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tori che raggiungeranno il tetto della carrozza ed avranno le bocche volte in direzione opposta alla marcia.

Si prenderanno inoltre tutte quelle altre precauzioni valevoli ad evitare che il pubblico debba essere incomodato dagli odori che possono svilupparsi dai gas e quelli dei vapori che si svolgono negli accumulatori.

Art. 9.

Presa di energia elettrica è cautele nella carica degli accumulatori.

La presa dell'energia elettrica potrà esser fatta o per mezzo della puleggia dal filo di servizio lungo i tratti di linea nei quali è permessa dal municipio la trazione elettrica con filo aereo, o da speciali fili o canapi alimentatori da condurre presso le stazioni di partenza nei punti che saranno designati dal municipio e dal prefetto e dove faranno capo a colonnine di carica, distanziate in modo che ciascuna possa caricare la batteria di accumulatori per la trazione di una carrozza.

Nella carica degli accumulatori si avranno le seguenti precauzioni:

1. Di ben stabilire le connessioni fra i fili alimentatori e la batteria. 2. Di non chiudere subito nella messa in carica il circuito, se la forza del filo alimentatore non è alquanto superiore a quella della batteria e ciò per evitare il rovesciamento della corrente.

3. Di verificare nella carica che si farà all'officina ciascun elemento quando incomincia l'ebollizione dell'elettrolito, affine di assicurarsi che si produce simultaneamente in ciascuno con la stessa intensità, potendo in caso contrario verificarsi durante il servizio qualche corto circuito. La carica degli accumulatori sarà fatta, per quanto possibile, a potenziale costante.

Ogni colonnina di carica degli accumulatori dovrà contenere, nella parte superiore, un quadro di carica debitamente protetto.

In detto quadro vi saranno:

Gli attacchi ai fili alimentatori e quelli della carica;

Un voltametro di Weston;

Le valvole di sicurezza per 200 ampère;

Un interruttore bipolare;;

Un indicatore dello stato di carica degli elementi, costituito da un ago magnetico contrastato da resistenze registrabili del sistema Weston. Una suoneria elettrica a fine di carica.

La società avrà cura di adottare tutte le cautele che saranno del caso per impedire interruzioni o ritardi nel servizio e danni alle corse ed alle persone.

Art. 10.

Motori elettrici.

I motori elettrici saranno, in generale, due per ogni carrozza elettrica e ciascuno di essi avrà la forza di 25 cavalli, dovranno cioè essere capaci di esercitare, per un percorso non minore di m. 500, uno sforzo di trazione di 360 kg., tenuto conto che il diametro delle ruote della carrozza è di m. 0,838.

Qualora si trattasse di un tipo non ancora esperimentato, la società dovrà far eseguire con esso tutte le prove e tutti gli esperimenti che le saranno domandati per assicurarsi che il nuovo tipo possiede tutte le qualità che si richiedono ai motori destinati all'industria, e per di più è capace di sopportare un sopraccarico del 25 per cento senza andare soggetto ad un sensibile riscaldamento, ed ha le sue bobine o rocchetti accuratamente isolati.

Il detto tipo dovrà avere un buon rendimento totale, tanto sotto il punto di vista elettrico, quanto sotto quello meccanico.

Art. 11.

Regolatori di velocità (Controller).

Il regolatore di velocità o di marcia, qualunque ne sia il sistema, dovrà essere il risultato di accurato studio, essendo parte essenziale della trazione elettrica.

Esso ad ogni modo dovrà avere i seguenti requisiti:

1. I congegni per quanto è possibile semplici e robusti.

2. Prestarsi, con manovre facili e brevi, tanto alla graduazione della velocità, quanto alla subitanea fermata della carrozza per l'azione del freno elettrico o elettromagnetico e per mezzo della contro-corrente in caso d'imminente pericolo.

3. Essere congegnato in guisa da eliminare la possibilità di qualsiasi manovra quando si asporta il manubrio di comando.

4. Rendere facile l'esclusione dell'uno o dell'altro dei due motori. I regolatori delle carrozze automotrici con accumulatori, dovranno inoltre rendere facili le diverse combinazioni delle connessioni elettriche degli accumulatori ed il diverso raggruppamento dei motori e rendere possibile l'esclusione di una o dell'altra metà degli elementi che compongono la batteria degli accumulatori destinata alla trazione.

Art. 12.

Illuminazione delle carrozze elettriche.

L'illuminazione delle carrozze elettriche dovrà essere alimentata dalla batteria o dal filo di trolley nei tratti ove questo esiste.

Il riflettore dovrà rischiarare la via avanti al conduttore anche per una zona di oltre un metro dai fianchi della carrozza.

Art. 13.

Suonerie elettriche.

Il circuito delle suonerie elettriche sarà pure indipendente dalla batteria degli accumulatori per la trazione..

Art. 14.

Piani e disegni da presentare all'ufficio del genio civile.

