proponente. Il modello segnato con la lettera A dovrà usarsi dalle Società per azioni, quello segnato con la lettera B dalle società a responsabilità illimitata. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 gennaio 1899. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi 24 gennaio 1899. Reg. 218. Atti del Governo a f. 109. F. RostaGNO. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE. A. FORTIS. |