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del decreto suddetto nella Gazzetta Ufficiale, dare una cauzione di lire 10,400 (diconsi lire diecimila quattrocento) di rendita 5 per cento, in titoli al portatore del consolidato italiano, imputando in detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente articolo.

Art. 3.

In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo precedente, ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'art. 247 della legge sui lavori pubblici, è stato dalla concessionaria eseguito il deposito di lire 5,200 (diconsi lire cinquemiladuecento) di rendita in titoli al portatore del consolidato italiano 5 per cento, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 286 rilasciata il 3 luglio 1899 dalla cassa dei depositi e prestiti.

Art. 4.

Se il deposito della cauzione non verrà effettuato nel termine prefisso dall'art. 2, si intenderà di avere la concessionaria rinunciato alla concessione, e la medesima incorrerà nella perdita della cauzione preliminare senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

Lo Stato per la concessione di questa linea accorda un sussidio di lire cinquemila (L. 5,000) a chilometro per anni settanta (70) per tutta l'estesa della linea a partire dal punto d'innesto nella stazione di Sondrio, fino all'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Tirano, esclusi i tratti che non hanno sede propria e quelli comuni ad altre ferrovie o tramvie in esercizio, a decorrere dall'apertura allo esercizio di detta linea regolarmente autorizzato.

Per i periodi nei quali lo esercizio venisse eventualmente sospeso, per cause non provenienti da forza maggiore, debitamente giustificate e constatate, il sussidio non verrà corrisposto.

Art. 6.

La concessionaria, per gli effetti della presente convenzione, elegge il suo domicilio legale presso il direttore della banca commerciale italiana sede di Roma.

Art. 7.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto reale.

Fatto a Roma, quest'oggi ventisette del mese di luglio dell'anno milleottocentonovantanove in una sala del Ministero dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici
Firmato: P. LACAVA.

Il ministro del tesoro

Firmato: P. BOSELLI.

I concessionari:

Firmato: R. BONFADINI, per la provincia di
Sondrio.

Ing. GUIDO PARRAVICINI, in rappre-
sentanza della società dell'Alta Val-
tellina.

GIUSEPPE MENADA, idem.

Avv. CESARE SULLAM, testimonio.
PAOLO EMILIO D'AMBROSIO, idem.
FILIPPO DE ROSSI, segretario delegato

alla stipulazione dei contratti.

CAPITOLATO

per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata a sezione normale da Sondrio a Tirano

TITOLO I.

Soggetto della concessione.

Art. 1.

Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.

La concessionaria è obbligata ad eseguire, a tutte sue spese rischio e pericolo, la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione normale da Sondrio a Tirano, secondo il progetto di massima redatto dai signori ingegneri Guido Paravicini e Marco Visconti in data 22 dicembre 1897, 20 febbraio e 7 giugno 1898, colle modificazioni in data 17 dicembre 1898 e 7 giugno 1899 ritenuto ammissibile dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 15 febbraio 1899, n. 99, subordinatamente ad alcune avvertenze e prescrizioni.

Art. 2.

Termine per l'ultimazione dei lavori.

Entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo il concessionario è tenuto ad incominciare i lavori e dovrà darli ultimati entro due anni dalla stessa data.

Dovrà altresi aver fatte tutte le provviste occorrenti perchè entro quest'ultimo termine di 2 anni l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente esercizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 3.

Decadenza della concessione.

Se il termine stabilito dall'articolo precedente per lo incominciamento dei lavori scadrà infruttuosamente, verranno applicate di pieno diritto,

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e senza premettere alcuna formale ingiunzione, le disposizioni dell' articolo 250 della legge organica sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, allegato F.

Se poi nel termine stabilito pel compimento dei lavori, questi non saranno ultimati; o se entro due anni dalla data del decreto di concessione non saranno avviati i lavori stessi ed eseguite le provviste in modo da rendere sicura l'apertura all'esercizio nel termine fissato all'art. 2, il concessionario incorrerà pure di pieno diritto e senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza della concessione e della sovvenzione e nella perdita della cauzione definitiva, senza che possa ottenere una seconda concessione.

Ove concorressero giustificati motivi al termine per l'ultimazione dei lavori, come a quello per il loro avviamento e per l'esecuzione delle provviste potrà essere accordata una sola proroga, non maggiore di

un anno.

Le constatazioni all'uopo necessarie saranno eseguite dal Governo in confronto del concessionario e contro la lichiarazione di decadenza non sarà ammesso alcun gravame.

Art. 4.

Tipo da adottarsi.

Nella costruzione della linea sarà adottato il tipo 2° delle ferrovie economiche.

Art. 5.
Progetto esecutivo.

La concessionaria è tenuta a presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, entro sei mesi dalla data del decreto reale di approvazione della concessione, il progetto esecutivo della linea.

Una copia del progetto, dopo eseguita l'approvazione, verrà depositata a corredo degli archivi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.
Stagni e paludi.

Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni d'acqua od impaludamenti lungo la fer

rovia.

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