La società concessionaria entro due mesi dalla conseguita autorizzazione governativa per la trazione elettrica lungo le linee di cui all'art. 1 del presente disciplinare, dovrà presentare all'ufficio del genio civile i seguenti piani e disegni:

1. Un piano generale alla scala di 1:10000 nel quale siano tracciate con differenti segni:

a) le linee tramviarie ed i tratti di linea con trazione elettricaa filo aereo;

b) le linee tramviarie ed i tratti di linea a trazione elettrica con accumulatori;

c) le linee tramviarie che la società continua ad esercitare con trazione a cavalli;

d) le linee di omnibus.

Nel detto piano vi dovranno essere indicate le rimesse ed officine per la trazione meccanica, le stazioni di caricamento degli accumulatori, i collegamenti dei cavi sotterranei e dei fili alimentatori (feeders) delle stazioni di distribuzione della energia elettrica per la trazione ed i punti in cui sono collocati gl'interruttori di linea.

2. La planimetria o piano locale alla scala di 1:2000 di ciascuna. delle linee concesse a trazione elettrica sia a filo aereo che con accumulatori.

3. Il profilo longitudinale delle stesse linee alla scala di 1: 2000 per le lunghezze ed a scala decupla per le altezze.

Nel profilo vi saranno segnate le quote sul livello del mare ad ogni cambiamento di livelletta, le lunghezze dei rettifili ed i raggi e lo sviluppo delle curve, i tratti a doppio e quelli a semplice binario, nonchè gli scambi, le vie e le piazze che si percorrono per ciascuna linea nell'andata e nel ritorno a quelle che s'incontrano nel percorso, le lunghezze parziali e progressive gli ettometri ed i chilometri e le pendenze per mille di ogni livelletta.

4. Una pianta alla scala di 1:500 delle stazioni di carica degli accumulatori, di arrivo e di partenza, dalla quale risulti la posizione dei binari e degli scambi rispetto ai marciapiedi, alle fabbriche ed agli ostacoli circostanti.

5. Le sezioni trasversali di 1: 100 tanto per le altezze quanto per le lunghezze delle vie percorse dalle linee tramviarie a trazione mec

canica.

6. I dettagli delle colonnine e degli apparecchi per la carica degli accumulatori.

7. I dettagli dei congegni per segnali ed avvisatori automatici che si vorranno adottare.

Art. 15.

Commissione di vigilanza.

Una commissione tecnica composta dell ingegnere capo dell'ufficio del genio civile in Roma, del regio ispettore capo del circolo ferroviario di Roma, di un funzionario delegato dal Ministero delle poste e telegrafi e dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico municipale di Roma, sorveglierà l'esecuzione dei lavori e degli impianti, nonchè l'esercizio delle linee col nuovo sistema di trazione elettrica, e riferirà al prefetto nel caso che la società non adempisse agli obblighi assunti per l'esercizio delle tramvie.

Art. 16.

Modificazioni e miglioramenti di esercizio. Abilitazione di conduttori. Tale commissione potrà in ogni tempo proporre le modificazioni ed i miglioramenti che ravviserà opportuni per la sicurezza e la piena regolarità dell'esercizio e per soddisfare a ragionevoli esigenze del pubplico e darà parere sulle questioni che nell'interesse della pubblica incolumità le saranno presentate dal prefetto. Dovrà essa inoltre accertare, ove d'uopo, con esame pratico, che i conduttori delle carrozze abbiano la necessaria capacità.

Art. 17.

Responsabilità della società.

La società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato dei suoi agenti senza alcuna eccezione.

Art. 18.
Collaudo.

A termine dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, il prefetto designerà un ufficiale tecnico governativo per intervenire al collaudo dei lavori e del materiale mobile.

Art. 19.

Estensione alle linee già in esercizio delle disposizioni del presente disciplinare. S'intendono estese alle linee tramviarie per le quali la società è stata precedentemente autorizzata ad esercitarle con trazione elettrica, le disposizioni contenute nel presente disciplinare in quanto non sieno già indicate fra quelle che ne hanno regolato la concessione.

Art. 20.

Informazioni dell'ufficio del genio civile.

La società concessionaria dovrà provvedere in modo che qualunque inconveniente accada lungo le linee di cui ha la concessione, sia subito partecipato all'ufficio del genio civile, perchè siano eseguite le verifiche e le indagini che stimerà del caso e per poterne informare sollecitamente la superiorità e la commissione di vigilanza se occorre.

Art. 21.

Tessera di libera circolazione.

La società concessionaria dovrà fornire gratuitamente le tessere di libera circolazione sulle linee per le quali è autorizzata la trazione meccanica, ai componenti la commissione di vigilanza e loro delegati in numero di tre, e all'ispettore compartimentale. Dovrà inoltre mettere a disposizione del Ministero dei lavori pubblici altre tre tessere da assegnare ai funzionari della direzione generale di ponti e strade ed una per il regio ispettorato generale delle strade ferrate, nonchè una per il prefetto, una per il consigliere delegato, ed una terza per il capo della divisione dei lavori pubblici della regia prefettura.

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